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D.Lgs. 138/2024 — Art. 3 (Ambito di applicazione) — estratto verbatim commi chiave
Fonte testo: versione a testo integrale del decreto (reteambiente.it/normativa/55231), coerente con la Determinazione ACN 333017/2025 (che richiama i commi 10/12/13 dell'art. 3) e con l'Art. 2 della Direttiva (UE) 2022/2555. Estratto dei commi rilevanti per la classificazione del soggetto (NON il testo integrale del decreto — il PDF integrale resta da ingerire per il grounding completo). Verificato 2026-06-15.
Comma 2 — regola dimensionale
Il decreto si applica ai soggetti delle tipologie di cui agli Allegati I e II che superano i massimali delle piccole imprese (Racc. 2003/361/CE). → combinato con la matrice settore×dimensione (Allegato I + grande = essenziale; media o Allegato II = importante).
Comma 5 — soggetti A PRESCINDERE dalla dimensione
"Il presente decreto si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni, anche:
- a) ai soggetti identificati come critici ai sensi del d.lgs. che recepisce la dir. (UE) 2022/2557 (CER);
- b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- c) ai prestatori di servizi fiduciari;
- d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) e fornitori di servizi DNS;
- e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio."
Comma 9 — criteri qualitativi di inclusione sotto-soglia ⭐
"Il presente decreto si applica, altresì, anche ai soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli Allegati I, II, III e IV, indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati secondo le procedure di cui al comma 13, qualora:
- a) il soggetto sia identificato prima dell'entrata in vigore come operatore di servizi essenziali ai sensi del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 65;
- b) il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
- c) una perturbazione del servizio potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- d) una perturbazione del servizio potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori con possibile impatto transfrontaliero."
→ I 3 criteri qualitativi dell'onboarding (A2) sono ESATTAMENTE l'art. 3, comma 9, lett. b/c/d. (La lett. a = ex operatori servizi essenziali D.Lgs. 65/2018.)
Comma 13 — individuazione da parte dell'Autorità
L'ACN identifica i soggetti di cui ai commi 8 e 9 su proposta delle Autorità di settore, secondo le modalità dell'art. 40, comma 4. → È la procedura (richiamata dal comma 9), non i criteri. NON è auto-classificazione: i soggetti sotto-soglia sono individuati dall'Autorità (Allegato IV: come importanti o essenziali, caso per caso).
Nota di correzione (fonti certe)
La citazione "art. 3, comma 9, lett. b/c/d" è CONFERMATA corretta per i 3 criteri. Una rettifica intermedia che ipotizzava il "comma 13" come sede dei criteri era un'over-correction: il c. 13 è la procedura di individuazione che il c. 9 richiama. Riferimenti completi: criteri = c. 9 lett. b/c/d; procedura = c. 13; size-independent = c. 5; soglia dimensionale = c. 2.