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DevEnv nis2-agile 5c545ea3d0 [FEAT] Integrazione analisi docs/nis2 v1.7.0 — scoring asset, tassonomia incidenti, PIR, NIST CSF, fonti certe
Fase 1 - Asset Relevance Scoring NIS2 (GV.OC-04): metodologia 0-100 a 6 criteri,
  AssetScoringService + endpoint scoringGrid/score/relevantSystems + UI assets.html + registro stampabile.
Fase 2 - Tassonomia incidenti Determina ACN 164179/2025: IS-1..4 + regime essenziale/importante (Allegati 3/4).
Fase 3 - Post-Incident Review (5-Whys) + metriche TTD/TTC/TTR + timestamp di fase.
Fase 4 - Mapping NIST CSF 2.0 (43 controlli) reference-only.
Fonti certe: registry config/nis2_sources.php + grounding AI (vieta riferimenti inventati) +
  citazioni help.js + ingest PDF normativi nella KB RAG (scripts/ingest-nis2-sources.php).
Migrazioni 020/021/022 (additive idempotenti). Fix VectorService IP Qdrant (drift .5->.3).
Analisi concorrenza Evix (docs/EVIX_ANALISI_CONCORRENZA.html, gap-driven).

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L 333/164
IT
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
27.12.2022
DIRETTIVA (UE) 2022/2557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2022
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dellUnione europea, in particolare larticolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)
In quanto fornitori di servizi essenziali, i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di
funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in uneconomia dellUnione sempre più
interdipendente. È pertanto essenziale definire un quadro a livello dellUnione volto sia a rafforzare la resilienza dei
soggetti critici nel mercato interno, stabilendo norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante
misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate.
(2)
La direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4) stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche
europee nei settori dellenergia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo
impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di
tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere
sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure
di protezione riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È
quindi necessario modificare lapproccio applicato per garantire che si tenga maggiormente conto dei rischi, che il
ruolo e i compiti dei soggetti critici quali fornitori di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno
(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.
(2) GU C 440 del 29.10.2021, pag. 99.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio
dell8 dicembre 2022.
(4) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell8 dicembre 2008, relativa allindividuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche
europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
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siano meglio definiti e coerenti, e che siano adottate norme a livello dellUnione per rafforzare la resilienza di tali
soggetti. I soggetti critici dovrebbero essere in grado di rafforzare la loro capacità di prevenire, proteggere,
rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti
che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.
(3)
Sebbene una serie di misure esistenti a livello dellUnione, quali il Programma europeo per la protezione delle
infrastrutture critiche, e a livello nazionale miri a sostenere la protezione delle infrastrutture critiche nellUnione, si
dovrebbe fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati ad affrontare i rischi
per la loro operatività, che potrebbero portare alla perturbazione della fornitura di servizi essenziali. Si dovrebbe
fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati a un panorama delle sfide
dinamico, che comprende minacce ibride e terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra infrastruttura
e settori. Inoltre, vi è un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che
intensifica la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine
delle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità, lefficienza e la durata operativa di alcuni tipi di
infrastrutture se non sono in atto misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, il mercato interno è
caratterizzato da una frammentazione per quanto riguarda lindividuazione dei soggetti critici, in quanto i settori e
le categorie di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. La
presente direttiva dovrebbe pertanto raggiungere un solido livello di armonizzazione in termini di settori e
categorie di soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(4)
Determinati settori delleconomia, come lenergia e i trasporti, sono già regolamentati da atti giuridici settoriali
dellUnione, ma tali atti giuridici dellUnione disciplinano unicamente determinati aspetti della resilienza dei soggetti
che operano nellambito di tali settori. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del
corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva crea un quadro generale per affrontare la
resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.
(5)
Le crescenti interdipendenze tra infrastruttura e settori sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più
transfrontaliera e interconnessa, che utilizza infrastrutture essenziali in tutta lUnione nei settori dellenergia, dei
trasporti, bancario, delle acque potabili, delle acque reflue, della produzione, trasformazione e distribuzione di
alimenti, della sanità, dello spazio, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, e di
determinati aspetti della pubblica amministrazione. Il settore spaziale rientra nellambito di applicazione della
presente direttiva per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, pertanto le infrastrutture possedute, gestite o
utilizzate dallUnione o per suo conto nellambito del suo programma spaziale non rientrano nellambito di
applicazione della presente direttiva.
In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per
quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia
elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non
gli elementi specificamente nucleari disciplinati da trattati e dal diritto dellUnione, compresi i pertinenti atti
giuridici dellUnione relativi allenergia nucleare. Il processo di identificazione dei soggetti critici nel settore
alimentare dovrebbe rispecchiare adeguatamente la natura del mercato interno in tale settore e le disposizioni di
dettaglio dellUnione relative ai principi e ai requisiti generali della normativa alimentare e della sicurezza
alimentare. Pertanto, al fine di assicurare che vi sia un approccio proporzionato e rispecchiare adeguatamente il
ruolo e limportanza di tali soggetti a livello nazionale, tali soggetti critici dovrebbero essere identificati solo tra le
imprese alimentari, con o senza scopo di lucro, pubbliche o private, che operano esclusivamente nella logistica e
nella distribuzione allingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala e che detengono
una quota di mercato significativa a livello nazionale. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione di
servizi essenziali, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi,
con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e a lungo termine sulla fornitura di servizi in tutto il mercato
interno. Gravi crisi, come la pandemia di COVID-19, hanno mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più
interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità e impatto elevato.
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(6)
I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti
divergenti imposti dal diritto nazionale. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di
sicurezza meno rigorosi non solo determina diversi livelli di resilienza, ma rischia anche di incidere negativamente
sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nellUnione e crea altresì ostacoli al
corretto funzionamento del mercato interno. Gli investitori e le imprese possono fare affidamento su soggetti critici
che sono resilienti e confidare in essi, in quanto laffidabilità e la fiducia sono pietre angolari di un mercato interno
ben funzionante. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli
individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Ciò crea oneri amministrativi
supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive
negli Stati membri con requisiti più rigorosi. Un quadro a livello di Unione determinerebbe quindi anche la
creazione di condizioni di parità per i soggetti critici in tutta lUnione.
(7)
È necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno,
aumentare la resilienza dei soggetti critici e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti. È
importante che tali norme siano adeguate alle esigenze future in termini di concezione e attuazione, consentendo al
contempo la necessaria flessibilità. È altresì fondamentale migliorare la capacità dei soggetti critici di fornire servizi
essenziali di fronte a una serie diversificata di rischi.
(8)
Per conseguire un livello elevato di resilienza, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che saranno
tenuti a soddisfare specifici requisiti, che saranno oggetto di vigilanza e che riceveranno anche particolare sostegno
e orientamento rispetto a tutti i rischi rilevanti.
(9)
Data limportanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, dovrebbe essere
assicurato, ogniqualvolta possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 del
Parlamento europeo e del Consiglio (5). Alla luce della maggiore frequenza e delle particolari caratteristiche dei
rischi informatici, la direttiva (UE) 2022/2555 impone a unampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per
garantire la propria cibersicurezza. Dato che laspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente da tale
direttiva (UE) 2022/2555, le materie da essa disciplinate dovrebbero essere escluse dallambito di applicazione della
presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.
(10)
Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dellUnione impongano ai soggetti critici di adottare misure per
rafforzare la propria resilienza o di notificare gli incidenti, e qualora tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati
membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le pertinenti
disposizioni della presente direttiva non dovrebbero applicarsi, in modo da evitare duplicazioni e oneri non
necessari. In tal caso dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni di tali atti giuridici dellUnione. Qualora non si
applichino le pertinenti disposizioni della presente direttiva, non dovrebbero applicarsi nemmeno le disposizioni di
cui alla presente direttiva in materia di vigilanza ed esecuzione.
(11)
La presente direttiva non incide sulle competenze degli Stati membri e delle loro autorità in termini di autonomia
amministrativa né sulla loro responsabilità di salvaguardare la sicurezza nazionale e la difesa o il loro potere di
salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, in particolare per quanto riguarda la pubblica sicurezza,
lintegrità territoriale e il mantenimento dellordine pubblico. Lesclusione degli enti della pubblica amministrazione
dallambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe applicarsi a enti le cui attività sono svolte
principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dellattività di contrasto,
compresi lindagine, laccertamento e il perseguimento di reati. Tuttavia gli enti della pubblica amministrazione le
cui attività sono connesse solo marginalmente a tali settori dovrebbero continuare a rientrare nellambito di
applicazione della presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, i soggetti con competenze normative non sono
considerati quali operanti nel settore dellattività di contrasto e non sono pertanto esclusi per tali motivi dallambito
di applicazione della presente direttiva. Gli enti della pubblica amministrazione istituiti congiuntamente con un
paese terzo in virtù di un accordo internazionale sono esclusi dallambito di applicazione della presente direttiva. La
presente direttiva non si applica alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nei paesi terzi.
(5) Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune
elevato di cibersicurezza nellUnione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (cfr. pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale).
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Taluni soggetti critici operano nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dellattività
di contrasto, compresi lindagine, laccertamento e il perseguimento di reati, o forniscono servizi esclusivamente agli
enti della pubblica amministrazione che operano principalmente in tali settori. Tenuto conto della responsabilità
degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la difesa, gli Stati membri dovrebbero poter decidere
che gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva ai soggetti critici non si applichino in tutto o in parte a tali soggetti
critici se i servizi che forniscono o le attività che svolgono sono legati principalmente ai settori della sicurezza
nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dellattività di contrasto, compresi lindagine, laccertamento e il
perseguimento di reati. I soggetti critici le cui attività sono connesse solo marginalmente a tali settori dovrebbero
continuare a rientrare nellambito di applicazione della presente direttiva. Nessuno Stato membro dovrebbe essere
tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza
nazionale. Sono pertinenti le norme dellUnione o nazionali per la protezione delle informazioni classificate e gli
accordi di riservatezza.
(12)
Al fine di non compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici,
laccesso alle informazioni sensibili nonché il loro scambio e trattamento dovrebbero essere effettuati in modo
prudente, con particolare attenzione ai canali di trasmissione e alle capacità di archiviazione utilizzate.
(13)
Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di
una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). La strategia dovrebbe stabilire le misure e gli
obiettivi strategici da attuare. Ai fini di una maggiore coerenza ed efficienza, la strategia dovrebbe essere concepita
in modo da integrare senza soluzione di continuità le politiche esistenti basandosi, ove possibile, su pertinenti
strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti. Ai fini della realizzazione di un
approccio globale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie prevedano un quadro strategico
per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti a norma della presente direttiva e le autorità
competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 nel contesto della condivisione delle informazioni sui rischi di
cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, minacce e incidenti non informatici e nel
contesto dello svolgimento di compiti di vigilanza. Nellattuare le proprie strategie, gli Stati membri dovrebbero
tenere debitamente conto della natura ibrida delle minacce ai soggetti critici.
(14)
Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le loro strategie e i relativi aggiornamenti sostanziali, in
particolare al fine di consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione della presente direttiva per
quanto riguarda gli approcci strategici in materia di resilienza dei soggetti critici a livello nazionale. Se necessario, le
strategie potrebbero essere comunicate sotto forma di informazioni classificate. La Commissione dovrebbe elaborare
una relazione di sintesi delle strategie comunicate dagli Stati membri che funga da base per gli scambi al fine di
individuare le migliori prassi e le questioni di interesse comune nel quadro del gruppo per la resilienza dei soggetti
critici. Data la natura sensibile delle informazioni aggregate incluse nella relazione di sintesi, siano esse classificate o
meno, la Commissione dovrebbe gestire tale relazione di sintesi con un adeguato livello di consapevolezza riguardo
alla sicurezza dei soggetti critici, degli Stati membri e dellUnione. La relazione di sintesi e le strategie dovrebbero
essere salvaguardate contro azioni illecite o dolose e dovrebbero essere accessibili solo alle persone autorizzate al
fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. La comunicazione delle strategie e dei loro aggiornamenti
sostanziali dovrebbe inoltre servire ad aiutare la Commissione a comprendere gli sviluppi negli approcci alla
resilienza dei soggetti critici e contribuire al monitoraggio dellimpatto e del valore aggiunto della presente direttiva,
che la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente.
(15)
Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero
seguire un approccio basato sui rischi incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni
vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe
effettuare, in un quadro armonizzato, una valutazione dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi
quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla fornitura di
servizi essenziali, compresi gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie e le
minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo, le infiltrazioni criminali e il sabotaggio
(«valutazione del rischio dello Stato membro»). Nelleffettuare tali valutazioni del rischio dello Stato membro, gli
Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni del rischio generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti
giuridici dellUnione, e dovrebbero prendere in considerazione la misura in cui i settori dipendono luno dallaltro,
compresi i settori di altri Stati membri e di paesi terzi. I risultati della valutazione del rischio dello Stato membro
dovrebbero essere utilizzati ai fini dellindividuazione dei soggetti critici e di aiutare tali soggetti a conformarsi ai
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rispettivi obblighi in materia di resilienza. La presente direttiva si applica solo agli Stati membri e ai soggetti critici
che operano allinterno dellUnione. Tuttavia, le competenze e le conoscenze generate dalle autorità competenti, in
particolare attraverso le valutazioni del rischio, e dalla Commissione, in particolare attraverso varie forme di
sostegno e cooperazione, potrebbero essere utilizzate, se del caso e conformemente agli strumenti giuridici
applicabili, a beneficio dei paesi terzi, in particolare quelli situati nellimmediato vicinato dellUnione, alimentando
la cooperazione esistente in materia di resilienza.
(16)
Per garantire che tutti i soggetti rilevanti siano soggetti alle prescrizioni in materia di resilienza della presente
direttiva e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano
unindividuazione coerente dei soggetti critici in tutta lUnione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di
riflettere adeguatamente il ruolo e limportanza di tali soggetti a livello nazionale. Nellapplicare i criteri stabiliti
nella presente direttiva, ciascun Stato membro dovrebbe individuare i soggetti che forniscono uno o più servizi
essenziali e che gestiscono e dispongono di infrastrutture critiche situate nel proprio territorio. Si dovrebbe ritenere
che un soggetto operi nel territorio di uno Stato membro in cui svolge le attività necessarie per il servizio o i servizi
essenziali in questione e in cui è ubicata linfrastruttura critica di detto soggetto utilizzata per fornire tale servizio o
tali servizi. Qualora in uno Stato membro non esista un soggetto che soddisfi tali criteri, tale Stato membro non
dovrebbe avere lobbligo di individuare un soggetto critico nel settore o sottosettore corrispondente. Ai fini di
efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero essere stabilite norme adeguate in materia di notifica
ai soggetti individuati come critici.
(17)
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, in modo da conseguire gli obiettivi della presente
direttiva, un elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ciascuno dei settori e
sottosettori di cui allallegato e per il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce e, se applicate, le soglie.
Dovrebbe essere possibile presentare le soglie come tali o in forma aggregata, il che significa che le informazioni
possono essere comunicate nei valori medi per area geografica, per anno, per settore, per sottosettore, o con altri
mezzi, e possono includere informazioni sulla gamma degli indicatori forniti.
(18)
Dovrebbero essere stabiliti criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi prodotti da un incidente. Tali
criteri dovrebbero basarsi su quelli di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)
per sfruttare al meglio gli sforzi compiuti dagli Stati membri per individuare gli operatori dei servizi essenziali di cui
a tale direttiva e per trarre insegnamento dallesperienza acquisita in materia. Gravi crisi, come la pandemia di
COVID-19, hanno dimostrato limportanza di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e come la
sua perturbazione possa avere ripercussioni economiche e sociali negative in un gran numero di settori e a livello
transfrontaliero. Pertanto, nel determinare la misura in cui altri settori e sottosettori dipendono dai servizi essenziali
forniti da un soggetto critico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, anche degli effetti sulla
catena di approvvigionamento.
(19)
Conformemente al diritto dellUnione e nazionale applicabile, compreso il regolamento (UE) 2019/452 del
Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nellUnione, occorre prendere atto della potenziale minaccia rappresentata dalla proprietà estera di infrastrutture
critiche allinterno dellUnione, poiché dal corretto funzionamento delle infrastrutture critiche dipendono i servizi,
leconomia, la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini dellUnione.
(20)
La direttiva (UE) 2022/2555 impone ai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali, che
potrebbero essere considerati soggetti critici ai sensi della presente direttiva, di adottare misure tecniche, operative e
organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete e per
notificare incidenti e minacce informatiche significativi. Poiché le minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e di
rete possono avere origini diverse, la direttiva (UE) 2022/2555 applica un approccio «multirischio» che comprende
la resilienza dei sistemi informatici e di rete nonché dei componenti e ambienti fisici di tali sistemi.
(6) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nellUnione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo
degli investimenti esteri diretti nellUnione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).
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Dato che le prescrizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 a tale riguardo sono almeno equivalenti ai
corrispondenti obblighi previsti dalla presente direttiva, gli obblighi previsti dallarticolo 11 e dai capi III, IV e VI
della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali
al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari. Tuttavia, considerata limportanza dei servizi
forniti dai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali ai soggetti critici appartenenti a tutti gli
altri settori, gli Stati membri dovrebbero individuare quali critici, in base ai criteri previsti dalla presente direttiva e
ricorrendo alla procedura ivi stabilita, i soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali. Di
conseguenza, dovrebbero applicarsi le strategie, le valutazioni del rischio dello Stato membro e le misure di
sostegno di cui al capo II della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere in vigore
disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a
condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dellUnione applicabile.
(21)
Il diritto dellUnione in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione
di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Tale diritto include
i regolamenti (UE) n. 648/2012 (8), (UE) n. 575/2013 (9) e (UE) n. 600/2014 (10) del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2013/36/UE (11) e 2014/65/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale quadro
giuridico è integrato dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che stabilisce gli
obblighi applicabili ai soggetti finanziari per la gestione dei rischi informatici, anche per quanto riguarda la
protezione delle infrastrutture delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione fisiche. Dato che la
resilienza di tali soggetti è pertanto esaurientemente disciplinata, larticolo 11 e i capi III, IV e VI della presente
direttiva non dovrebbero applicarsi a tali soggetti, al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari.
Tuttavia, considerata limportanza dei servizi forniti dai soggetti del settore finanziario ai soggetti critici appartenenti
a tutti gli altri settori, gli Stati membri dovrebbero individuare quali soggetti critici, in base ai criteri previsti dalla
presente direttiva e ricorrendo alla procedura ivi stabilita, i soggetti del settore finanziario. Di conseguenza,
dovrebbero applicarsi le strategie, le valutazioni del rischio dello Stato membro e le misure di sostegno di cui al
capo II della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere in vigore disposizioni di
diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che tali
disposizioni siano coerenti con il diritto dellUnione applicabile.
(22)
Gli Stati membri dovrebbero designare o istituire le autorità competenti a vigilare sullapplicazione delle norme della
presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di
poteri e risorse adeguate. Alla luce delle differenze esistenti tra le strutture amministrative nazionali, al fine di
salvaguardare gli accordi settoriali esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dellUnione, e al fine
di evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare o istituire più di unautorità
nazionale competente. Qualora gli Stati membri designino o istituiscano più di unautorità competente dovrebbero
delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole
ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità
rilevanti, sia a livello dellUnione sia a livello nazionale.
(8) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(11) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sullaccesso allattività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(12) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(13) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale
per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e
(UE) 2016/1011 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
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(23)
Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire lefficace attuazione della
presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni degli atti giuridici settoriali
dellUnione, designare un punto di contatto unico incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei
soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dellUnione («punto di contatto unico»), ove opportuno
allinterno di unautorità competente. Ciascun punto di contatto unico dovrebbe fungere da collegamento e
coordinare le comunicazioni, ove opportuno, con le autorità competenti del proprio Stato membro, con i punti di
contatto unici degli altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
(24)
Le autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/
2555 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni in relazione ai rischi di cibersicurezza, alle minacce e agli
incidenti informatici nonché ai rischi, alle minacce e agli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui
soggetti critici, così come in relazione alle misure pertinenti adottate dalle autorità competenti ai sensi della
presente direttiva e dalle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 È importante che gli Stati
membri provvedano affinché le prescrizioni di cui alla presente direttiva e di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 siano
attuate in modo complementare e che sui soggetti critici non gravi un onere amministrativo superiore a quanto
necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e di tale direttiva.
(25)
Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici, compresi quelli che si qualificano come piccole e medie
imprese, nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi degli Stati membri stabiliti dalla presente
direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti critici stessi quanto al garantire tale ottemperanza, e
nel farlo dovrebbero evitare oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare
materiali e metodologie di orientamento, contribuire allorganizzazione di esercitazioni per testare la resilienza dei
soggetti critici e fornire consulenza e corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Ove necessario e
giustificato da obiettivi di interesse pubblico, gli Stati membri potrebbero fornire risorse finanziarie e dovrebbero
agevolare la condivisione volontaria di informazioni e lo scambio di buone prassi fra soggetti critici, ferma restando
lapplicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dellUnione europea
(TFUE).
(26)
Al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici individuati dagli Stati membri e di ridurre gli oneri amministrativi
per tali soggetti critici, le autorità competenti dovrebbero consultarsi ogniqualvolta sia opportuno al fine di garantire
unapplicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni dovrebbero essere avviate su richiesta di qualsiasi
autorità competente interessata e dovrebbero incentrarsi sulla garanzia di un approccio convergente nei confronti di
soggetti critici interconnessi che utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri,
che appartengono agli stessi gruppi o strutture societarie o che sono stati individuati in uno Stato membro e
forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.
(27)
Qualora le disposizioni del diritto dellUnione o nazionale richiedano ai soggetti critici di valutare i rischi rilevanti ai
fini della presente direttiva e di adottare misure per garantire la propria resilienza, tali obblighi dovrebbero essere
adeguatamente presi in considerazione ai fini della vigilanza sul rispetto della presente direttiva da parte dei soggetti
critici.
(28)
I soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva dei rischi rilevanti a cui sono esposti e il dovere di
analizzarli. A tal fine, dovrebbero effettuare valutazioni del rischio ogniqualvolta necessario date le loro specifiche
circostanze e levolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che
potrebbero perturbare in modo significativo la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei
soggetti critici»). Qualora i soggetti critici abbiano effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti
conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la loro valutazione del rischio dei soggetti
critici, essi dovrebbero poter utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti di cui alla presente
direttiva che riguardano le valutazioni del rischio dei soggetti critici. Unautorità competente dovrebbe poter
dichiarare che una valutazione del rischio esistente effettuata da un soggetto critico che affronta i rischi rilevanti e il
relativo grado di dipendenza, è conforme, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla presente direttiva.
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IT
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
L 333/171
(29)
I soggetti critici dovrebbero adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate ai rischi
cui sono esposti, allo scopo di prevenire gli incidenti, di proteggersi da essi, di darvi risposta, di resistervi, di mitigarli,
assorbirli, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative. I soggetti critici dovrebbero adottare tali misure
in conformità della presente direttiva, ma i dettagli e la portata di tali misure dovrebbero rispecchiare in modo
adeguato e proporzionato i vari rischi che ciascun soggetto critico ha identificato nellambito della sua valutazione
del rischio del soggetto critico e le specificità del soggetto stesso. Per promuovere un approccio coerente a livello di
Unione, la Commissione dovrebbe, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, adottare
linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente tali misure tecniche, di sicurezza e organizzative. Gli Stati
membri dovrebbero provvedere affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o
equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.
(30)
A fini di efficacia e di responsabilizzazione, i soggetti critici dovrebbero descrivere le misure da essi adottate con un
livello di dettaglio che consegua sufficientemente gli obiettivi di efficacia e di responsabilizzazione stabiliti, tenuto
conto dei rischi individuati, in un piano di resilienza o in uno o più documenti equivalenti a un piano di resilienza, e
dovrebbero mettere in pratica tale piano. Qualora un soggetto critico abbia già adottato misure tecniche, di sicurezza
e organizzative e redatto documenti conformemente ad altri atti giuridici pertinenti per le misure di rafforzamento
della resilienza ai sensi della presente direttiva, esso dovrebbe poter utilizzare tali misure e documenti per soddisfare
i requisiti riguardo alle misure di resilienza di cui alla presente direttiva. Al fine di evitare duplicazioni, unautorità
competente dovrebbe poter dichiarare conformi ai requisiti della presente direttiva, in tutto o in parte, misure di
resilienza esistenti adottate da un soggetto critico che rispondono ai suoi obblighi di adottare misure tecniche, di
sicurezza e organizzative ai sensi della presente direttiva.
(31)
I regolamenti (CE) n. 725/2004 (14) e (CE) n. 300/2008 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del
trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e
mitigarle. Se le misure imposte ai sensi della presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi
di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei
documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti giuridici dellUnione. I soggetti critici dovrebbero
prendere in considerazione anche la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) che introduce
una valutazione delle strade a livello di rete per la mappatura del rischio di incidenti e unispezione di sicurezza
stradale mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e
lesioni, sulla base di sopralluoghi in strade o in tratti di strada esistenti. Assicurare la protezione e la resilienza dei
soggetti critici riveste la massima importanza per il settore ferroviario e, nellattuare le misure di resilienza ai sensi
della presente direttiva, i soggetti critici sono incoraggiati a richiamarsi a linee guida non vincolanti e a documenti
su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari
nellUE istituita dalla decisione della Commissione 2018/C 232/03 (18).
(32)
Il rischio che i dipendenti di soggetti critici o i loro contraenti facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti
di accesso allinterno dellorganizzazione del soggetto critico per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori
preoccupazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto precisare le condizioni in base alle quali i soggetti critici
sono autorizzati, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle valutazioni del rischio dello Stato membro, a
presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che rientrano in specifiche categorie del loro
personale. È opportuno garantire che le pertinenti autorità valutino le richieste entro un lasso di tempo ragionevole e
che le trattino conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dellUnione pertinente e applicabile,
anche in materia di protezione dei dati personali. Al fine di confermare lidentità di una persona oggetto di un
controllo dei precedenti personali, è opportuno che gli Stati membri richiedano un documento di identità come un
passaporto, una carta didentità nazionale o una forma di identificazione digitale, conformemente al diritto
applicabile.
(14) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza
delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
(15) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la
sicurezza dellaviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(16) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
(GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
(17) Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).
(18) Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nellUE,
2018/C 232/03 (GU C 232 del 3.7.2018, pag. 10).
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27.12.2022
I controlli dei precedenti personali dovrebbero includere i registri dei precedenti penali della persona interessata. Gli
Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali conformemente alle
procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (19) e, ove pertinente e applicabile, nel
regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) al fine di ottenere informazioni dai registri
dei precedenti penali tenuti da altri Stati membri. Se pertinente e applicabile, gli Stati membri potrebbero inoltre
basarsi sul sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) istituito dal regolamento
(UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), su informazioni di intelligence e su qualsiasi altra
informazione oggettiva disponibile che possa essere necessaria per determinare lidoneità della persona interessata a
occupare la funzione in relazione alla quale il soggetto critico ha richiesto un controllo dei precedenti personali.
(33)
È opportuno stabilire un meccanismo per la notifica di determinati incidenti che consenta alle autorità competenti di
reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere un quadro globale dellimpatto, della natura, delle cause
e delle possibili conseguenze di un incidente affrontato dai soggetti critici. I soggetti critici dovrebbero notificare
senza indebito ritardo alle autorità competenti gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono
perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. A meno che siano operativamente impossibilitati a
farlo, i soggetti critici dovrebbero effettuare una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui sono venuti a
conoscenza di un incidente. La notifica iniziale dovrebbe contenere solo le informazioni strettamente necessarie per
informare lautorità competente dellincidente e consentire al soggetto critico di chiedere assistenza, se necessario.
Tale notifica dovrebbe indicare, ove possibile, la causa presunta dellincidente. Gli Stati membri dovrebbero
garantire che lobbligo di effettuare tale notifica iniziale non sottragga le risorse del soggetto critico alle attività
relative alla gestione degli incidenti, che dovrebbero essere considerate prioritarie. La notifica iniziale dovrebbe
essere seguita, se del caso, da una relazione dettagliata entro un mese dallincidente. La relazione dettagliata
dovrebbe integrare la notifica iniziale e fornire un quadro più completo dellincidente.
(34)
È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia sussistere
situazioni in cui è opportuno richiedere losservanza di determinate norme. È opportuno che gli Stati membri
incoraggino, se utile, lutilizzo di norme e specifiche tecniche europee e internazionali riguardanti le misure sulla
sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.
(35)
Mentre i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di fornitura di servizi e di
infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di tali soggetti critici sono di
particolare rilevanza per lUnione e per il mercato interno poiché forniscono servizi essenziali a o in sei o più Stati
membri, e potrebbero perciò beneficiare di un sostegno specifico a livello dellUnione. Dovrebbero pertanto essere
definite le norme riguardanti le missioni di consulenza a favore di tali soggetti critici di particolare rilevanza
europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sullesecuzione di cui alla presente direttiva.
(36)
Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale,
qualora sia necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto
alladempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da
parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico
di particolare rilevanza europea come soggetto critico dovrebbe fornire alla Commissione determinate informazioni
di cui alla presente direttiva. In accordo con lo Stato membro che ha individuato il soggetto critico di particolare
rilevanza europea come soggetto critico, la Commissione dovrebbe poter organizzare una missione di consulenza
per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate
correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sullorganizzazione e sullo
svolgimento delle missioni di consulenza, sul seguito da dare e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare
(19) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa allorganizzazione e al contenuto degli scambi fra gli
Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(20) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per
individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi
(ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sullistituzione, lesercizio e luso del
sistema dinformazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che
modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
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rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di
consulenza e per il soggetto critico interessato, di rispettare le disposizioni stabilite dalla presente direttiva, la
missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale
Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere laccesso ai locali o ai documenti
rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni di consulenza
potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dalla
decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
(37)
Per sostenere la Commissione e agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni,
comprese le migliori prassi, su questioni relative alla presente direttiva, dovrebbe essere istituito un gruppo per la
resilienza dei soggetti critici come gruppo di esperti della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi
per garantire che i rappresentanti designati delle loro autorità competenti nel gruppo per la resilienza dei soggetti
critici cooperino in modo efficace ed efficiente, anche designando rappresentanti in possesso, se del caso, di un
nulla osta di sicurezza. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dovrebbe cominciare a espletare le sue funzioni
il più rapidamente possibile, in modo da fornire strumenti supplementari per una cooperazione adeguata durante il
periodo di recepimento della direttiva, e dovrebbe interagire con altri pertinenti gruppi di lavoro di esperti settoriali.
(38)
Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dovrebbe cooperare con il gruppo di cooperazione istituito ai sensi della
direttiva (UE) 2022/2555 al fine di sostenere un quadro globale per la resilienza informatica e non informatica dei
soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici e il gruppo di cooperazione istituito ai sensi della
direttiva (UE) 2022/2555 dovrebbero avviare un dialogo regolare volto a promuovere la cooperazione tra le
autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 e
ad agevolare lo scambio di informazioni, in particolare su temi rilevanti per entrambi i gruppi.
(39)
Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e
dei soggetti critici quanto al garantire lottemperanza ai rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe,
ove lo ritenga opportuno, sostenere le autorità competenti e i soggetti critici allo scopo di agevolare ladempimento
dei loro rispettivi obblighi. Nel fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti critici nellattuazione degli obblighi
stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come
quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dellUnione, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE, e dalla
rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbe inoltre informare gli Stati
membri in merito alle risorse disponibili a livello dellUnione, ad esempio nellambito del Fondo Sicurezza interna,
istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), di Orizzonte Europa, istituito
dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o di altri strumenti pertinenti per la
resilienza dei soggetti critici.
(40)
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per
la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti
rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Tali poteri dovrebbero includere, in particolare, il
potere di effettuare ispezioni e controlli, il potere di vigilanza, il potere di richiedere ai soggetti critici di fornire
informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, il potere di
emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nellemettere tali provvedimenti, gli Stati
membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire
ladempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della
violazione e della capacità economica del soggetto critico interessato. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere
accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale conformemente alla Carta
(22) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di
protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(23) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna
(GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
(24) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca
e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013
e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
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dei diritti fondamentali dellUnione europea. Nel valutare lottemperanza di un soggetto critico agli obblighi stabiliti
dalla presente direttiva, le autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle
autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione
nei confronti di un soggetto di cui a tale direttiva individuato come soggetto critico a norma della presente direttiva.
Le autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/
2555 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.
(41)
Al fine di applicare la presente direttiva in modo efficace e coerente, è opportuno delegare alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente allarticolo 290 TFUE per integrare la presente direttiva mediante lelaborazione di un
elenco di servizi essenziali. Tale elenco dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti per effettuare le
valutazioni del rischio dello Stato membro e individuare i soggetti critici ai sensi della presente direttiva. Alla luce
dellapproccio di armonizzazione minima della presente direttiva, tale elenco non è esaustivo e gli Stati membri
potrebbero integrarlo con ulteriori servizi essenziali a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità
nazionali nella fornitura di servizi essenziali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nellaccordo
interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (25). In particolare, al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni
dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(42)
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
(43)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di
funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno ed
aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi, non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dellazione, possono essere conseguiti meglio a livello di
Unione, questultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato
sullUnione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(44)
Conformemente allarticolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio, (27) il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere
l11 agosto 2021.
(45)
La direttiva 2008/114/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,
(25) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dellesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dellUnione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
La presente direttiva:
a) stabilisce obblighi in capo agli Stati membri in merito alladozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi
essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nellambito di applicazione
dellarticolo 114 TFUE siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, e in particolare obblighi di individuare i
soggetti critici e di sostenerli nelladempimento degli obblighi loro imposti;
b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi di cui alla
lettera a) nel mercato interno;
c) stabilisce norme:
i)
riguardanti la vigilanza sui soggetti critici;
ii) riguardanti lesecuzione;
iii) per lindividuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo e sulle missioni di consulenza per
valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III;
d) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sullapplicazione della presente direttiva;
e) stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di
servizi essenziali nellUnione e migliorare il funzionamento del mercato interno.
2.
Fatto salvo larticolo 8 della presente direttiva, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla
direttiva (UE) 2022/2555 In considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersicurezza dei soggetti critici, gli
Stati membri assicurano che la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo coordinato.
3.
Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dellUnione richiedano ai soggetti critici di adottare misure per
rafforzare la propria resilienza e tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai
corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, non si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva,
comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI.
4.
Fatto salvo larticolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dellUnione o nazionale, quale
quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti in conformità
della presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dellapplicazione della presente direttiva.
Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di
informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel
rispetto della sicurezza degli Stati membri.
5.
La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la
difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dellintegrità territoriale dello
Stato e il mantenimento dellordine pubblico.
6.
La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza
nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dellattività di contrasto, compresi lindagine, laccertamento e il
perseguimento di reati.
L 333/176
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27.12.2022
7.
Gli Stati membri possono decidere che larticolo 11 e i capi III, IV e VI, in tutto o in parte, non si applichino a specifici
soggetti critici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dellattività di contrasto,
compresi lindagine, laccertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della
pubblica amministrazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
8.
Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione
sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
9.
La presente direttiva si applica fermo restando il diritto dellUnione in materia di protezione dei dati personali, in
particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato che è stato individuato da uno Stato membro a ai sensi dellarticolo 6
come appartenente a una delle categorie di cui alla terza colonna della tabella di cui allallegato;
2)
«resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di
rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative;
3)
«incidente»: un evento che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale,
inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto;
4)
«infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, unattrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di
un impianto, di unattrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;
5)
«servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività
economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dellambiente;
6)
«rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente e deve essere espresso come combinazione
dellentità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi lincidente;
7)
«valutazione del rischio »: lintero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e
analizzando potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la
potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente;
8)
«norma»: una norma ai sensi dellarticolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio (30);
(28) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(30) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE
del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
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«specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dellarticolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
10) «ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al
diritto nazionale, esclusi il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
a) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
b) è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di
personalità giuridica;
c) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; la
sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da
altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;
d) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che
incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.
Articolo 3
Armonizzazione minima
La presente direttiva non preclude agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto nazionale atte a
conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli
obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dellUnione.
CAPO II
QUADRI NAZIONALI PER LA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI
Articolo 4
Strategia per la resilienza dei soggetti critici
1.
A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, entro il
17 gennaio 2026 ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). Sulla
base di pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti, la strategia definisce gli
obiettivi e le misure strategici per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e
contempla almeno i settori di cui allallegato.
2.
Ciascuna strategia contiene almeno gli elementi seguenti:
a) obiettivi strategici e priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle dipendenze
e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;
b) un quadro di governance per la realizzazione di tali obiettivi strategici e priorità, che comprenda una descrizione dei
ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nellattuazione
della strategia;
c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, che comprenda una
descrizione della valutazione del rischio di cui allarticolo 5;
d) una descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici;
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e) una descrizione del processo volto a sostenere i soggetti critici in conformità del presente capo, comprese le misure per
rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico, da un lato, e il settore privato e i soggetti pubblici e privati, dallaltro;
f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti
nellattuazione della strategia;
g) un quadro strategico per il coordinamento tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva («autorità
competenti») e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 ai fini della condivisione delle
informazioni sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici nonché sui rischi, sulle minacce e
sugli incidenti non informatici e ai fini dello svolgimento di compiti di vigilanza;
h) una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare lattuazione degli obblighi di cui al capo III della presente
direttiva da parte delle piccole e medie imprese ai sensi dellallegato della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione (31), che gli Stati membri in questione hanno individuato come soggetti critici.
A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, gli Stati
membri aggiornano le loro strategie almeno ogni quattro anni.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e i relativi aggiornamenti sostanziali, entro tre mesi
dalla loro adozione.
Articolo 5
Valutazione del rischio da parte degli Stati membri
1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente allarticolo 23, entro il
17 novembre 2023, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un elenco non esaustivo dei servizi essenziali nei
settori e nei sottosettori di cui allallegato. Le autorità competenti utilizzano tale elenco dei servizi essenziali per effettuare
una valutazione del rischio («valutazione del rischio dello Stato membro») entro il 17 gennaio 2026 e successivamente
ogniqualvolta necessario e almeno ogni quattro anni. Le autorità competenti utilizzano le valutazioni del rischio dello
Stato membro per individuare i soggetti critici ai sensi dellarticolo 6 e per aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai
sensi dellarticolo 13.
La valutazione del rischio dello Stato membro tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di
natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride
o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del
Consiglio (32).
2.
Nel procedere alla valutazione del rischio dello Stato membro, gli Stati membri prendono in considerazione almeno
gli elementi seguenti:
a) la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE;
b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti giuridici settoriali dellUnione,
inclusi i regolamenti (UE) 2017/1938 (33) e (UE) 2019/941 (34) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2007/60/CE (35) e 2012/18/UE (36) del Parlamento europeo e del Consiglio;
(31) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(32) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce
la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017,
pag. 6).
(33) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la
sicurezza dellapprovvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(34) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore
dellenergia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
(35) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(36) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197
del 24.7.2012, pag. 1).
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c) i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui allallegato dipendono luno dallaltro, e anche dalla misura
in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri e paesi terzi, e limpatto che una perturbazione significativa
in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;
d) ogni informazione su incidenti notificati a norma dellarticolo 15.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e le
autorità competenti dei paesi terzi, a seconda dei casi.
3.
Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati ai sensi dellarticolo 6 gli elementi rilevanti
della valutazione del rischio dello Stato membro, se del caso mediante i propri punti di contatto unici. Gli Stati membri
garantiscono che le informazioni fornite ai soggetti critici li assistano nelleffettuare la propria valutazione del rischio ai
sensi dellarticolo 12 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dellarticolo 13.
4.
Entro tre mesi dalleffettuazione della valutazione del rischio dello Stato membro, lo Stato membro trasmette alla
Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni del rischio di tale Stato
membro, per settore e sottosettore di cui allallegato.
5.
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione
delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.
Articolo 6
Individuazione dei soggetti critici
1.
Entro il 17 luglio 2026 ogni Stato membro individua i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui allallegato.
2.
Quando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, tiene conto dei risultati della propria
valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:
a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;
b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dellarticolo 7, paragrafo 1, sulla fornitura da
parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui allallegato
che dipendono da tale o tali servizi essenziali.
3.
Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati a norma del paragrafo 2 e provvede affinché a tali
soggetti critici sia notificato che sono stati individuati come tali entro un mese dallindividuazione stessa. Gli Stati membri
informano tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e della data a decorrere dalla quale si applicano loro tali
obblighi, fatto salvo larticolo 8. Gli Stati membri informano i soggetti critici dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella
di cui allallegato che non hanno obblighi di cui ai capi III e IV, salvo misure nazionali diverse.
Il capo III si applica ai soggetti critici interessati 10 mesi dopo la data della notifica di cui al primo comma del presente
paragrafo.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti ai sensi della presente direttiva notifichino alle
autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 lidentità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo
entro un mese dallindividuazione. Tale notifica specifica, ove applicabile, che i soggetti critici interessati sono soggetti dei
settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui allallegato della presente direttiva e non hanno obblighi di cui ai capi III
e IV della stessa.
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5.
Quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano
lelenco dei soggetti critici individuati di cui al paragrafo 3. Qualora tali aggiornamenti portino allindividuazione di soggetti
critici ulteriori, a questi ultimi si applicano i paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più
individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di tale fatto in tempo utile e del fatto che non
debbano più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica.
6.
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e linee guida non vincolanti volti ad
aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.
Articolo 7
Effetti negativi rilevanti
1.
Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui allarticolo 6, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri
tengono conto dei criteri seguenti:
a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato;
b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui allallegato dipendono dal servizio essenziale in questione;
c) limpatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali,
sullambiente, sulla pubblica sicurezza, sullincolumità pubblica o sulla salute della popolazione;
d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati;
e) larea geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo
conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote
o montane;
f) limportanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della
disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.
2.
A seguito dellindividuazione dei soggetti critici di cui allarticolo 6, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica
senza indebito ritardo alla Commissione le informazioni seguenti:
a) un elenco dei servizi essenziali in tale Stato membro qualora vi siano servizi essenziali aggiuntivi rispetto allelenco dei
servizi essenziali di cui allarticolo 5, paragrafo 1;
b) il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui allallegato e per ciascun servizio
essenziale;
c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.
Le soglie di cui al primo comma, lettera c), possono essere presentate come tali o in forma aggregata.
Gli Stati membri comunicano successivamente le informazioni di cui al primo comma quando necessario, e almeno ogni
quattro anni.
3.
La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui allarticolo 19, adotta
linee guida non vincolanti per agevolare lapplicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto
delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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Articolo 8
Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali
Gli Stati membri provvedono affinché larticolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici che hanno
individuato nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui allallegato. Gli Stati membri possono adottare o
mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti
critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dellUnione applicabile.
Articolo 9
Autorità competenti e punto di contatto unico
1.
Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se
necessario, dellesecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale.
Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella di cui allallegato della presente direttiva, le
autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui allarticolo 46 del regolamento (UE) 2022/
2554 Per quanto riguarda i soggetti critici nel settore di cui al punto 8 della tabella di cui allallegato della presente
direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 Gli
Stati membri possono designare una diversa autorità competente per i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante
nellallegato della presente direttiva in conformità dei quadri nazionali esistenti.
Qualora designino o istituiscano più di unautorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti di
ciascuna delle autorità interessate e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente
direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2.
2.
Ciascuno Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico, che svolga una funzione di collegamento allo
scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici di cui allarticolo 19 («punto di contatto unico»). Se del caso, uno Stato membro designa il suo
punto di contatto unico allinterno di una autorità competente. Se del caso, uno Stato membro può provvedere affinché il
suo punto di contatto unico svolga anche una funzione di collegamento con la Commissione e garantisca la cooperazione
con i paesi terzi.
3.
Entro il 17 luglio 2028, e successivamente ogni due anni, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al
gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui allarticolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute,
compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dellarticolo 15,
paragrafo 3.
La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune per la
presentazione delle relazioni. Le autorità competenti possono utilizzare, su base volontaria, tale modello comune per la
presentazione delle relazioni ai fini della presentazione delle relazioni di sintesi di cui al primo comma.
4.
Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei
poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro
assegnati.
5.
Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente, ove opportuno e conformemente al diritto
dellUnione e al diritto nazionale, si consulti e cooperi con le altre autorità nazionali competenti, comprese quelle
responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, e con i soggetti critici e
le parti interessate pertinenti.
6.
Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente ai sensi della presente direttiva cooperi e
scambi informazioni con le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 sui rischi di cibersicurezza, sulle
minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui
soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dalla rispettiva autorità competente e dalle autorità
competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555
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7.
Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dellautorità competente e del punto di contatto unico, ogni Stato
membro notifica alla Commissione la loro identità e i loro compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro
dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano
di nominare autorità diverse dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti in
relazione ai soggetti critici nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui allallegato. Ogni Stato membro rende
pubblica lidentità della rispettiva autorità competente e del punto di contatto unico.
8.
La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei punti di contatto unici.
Articolo 10
Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici
1.
Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare
lelaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nellorganizzazione di esercitazioni per testare la propria
resilienza nonché la prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Fatte salve le
norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò
sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.
2.
Ogni Stato membro provvede affinché la rispettiva autorità competente cooperi e scambi informazioni e buone prassi
con i soggetti critici dei settori di cui allallegato.
3.
Gli Stati membri agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie
disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dellUnione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alle
informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.
Articolo 11
Cooperazione tra Stati membri
1.
Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di
unapplicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che:
a) utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;
b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;
c) sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in
altri Stati membri.
2.
Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre
gli oneri amministrativi a loro carico.
CAPO III
RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI
Articolo 12
Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici
1.
Fatto salvo il termine di cui allarticolo 6, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché i
soggetti critici effettuino una valutazione del rischio, entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui allarticolo 6,
paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni del
rischio degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero
perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»).
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2.
Le valutazioni del rischio dei soggetti critici tengono conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che
potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi
naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui
alla direttiva (UE) 2017/541. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto della misura in cui altri settori di cui
allallegato dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende
dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, se del caso, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini.
Qualora un soggetto critico abbia effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi
previsti da altri atti giuridici pertinenti per la propria valutazione del rischio dei soggetti critici, può utilizzare tali
valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti stabiliti al presente articolo. Nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza,
lautorità competente può decidere di dichiarare conforme, in tutto o in parte, ai requisiti del presente articolo una
valutazione del rischio esistente di un soggetto critico che affronta i rischi e il grado di dipendenza di cui al primo comma
del presente paragrafo.
Articolo 13
Misure di resilienza dei soggetti critici
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate
e proporzionate per garantire la propria resilienza, in base alle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito
alla valutazione del rischio dello Stato membro e in base ai risultati della valutazione del rischio del soggetto critico, incluse
misure necessarie per:
a) evitare il verificarsi di incidenti, prendendo debitamente in considerazione le misure di riduzione del rischio di catastrofi
e di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) assicurare unadeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche prendendo debitamente in
considerazione, ad esempio, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di
rilevamento e controllo degli accessi;
c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle, prendendo debitamente in considerazione procedure
e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta;
d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, prendendo debitamente in considerazione misure di
continuità operativa e lindividuazione di catene di approvvigionamento alternative al fine di ripristinare la fornitura
del servizio essenziale;
e) assicurare unadeguata gestione della sicurezza del personale, prendendo debitamente in considerazione misure quali la
definizione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, lintroduzione di autorizzazioni di accesso ai siti e
alle infrastrutture critiche così come alle informazioni sensibili, istituendo procedure per i controlli dei precedenti
personali in conformità dellarticolo 14 e designando le categorie di persone tenute a sottoporsi a tali controlli dei
precedenti personali, e definendo adeguati requisiti di formazione e qualifiche;
f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), prendendo debitamente in
considerazione corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni.
Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici tengano conto del personale dei
fornitori esterni di servizi nel definire le categorie di personale che svolgono funzioni critiche.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un
documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte le misure di cui al paragrafo 1. Qualora i soggetti critici abbiano
redatto documenti o adottato misure conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per le misure
stabilite al paragrafo 1, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente
articolo. Nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, lautorità competente può dichiarare conformi, in tutto o in parte,
agli obblighi di cui a presente articolo le misure esistenti di rafforzamento della resilienza di un soggetto critico che
affrontano in modo adeguato e proporzionato le misure tecniche, di sicurezza e organizzative di cui al paragrafo 1.
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3.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente
come punto di contatto con le autorità competenti.
4.
Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con laccordo del soggetto critico interessato,
la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui allarticolo 18, paragrafi 6, 8 e 9,
per consigliare il soggetto critico riguardo alladempimento degli obblighi di cui al capo III. La missione di consulenza
riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.
5.
La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui allarticolo 19, adotta
linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere
adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6.
La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative
allapplicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura desame di cui allarticolo 24, paragrafo 2.
Articolo 14
Controlli dei precedenti personali
1.
Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente
motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti
personali per le persone che:
a) rivestono ruoli sensibili allinterno del soggetto critico o a vantaggio di questultimo, segnatamente in relazione alla
resilienza del soggetto critico;
b) sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo,
anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico;
c) sono presi in considerazione per lassunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b).
2.
Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate
conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dellUnione pertinente e applicabile, compresi il
regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). I controlli dei
precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di
valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato.
3.
Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo:
a) conferma lidentità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali;
b) verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo.
Nelleffettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e
applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati
membri. Le autorità centrali di cui allarticolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e allarticolo 3, punto
5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente allarticolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro
2009/315/GAI.
(37) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
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Articolo 15
Notifica degli incidenti
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo allautorità competente gli
incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.
Gli Stati membri provvedono affinché, a meno che non siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici
effettuino una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di un incidente, seguita, ove
opportuno, da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Per determinare la rilevanza della perturbazione
si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:
a) numero e percentuale di utenti interessati dalla perturbazione;
b) durata della perturbazione;
c) area geografica interessata dalla perturbazione, tenendo conto delleventuale isolamento geografico di tale area.
Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali a o in
sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati dallincidente notificano tale incidente alla
Commissione.
2.
Le notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire
allautorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dellincidente, comprese tutte le
informazioni disponibili necessarie alla determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. Tali notifiche non
espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.
3.
Sulla base delle informazioni fornite da un soggetto critico in una notifica di cui al paragrafo 1, lautorità competente,
tramite il punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui
lincidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali a o in
uno o più altri Stati membri.
I punti di contatto unici che trasmettono e ricevono informazioni a norma del primo comma, trattano, conformemente al
diritto dellUnione o al diritto nazionale, tali informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli
interessi commerciali del soggetto critico interessato.
4.
Il più rapidamente possibile a seguito di una notifica di cui al paragrafo 1, lautorità competente interessata fornisce al
soggetto critico interessato informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare
unefficace risposta di tale soggetto critico allincidente in questione. Gli Stati membri informano il pubblico qualora
ritengano che sia nellinteresse pubblico farlo.
Articolo 16
Norme
Per promuovere lattuazione convergente della presente direttiva, gli Stati membri, laddove opportuno e senza imposizioni
o discriminazioni a favore delluso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano luso di norme e specifiche tecniche
europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.
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CAPO IV
SOGGETTI CRITICI DI PARTICOLARE RILEVANZA EUROPEA
Articolo 17
Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea
1.
Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se:
a) è stato individuato come soggetto critico ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1;
b) fornisce servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri; e
c) è stato notificato ai sensi del paragrafo 3.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui allarticolo 6, paragrafo 3,
comunichi alla rispettiva autorità competente se fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri. In tal caso, gli Stati
membri provvedono affinché il soggetto critico comunichi alla rispettiva autorità competente quali servizi essenziali
fornisce a o in tali Stati membri e a quali o in quali Stati membri fornisce tali servizi essenziali. Lo Stato membro notifica
alla Commissione, senza indebito ritardo, lidentità di tali soggetti critici e le informazioni che essi forniscono ai sensi del
presente paragrafo.
La Commissione si consulta con lautorità competente dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di cui al
primo comma, lautorità competente di altri Stati membri interessati e il soggetto critico in questione. Nel corso di tali
consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi forniti a tale Stato membro dal
soggetto critico siano servizi essenziali.
3.
Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che il soggetto critico interessato
fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, la Commissione comunica a tale soggetto critico, tramite la relativa
autorità competente, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa tale soggetto
critico degli obblighi ai quali è assoggettato ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali
obblighi. Una volta che la Commissione ha informato lautorità competente della sua decisione di considerare un soggetto
critico come un soggetto critico di particolare rilevanza europea, lautorità competente trasmette tale notifica senza
indebito ritardo a tale soggetto critico.
4.
Il presente capo si applica al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di
ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 18
Missioni di consulenza
1.
Su richiesta dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come
soggetto critico ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le
misure predisposte da tale soggetto critico per adempiere ai propri obblighi di cui al capo III.
2.
Di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e a
condizione che lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto
critico ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1, sia daccordo, la Commissione organizza una missione di consulenza di cui al
paragrafo 1 del presente articolo.
3.
Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, lo
Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi
dellarticolo 6, paragrafo 1 fornisce alla Commissione:
a) le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico;
b) un elenco delle pertinenti misure adottate ai sensi dellarticolo 13;
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c) le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la relativa
autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto critico ai sensi degli articoli 21 e 22.
4.
Entro tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, allo Stato
membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi
dellarticolo 6, paragrafo 1, allo Stato membro a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto critico interessato.
Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale analizzano la relazione di cui al primo comma e, qualora
necessario, danno indicazioni alla Commissione sulladempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del
soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per
migliorare la resilienza di tale soggetto critico.
Sulla base dellindicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione comunica allo Stato membro
che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dellarticolo 6,
paragrafo 1, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e a tale soggetto critico il suo parere
sulladempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto critico e, se del caso, quali misure
potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.
Lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi
dellarticolo 6, paragrafo 1 provvede affinché la sua autorità competente e il soggetto critico interessato tengano conto del
parere di cui al terzo comma del presente paragrafo e fornisce alla Commissione e agli Stati membri a cui o in cui è fornito
il servizio essenziale informazioni sulle misure adottate a seguito di tale parere.
5.
Ogni missione di consulenza è composta da esperti dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di
particolare rilevanza europea, da esperti degli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e da rappresentanti
della Commissione. Tali Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, previa consultazione dello Stato
membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi
dellarticolo 6, paragrafo 1, seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in base alla loro capacità
professionale e garantendo, ove possibile, una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico di tutti gli Stati
membri interessati. Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un
valido e appropriato nulla osta di sicurezza. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alle missioni di
consulenza.
La Commissione organizza il programma di ciascuna missione di consulenza consultandosi con i membri della missione di
consulenza in questione e daccordo con lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza
europea come soggetto critico ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1.
6.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per la
presentazione di richieste per lorganizzazione di missioni di consulenza, per il trattamento di tali richieste, per lo
svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni e per il trattamento della comunicazione del parere
della Commissione di cui al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo e delle misure adottate, tenendo in debito
conto la riservatezza e la sensibilità aziendale delle informazioni interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura desame di cui allarticolo 24, paragrafo 2.
7.
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici di particolare rilevanza europea forniscano alle missioni di
consulenza accesso alle informazioni e ai sistemi e impianti relativi alla fornitura dei loro servizi essenziali che sono
necessari per lo svolgimento della missione di consulenza interessata.
8.
Le missioni di consulenza sono svolte conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui
hanno luogo, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e della tutela dei
propri interessi di sicurezza.
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9.
Nellorganizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto delle relazioni sulle ispezioni da essa effettuate
ai sensi dei regolamenti (CE) n. 725/2004 e (CE) n. 300/2008 e delle relazioni sui controlli da essa svolti ai sensi della
direttiva 2005/65/CE in merito al soggetto critico interessato.
10.
La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui allarticolo 19 ogniqualvolta è
organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui si è svolta la missione di consulenza e la Commissione
informano inoltre il gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza
e alle lezioni apprese al fine di promuovere lapprendimento reciproco.
CAPO V
COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE
Articolo 19
Gruppo per la resilienza dei soggetti critici
1.
È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici sostiene la
Commissione e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla
presente direttiva.
2.
Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in
possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può
invitare i portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può
invitare esperti del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
3.
Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i compiti seguenti:
a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a
garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
b) analizzare le strategie al fine di individuare le migliori prassi in relazione alle stesse;
c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda lindividuazione dei soggetti critici da parte degli Stati
membri ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per
quanto riguarda i rischi e gli incidenti;
d) se del caso, contribuire, per questioni relative alla presente direttiva, ai documenti sulla resilienza a livello dellUnione;
e) contribuire alla preparazione delle linee guida di cui allarticolo 7, paragrafo 3, e allarticolo 13, paragrafo 5, e, su
richiesta, di ogni atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi della presente direttiva;
f) analizzare le relazioni di sintesi di cui allarticolo 9, paragrafo 3, al fine di promuovere la condivisione delle migliori
prassi sulle azioni intraprese ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 3;
g) condividere migliori prassi in relazione alla notifica di incidenti di cui allarticolo 15;
h) discutere le relazioni di sintesi sulle missioni di consulenza e le lezioni apprese ai sensi dellarticolo 18, paragrafo 10;
i) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei
soggetti critici ai sensi della presente direttiva;
j) se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli
organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dellUnione.
4.
Entro il 17 gennaio 2025 e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un
programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti. Tale programma di lavoro è
coerente con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.
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5.
Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta allanno, con
il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di promuovere e agevolare la
cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.
6.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il
funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente allarticolo 1, paragrafo 4. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura desame di cui allarticolo 24, paragrafo 2.
7.
Entro il 17 gennaio 2027, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione
trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri
ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 3, e dellarticolo 5, paragrafo 4.
Articolo 20
Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici
1.
La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nelladempimento dei loro obblighi ai sensi
della presente direttiva. Essa prepara una rassegna, a livello dellUnione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la
fornitura dei servizi essenziali, organizza le missioni di consulenza di cui allarticolo 13, paragrafo 4, e allarticolo 18 e
agevola lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ed esperti in tutta lUnione.
2.
La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui allarticolo 10 sviluppando migliori prassi, materiali e
metodologie di orientamento, così come attività di formazione ed esercitazioni transfrontaliere per testare la resilienza dei
soggetti critici.
3.
La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione degli Stati membri a livello
di Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.
CAPO VI
VIGILANZA ED ESECUZIONE
Articolo 21
Vigilanza ed esecuzione
1.
Per valutare ladempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come
soggetti critici ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 1 dagli Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità
competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:
a) effettuare ispezioni in loco dellinfrastruttura critica e dei siti utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi
essenziali, e vigilare da remoto sulle misure adottate dai soggetti critici conformemente allarticolo 13;
b) svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora
necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti di cui alla direttiva (UE) 2022/
2555 che sono stati individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva forniscano, entro un ragionevole
periodo di tempo stabilito da dette autorità:
a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfino i
requisiti stabiliti allarticolo 13;
b) la prova delleffettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un controllo svolto da un revisore indipendente e
qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo.
Quando richiede tali informazioni lautorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni
da fornire.
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3.
Fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dellarticolo 22, le autorità competenti possono esigere, a seguito
delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2
del presente articolo, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le
misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano
loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le
opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri siano esercitati in modo obiettivo, trasparente e
proporzionato e che siano debitamente tutelati i diritti e gli interessi legittimi, quali la protezione dei segreti commerciali e
aziendali, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice indipendente.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché, quando unautorità competente ai sensi della presente direttiva valuta il
rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, tale autorità competente informi le
autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 A tale fine, gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possano chiedere alle autorità competenti ai
sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto ai
sensi di tale direttiva individuato come soggetto critico ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino e scambino informazioni con tali
autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate
ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne lattuazione. Le sanzioni previste sono
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro il
17 ottobre 2024, e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
CAPO VII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 23
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui allarticolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.
3.
La delega di potere di cui allarticolo 5, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima delladozione dellatto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nellaccordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
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6.
Latto delegato adottato ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica larticolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Relazioni e riesame
Entro il 17 luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale
misura ciascuno Stato membro abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito
al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare il valore aggiunto della presente direttiva, il suo
impatto nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se lallegato della presente direttiva debba essere modificato. La
Commissione presenta la prima di tali relazioni entro il 17 giugno 2029. Al fine della relazione ai sensi del presente
articolo, la Commissione tiene conto dei pertinenti documenti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
Articolo 26
Recepimento
1.
Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 18 ottobre 2024.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati
membri.
Articolo 27
Abrogazione della direttiva 2008/114/CE
La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
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Articolo 28
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione
europea.
Articolo 29
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
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ALLEGATO
SETTORI, SOTTOSETTORI E CATEGORIE DI SOGGETTI
Settori
1.
Energia
Sottosettori
a)
Energia elettrica
Categorie di soggetti
— Imprese elettriche quali definite allarticolo 2,
punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Par­
lamento europeo e del Consiglio (1) che svolgono
lattività di «fornitura» quali definite allarticolo 2,
punto 12), di tale direttiva
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti
allarticolo 2, punto 29), della direttiva (UE)
2019/944
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti
allarticolo 2, punto 35), della direttiva (UE)
2019/944
— Produttori quali definiti allarticolo 2, punto 38),
della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del mercato elettrico designati quali defi­
niti allarticolo 2, punto 8), del regolamento (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consi­
glio (2)
— Partecipanti al mercato quali definiti allarti­
colo 2, punto 25), del regolamento (UE)
2019/943 che forniscono servizi di aggrega­
zione, gestione della domanda o stoccaggio di
energia quali definiti allarticolo 2, punti 18),
20) e 59), della direttiva (UE) 2019/944
b)
Teleriscaldamento e teleraf­
frescamento
— Gestori di teleriscaldamento o teleraffresca­
mento quali definiti allarticolo 2, punto 19),
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3)
c)
Petrolio
— Gestori di oleodotti
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione,
trattamento, deposito e trasporto di petrolio
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti
allarticolo 2, lettera f), della direttiva
2009/119/CE del Consiglio (4)
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Settori
Sottosettori
d)
Gas
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Categorie di soggetti
— Imprese fornitrici quali definite allarticolo 2,
punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parla­
mento europeo e del Consiglio (5)
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti
allarticolo 2, punto 6), della direttiva
2009/73/CE
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti
allarticolo 2, punto 4), della direttiva
2009/73/CE
— Gestori dellimpianto di stoccaggio quali definiti
allarticolo 2, punto 10), della direttiva
2009/73/CE
— Gestori del sistema GNL quali definiti allarti­
colo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
— Imprese di gas naturale quali definite allarti­
colo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento
di gas naturale
2.
Trasporti
e)
Idrogeno
— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e
trasporto di idrogeno
a)
Trasporto aereo
— Vettori aerei quali definiti allarticolo 3, punto 4),
del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini
commerciali
— Gestori aeroportuali quali definiti allarticolo 2,
punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parla­
mento europeo e del Consiglio (6), aeroporti
quali definiti allarticolo 2, punto 1), di tale diret­
tiva, compresi gli aeroporti centrali di cui allal­
legato II, sezione 2, del regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Con­
siglio (7), e soggetti che gestiscono impianti
annessi situati in aeroporti
— Operatori attivi nel controllo della gestione del
traffico che forniscono servizi di controllo del
traffico aereo quali definiti allarticolo 2, punto
1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parla­
mento europeo e del Consiglio (8)
27.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
Settori
b)
L 333/195
Sottosettori
Categorie di soggetti
Trasporto ferroviario
— Gestori dellinfrastruttura quali definiti allarti­
colo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (9)
— Imprese ferroviarie quali definite allarticolo 3,
punto 1), della direttiva 2012/34/UE e operatori
degli impianti di servizio quali definiti allarti­
colo 3, punto 12), di tale direttiva
c)
Trasporto per vie dacqua
— Compagnie di navigazione per il trasporto per
vie dacqua interne, marittimo e costiero di pas­
seggeri e merci quali definite allallegato I del
regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole
navi gestite da tali compagnie
— Organi di gestione dei porti quali definiti allarti­
colo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE,
compresi i relativi impianti portuali quali definiti
allarticolo 2, punto 11), del regolamento (CE)
n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e
attrezzature allinterno di porti
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marit­
timo (VTS) quali definiti allarticolo 3, lettera o),
della direttiva 2002/59/CE del Parlamento euro­
peo e del Consiglio (10)
d)
Trasporto su strada
— Autorità stradali quali definite allarticolo 2,
punto 12), del regolamento delegato
(UE) 2015/962 della Commissione (11) responsa­
bili del controllo della gestione del traffico,
esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione
del traffico o la gestione di sistemi di trasporto
intelligenti costituiscono una parte non essen­
ziale della loro attività generale
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali
definiti allarticolo 4, punto 1), della direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Con­
siglio (12)
e)
Trasporto pubblico
— Operatori di servizio pubblico quali definiti
allarticolo 2, lettera d), del regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Con­
siglio (13)
3.
Settore bancario
— Enti creditizi quali definiti allarticolo 4, punto 1),
del regolamento (UE) n. 575/2013
4.
Infrastrutture dei mercati fi­
nanziari
— Gestori di sedi di negoziazione quali definiti
allarticolo 4, punto 24), della direttiva
2014/65/UE
— Controparti centrali (CCP) quali definite allarti­
colo 2, punto 1), del regolamento (UE)
n. 648/2012
IT
L 333/196
Settori
5.
Salute
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
Sottosettori
27.12.2022
Categorie di soggetti
— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti
allarticolo 3, lettera g), della direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Con­
siglio (14)
— Laboratori di riferimento dellUE di cui allarti­
colo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del
Parlamento europeo e del Consiglio (15)
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e svi­
luppo relative ai medicinali quali definiti allarti­
colo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (16)
— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di
base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C,
divisione 21, della NACE Rev. 2
— Soggetti che fabbricano dispositivi medici consi­
derati critici durante unemergenza di sanità pub­
blica («elenco dei dispositivi critici per lemer­
genza di sanità pubblica») ai sensi
dellarticolo 22 del regolamento (UE) 2022/123
del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
— Soggetti titolari di unautorizzazione di distribu­
zione di cui allarticolo 79 della direttiva
2001/83/CE
6.
Acqua potabile
— Fornitori e distributori di acque destinate al con­
sumo umano, quali definiti allarticolo 2, punto
1), lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio (18), esclusi i
distributori per i quali la distribuzione di acque
destinate al consumo umano è una parte non
essenziale dellattività generale di distribuzione
di altri prodotti e beni
7.
Acque reflue
— Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano
acque reflue urbane, acque reflue domestiche o
acque reflue industriali quali definite allarti­
colo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva
91/271/CEE del Consiglio (19) escluse le imprese
per cui la raccolta, lo smaltimento o il tratta­
mento di acque reflue urbane, acque reflue
domestiche e acque reflue industriali è una
parte non essenziale della loro attività generale
IT
27.12.2022
Settori
8.
Infrastrutture digitali
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
Sottosettori
L 333/197
Categorie di soggetti
— Fornitori di punti di interscambio Internet quali
definiti allarticolo 6, punto 18), della direttiva
(UE) 2022/2555
— Fornitori di servizi DNS quali definiti allarti­
colo 6, punto 20), della direttiva (UE) 2022/
2555, esclusi gli operatori dei server dei nomi
radice
— Registri dei nomi di dominio di primo livello
quali definiti allarticolo 6, punto 21), della diret­
tiva (UE) 2022/2555
— Fornitori di servizi di cloud computing quali
definiti allarticolo 6, punto 30), della direttiva
(UE) 2022/2555
— Fornitori di servizi di data center quali definiti
allarticolo 6, punto 31), della direttiva (UE)
2022/2555
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti
(content delivery network) quali definiti allarti­
colo 6, punto 32), della direttiva (UE) 2022/2555
— Prestatori di servizi fiduciari quali definiti allar­
ticolo 3, punto 19), del regolamento (UE)
910/2014 del Parlamento europeo e del Consi­
glio (20)
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
elettronica quali definite allarticolo 2, punto 8),
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio (21)
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica
ai sensi dellarticolo 2, punto 4), della direttiva
(UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi
siano accessibili al pubblico
9.
Enti della pubblica ammini­
strazione
— Enti della pubblica amministrazione delle ammi­
nistrazioni centrali come definiti da Stati membri
conformemente al diritto nazionale
10.
Spazio
— Operatori di infrastrutture terrestri possedute,
gestite e operate dagli Stati membri o da privati,
che sostengono la fornitura di servizi spaziali,
esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunica­
zione elettronica quali definite allarticolo 2,
punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972
L 333/198
IT
Settori
11.
Produzione, trasformazio­
ne e distribuzione di ali­
menti
Gazzetta ufficiale dellUnione europea
Sottosettori
27.12.2022
Categorie di soggetti
— Imprese alimentari quali definite allarticolo 3,
punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio (22) impe­
gnate esclusivamente nella logistica e nella distri­
buzione allingrosso nonché nella produzione e
trasformazione industriale su larga scala
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dellenergia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(2) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dellenergia elettrica
(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2018, sulla promozione delluso dellenergia da
fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(4) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce lobbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(6) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del
14.3.2009, pag. 11).
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2013, sugli orientamenti dellUnione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per
listituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(9) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(10) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa allistituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e dinformazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).
(11) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dellUnione europea di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).
(12) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto
di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del
3.12.2007, pag. 1).
(14) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente lapplicazione dei diritti dei pazienti
relativi allassistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(15) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute
a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
(16) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(17) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dellAgenzia
europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del
31.1.2022, pag. 1).
(18) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate
al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(19) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del
30.5.1991, pag. 40).
(20) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014,
pag. 73).
(21) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(22) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31 dell1.2.2002, pag. 1).