Fase 1 - Asset Relevance Scoring NIS2 (GV.OC-04): metodologia 0-100 a 6 criteri, AssetScoringService + endpoint scoringGrid/score/relevantSystems + UI assets.html + registro stampabile. Fase 2 - Tassonomia incidenti Determina ACN 164179/2025: IS-1..4 + regime essenziale/importante (Allegati 3/4). Fase 3 - Post-Incident Review (5-Whys) + metriche TTD/TTC/TTR + timestamp di fase. Fase 4 - Mapping NIST CSF 2.0 (43 controlli) reference-only. Fonti certe: registry config/nis2_sources.php + grounding AI (vieta riferimenti inventati) + citazioni help.js + ingest PDF normativi nella KB RAG (scripts/ingest-nis2-sources.php). Migrazioni 020/021/022 (additive idempotenti). Fix VectorService IP Qdrant (drift .5->.3). Analisi concorrenza Evix (docs/EVIX_ANALISI_CONCORRENZA.html, gap-driven). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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DIRETTIVE
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DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
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del 14 dicembre 2022
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relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
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regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva
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(UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)
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(Testo rilevante ai fini del SEE)
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
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vista la proposta della Commissione europea,
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previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
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visto il parere della Banca centrale europea (1),
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
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previa consultazione del Comitato delle regioni,
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deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
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considerando quanto segue:
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(1)
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La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mirava a sviluppare le capacità di
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cibersicurezza in tutta l'Unione, a mitigare le minacce ai sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire servizi
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essenziali in settori chiave e a garantire la continuità di tali servizi in caso di incidenti, contribuendo in tal modo alla
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sicurezza dell'Unione e al funzionamento efficace della sua economia e della sua società.
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(2)
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Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/1148 sono stati compiuti progressi significativi nell'aumentare il
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livello dell'Unione in materia di ciberresilienza. La revisione di tale direttiva ha mostrato quanto quest'ultima sia
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servita da catalizzatore per l'approccio istituzionale e normativo alla cibersicurezza nell'Unione, aprendo la strada a
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un significativo cambiamento della mentalità. Tale direttiva ha garantito il completamento dei quadri nazionali sulla
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sicurezza dei sistemi informatici e di rete definendo le strategie nazionali sulla sicurezza dei sistemi informatici e di
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rete e stabilendo capacità nazionali e attuando misure normative riguardanti le infrastrutture e gli attori essenziali
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individuati da ciascuno Stato membro. La direttiva (UE) 2016/1148 ha inoltre contribuito alla cooperazione a
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livello dell'Unione mediante l'istituzione del gruppo di cooperazione e della rete di gruppi nazionali di intervento
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per la sicurezza informatica in caso di incidente. Nonostante tali risultati, la revisione della direttiva (UE)
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2016/1148 ha rivelato carenze intrinseche che le impediscono di affrontare efficacemente le sfide attuali ed
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emergenti in materia di cibersicurezza.
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(3)
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I sistemi informatici e di rete occupano ormai una posizione centrale nella vita di tutti i giorni, con la rapida
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trasformazione digitale e l'interconnessione della società, anche negli scambi transfrontalieri. Ciò ha portato a
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un'espansione del panorama delle minacce informatiche, con nuove sfide che richiedono risposte adeguate,
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coordinate e innovative in tutti gli Stati membri. Il numero, la portata, il livello di sofisticazione, la frequenza e
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l'impatto degli incidenti stanno aumentando e rappresentano una grave minaccia per il funzionamento dei sistemi
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informatici e di rete. Tali incidenti possono quindi impedire l'esercizio delle attività economiche nel mercato
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(1) GU C 233 del 16.6.2022, pag. 22.
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(2) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.
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(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
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28 novembre 2022.
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(4) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di
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sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
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interno, provocare perdite finanziarie, minare la fiducia degli utenti e causare gravi danni all'economia e alla società
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dell'Unione. Pertanto la preparazione e l'efficacia della cibersicurezza sono oggi più che mai essenziali per il corretto
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funzionamento del mercato interno. Inoltre, la cibersicurezza è un fattore abilitante fondamentale per molti settori
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critici, affinché questi possano attuare con successo la trasformazione digitale e cogliere appieno i vantaggi
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economici, sociali e sostenibili della digitalizzazione.
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(4)
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La base giuridica della direttiva (UE) 2016/1148 era l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione
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europea (TFUE), il cui obiettivo è l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante il rafforzamento
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delle misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali. Gli obblighi di cibersicurezza imposti ai soggetti
|
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che forniscono servizi o svolgono attività economicamente rilevanti variano notevolmente da uno Stato membro
|
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all'altro in termini di tipo di obbligo, livello di dettaglio e metodo di vigilanza. Tali disparità comportano costi
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aggiuntivi e creano difficoltà per le entità che offrono beni o servizi transfrontalieri. Gli obblighi imposti da uno
|
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Stato membro che sono diversi o addirittura in conflitto con quelli imposti da un altro Stato membro possono
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incidere in modo sostanziale su tali attività transfrontaliere. Inoltre, è probabile che una progettazione o attuazione
|
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inadeguata degli obblighi in materia di cibersicurezza in uno Stato membro abbia ripercussioni sul livello di
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cibersicurezza di altri Stati membri, in particolare in considerazione dell'intensità degli scambi transfrontalieri. Il
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riesame della direttiva (UE) 2016/1148 ha evidenziato notevoli divergenze nella sua attuazione da parte degli Stati
|
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membri, anche per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la cui delimitazione è stata lasciata in larga
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misura alla discrezione degli Stati membri. La direttiva (UE) 2016/1148 ha inoltre conferito agli Stati membri un
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ampio potere discrezionale per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione
|
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degli incidenti ivi stabiliti. Tali obblighi sono stati pertanto attuati in modi significativamente diversi a livello
|
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nazionale. Analoghe divergenze sussistono nell'attuazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1148 in
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materia di vigilanza e esecuzione.
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(5)
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Tutte tali divergenze comportano una frammentazione del mercato interno e possono avere un effetto
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pregiudizievole sul suo funzionamento, con ripercussioni in particolare sulla fornitura transfrontaliera di servizi e
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sul livello di ciberresilienza dovute all'applicazione di misure diverse. Dette divergenze possono portare infine a una
|
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maggiore vulnerabilità di taluni Stati membri di fronte alle minacce informatiche, con potenziali ricadute sull'intera
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Unione. La presente direttiva mira a eliminare tali ampie divergenze tra gli Stati membri, in particolare stabilendo
|
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norme minime riguardanti il funzionamento di un quadro normativo coordinato, istituendo meccanismi per una
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cooperazione efficace tra le autorità responsabili in ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle
|
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attività soggetti agli obblighi in materia di cibersicurezza e prevedendo mezzi di ricorso e misure di esecuzione
|
||
effettivi che siano funzionali all'efficace applicazione di tali obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 dovrebbe
|
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pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
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(6)
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Con l'abrogazione della direttiva (UE) 2016/1148, l'ambito di applicazione per settore dovrebbe essere esteso a una
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parte più ampia dell'economia per fornire una copertura completa dei settori e dei servizi di vitale importanza per
|
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le principali attività sociali ed economiche nel mercato interno. In particolare, la presente direttiva mira a superare
|
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le carenze della differenziazione tra gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, che si è rivelata
|
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obsoleta, in quanto non riflette l'effettiva importanza dei settori o dei servizi per le attività sociali ed economiche
|
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nel mercato interno.
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(7)
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Ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148, gli Stati membri erano responsabili di identificare i soggetti che
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soddisfacevano i criteri per essere considerati operatori di servizi essenziali. Al fine di eliminare le ampie divergenze
|
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tra gli Stati membri a tale riguardo e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le misure di gestione dei
|
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rischi di cibersicurezza e gli obblighi di segnalazione per tutti i soggetti pertinenti, è opportuno stabilire un criterio
|
||
uniforme che determini quali soggetti rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale criterio
|
||
dovrebbe consistere nell'applicazione di una regola della soglia di dimensione, in base alla quale si considerano
|
||
medie imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
|
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Commissione (5), o superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che operano
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(5) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
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imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
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nei settori e forniscono le tipologie di servizi o svolgono le attività contemplati dalla presente direttiva. Gli Stati
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membri dovrebbero inoltre prevedere che determinate piccole imprese e microimprese, quali definite all'articolo 2,
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paragrafi 2 e 3, di tale allegato, che soddisfano criteri specifici che indicano un ruolo chiave per la società,
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l'economia o per particolari settori o tipi di servizi rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
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(8)
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L'esclusione degli enti della pubblica amministrazione dall'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe
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applicarsi ai soggetti che operano principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della
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||
difesa o svolgono attività di contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.
|
||
Tuttavia, gli enti della pubblica amministrazione le cui attività sono solo marginalmente connesse a tali settori non
|
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dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, non si
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considera che i soggetti con competenze normative operino nel settore dell'attività di contrasto e pertanto essi non
|
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sono esclusi su tale base dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli enti della pubblica amministrazione
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istituiti congiuntamente con un paese terzo in conformità di un accordo internazionale sono esclusi dall'ambito di
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applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non si applica alle missioni diplomatiche e consolari degli
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Stati membri nei paesi terzi né ai loro sistemi informatici e di rete, nella misura in cui tali sistemi siano situati nei
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locali della missione o utilizzati per utenti in un paese terzo.
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(9)
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Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare le misure necessarie a garantire la tutela degli interessi
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essenziali della sicurezza nazionale, a salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a consentire la
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prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter
|
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esentare soggetti specifici che svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della
|
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difesa o dell'applicazione della legge, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati
|
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da determinati obblighi previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda tali attività. Qualora un soggetto
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fornisca servizi esclusivamente a un ente della pubblica amministrazione escluso dall'ambito di applicazione della
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presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare tale soggetto da determinati obblighi stabiliti dalla
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||
presente direttiva per quanto riguarda tali servizi. Inoltre, nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a fornire
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informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali della propria pubblica sicurezza. Dovrebbero
|
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essere prese in considerazione in tale contesto le norme dell'Unione o nazionali per la protezione delle informazioni
|
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classificate, gli accordi di non divulgazione o gli accordi di non divulgazione informali, quale il protocollo TLP.
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Il protocollo TLP deve essere inteso come uno strumento per fornire informazioni su eventuali limitazioni per
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quanto riguarda l'ulteriore diffusione delle informazioni. È utilizzato in quasi tutti i team di risposta agli incidenti di
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sicurezza informatica (CSIRT) e in alcuni centri di analisi e condivisione delle informazioni.
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(10)
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Sebbene la presente direttiva si applichi ai soggetti che svolgono attività di produzione di energia elettrica da centrali
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nucleari, alcune di tali attività possono essere collegate alla sicurezza nazionale. In tal caso, uno Stato membro
|
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dovrebbe poter esercitare la propria responsabilità per la salvaguardia della propria sicurezza nazionale in relazione
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a tali attività, comprese le attività all'interno della catena del valore nucleare, conformemente ai trattati.
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(11)
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Alcuni soggetti svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o
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dell'applicazione della legge, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati,
|
||
fornendo nel contempo anche servizi fiduciari. I prestatori di servizi fiduciari che rientrano nell'ambito di
|
||
applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero rientrare
|
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nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di garantire un livello di requisiti di sicurezza e
|
||
supervisione analogo a quello precedentemente stabilito in tale regolamento nei confronti dei prestatori di servizi
|
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fiduciari. In linea con l'esclusione di alcuni servizi specifici dal regolamento (UE) n. 910/2014, la presente direttiva
|
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non dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell'ambito di sistemi
|
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chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.
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(6) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e
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servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014,
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pag. 73).
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(12)
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I fornitori di servizi postali come definiti dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), inclusi i
|
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fornitori di servizi di corriere, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva se provvedono ad almeno una delle
|
||
fasi della catena di consegna postale, in particolare la raccolta, lo smistamento, il trasporto o la distribuzione di invii
|
||
postali, compresi i servizi di ritiro, tenendo conto nel contempo del grado di relativa dipendenza dai sistemi
|
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informatici e di rete. I servizi di trasporto che non sono forniti nell'ambito di una di tali fasi dovrebbero essere
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esclusi dall'ambito di applicazione dei servizi postali.
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(13)
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Data l'intensificazione e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche, gli Stati membri dovrebbero
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adoperarsi per garantire che i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva raggiungano un
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livello elevato di cibersicurezza e sostengano l'attuazione di misure equivalenti di gestione dei rischi di
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cibersicurezza, che riflettano la natura sensibile di tali soggetti.
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(14)
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A qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi della presente direttiva si applica il diritto dell'Unione in materia di
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protezione dei dati personali e della vita privata. La presente direttiva non pregiudica in particolare il regolamento
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(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
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Consiglio (9). La presente direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare, tra l'altro, i compiti e i poteri delle autorità
|
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competenti di monitorare il rispetto del diritto dell'Unione in vigore in materia di protezione dei dati personali e
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della vita privata.
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(15)
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I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva ai fini del rispetto delle misure di gestione
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dei rischi di cibersicurezza e degli obblighi di segnalazione dovrebbero essere classificati in due categorie, essenziali e
|
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importanti, in funzione della loro importanza per il settore o il tipo di servizi che forniscono, nonché delle loro
|
||
dimensioni. A tale riguardo, si dovrebbe tenere debitamente conto, se del caso, di tutte le valutazioni settoriali dei
|
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rischi o di tutti gli orientamenti pertinenti elaborati dalle autorità competenti. I regimi di esecuzione e di vigilanza
|
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per tali due categorie di soggetti dovrebbero essere differenziati per garantire un giusto equilibrio tra i requisiti e gli
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obblighi basati sui rischi, da un lato, e gli oneri amministrativi derivanti dalla vigilanza della conformità, dall'altro.
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(16)
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Al fine di evitare che soggetti che hanno imprese partner o che sono imprese collegate siano considerati soggetti
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essenziali o importanti qualora ciò sarebbe sproporzionato, gli Stati membri possono tenere conto del grado di
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indipendenza di cui gode un soggetto in relazione alle sue imprese partner e collegate nell'applicazione
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dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. In particolare, gli Stati membri
|
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possono tenere conto del fatto che un soggetto è indipendente dalle sue imprese partner o collegate in termini di
|
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sistemi informatici e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce. Su tale
|
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base, se del caso, gli Stati membri possono ritenere che tale soggetto non sia considerato una media impresa ai sensi
|
||
dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, o non superi i massimali per le medie imprese di
|
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cui al paragrafo 1 di tale articolo se, tenuto conto del grado di indipendenza di tale soggetto, si ritenga che esso non
|
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sia consideri una media impresa o superi tali massimali nel caso in cui siano stati presi in considerazione solo i suoi
|
||
dati. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla presente direttiva per le imprese associate e collegate che
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rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
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(17)
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Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che i soggetti definiti, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva,
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come operatori di servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 debbano essere considerati soggetti
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essenziali.
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(7) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
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mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
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(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
|
||
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
|
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(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
|
||
(9) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
|
||
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
|
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(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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(18)
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Al fine di garantire una panoramica chiara dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente
|
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direttiva, gli Stati membri dovrebbero definire un elenco dei soggetti essenziali ed importanti nonché dei soggetti
|
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che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero imporre ai
|
||
soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni, vale a dire il nome, l'indirizzo e i
|
||
recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi di posta elettronica, le serie IP e i numeri di telefono del soggetto, se del
|
||
caso, il settore e il sottosettore pertinente di cui agli allegati e, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui
|
||
prestano servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. A tal fine, la Commissione,
|
||
assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), dovrebbe fornire senza indebito ritardo
|
||
orientamenti e modelli relativi all'obbligo di fornire informazioni. Per facilitare la compilazione e l'aggiornamento
|
||
dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi
|
||
di dominio, gli Stati membri dovrebbero poter istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di
|
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registrarsi. Qualora esistano registri a livello nazionale, gli Stati membri possono decidere in merito ai meccanismi
|
||
appropriati che consentono di identificare i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente
|
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direttiva.
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(19)
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|
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Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione almeno il numero di soggetti essenziali e
|
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importanti per ciascun settore e sottosettore di cui agli allegati, nonché le informazioni pertinenti sul numero di
|
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soggetti identificati e sulla disposizione, tra quelle previste dalla presente direttiva, sulla base della quale sono stati
|
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identificati, e la tipologia dei servizi che forniscono. Gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare con la
|
||
Commissione informazioni sui soggetti essenziali e importanti e, in caso di incidente di cibersicurezza su vasta
|
||
scala, informazioni pertinenti quali il nome del soggetto interessato.
|
||
|
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(20)
|
||
|
||
La Commissione, in collaborazione con il gruppo di cooperazione e previa consultazione dei pertinenti portatori di
|
||
interessi, dovrebbe fornire orientamenti relativi all'attuazione dei criteri applicabili alle microimprese e alle piccole
|
||
imprese per valutare se rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe
|
||
inoltre garantire che vengano forniti orientamenti adeguati alle microimprese e alle piccole imprese rientranti
|
||
nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Commissione, con il sostegno degli Stati membri, dovrebbe
|
||
fornire alle microimprese e alle piccole imprese informazioni al riguardo.
|
||
|
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(21)
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||
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||
La Commissione potrebbe fornire orientamenti volti ad assistere gli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni
|
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della presente direttiva sull'ambito di applicazione e nella valutazione della proporzionalità delle misure da adottare
|
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ai sensi della presente direttiva, segnatamente per quanto riguarda i soggetti con modelli di business o contesti
|
||
operativi complessi, in base ai quali un soggetto può soddisfare contemporaneamente i criteri assegnati ai soggetti
|
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essenziali e importanti o può svolgere simultaneamente attività che rientrano in parte nell'ambito di applicazione
|
||
della presente direttiva e in parte ne sono escluse.
|
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(22)
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La presente direttiva stabilisce lo scenario di riferimento per le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e gli
|
||
obblighi di segnalazione in tutti i settori che rientrano nel suo ambito di applicazione. Al fine di evitare la
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frammentazione delle disposizioni in materia di cibersicurezza contenute negli atti giuridici dell'Unione, allorché
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ulteriori atti giuridici settoriali dell'Unione relativi alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e agli obblighi
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di segnalazione siano ritenuti necessari per garantire un elevato livello di cibersicurezza in tutta l'Unione, la
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Commissione dovrebbe valutare se tali ulteriori disposizioni possano essere stabilite in un atto di esecuzione ai sensi
|
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della presente direttiva. Qualora tali atti di esecuzione non siano adeguati a detto scopo, gli atti giuridici settoriali
|
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dell'Unione potrebbero contribuire a garantire un livello elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione, tenendo
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pienamente conto delle specificità e delle complessità dei settori interessati. A tal fine, la presente direttiva non
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preclude l'adozione di ulteriori atti giuridici settoriali dell'Unione riguardanti le misure di gestione dei rischi di
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cibersicurezza e gli obblighi di segnalazione che tengano debitamente conto della necessità di un quadro di
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sicurezza informatica globale e coerente. La presente direttiva lascia impregiudicate le competenze di esecuzione
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esistenti conferite alla Commissione in una serie di settori, tra cui i trasporti e l'energia.
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(23)
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Qualora un atto giuridico settoriale dell'Unione faccia obbligo ai soggetti essenziali o importanti di adottare misure
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di gestione dei rischi di cibersicurezza o di notificare incidenti significativi, e nella misura in cui gli effetti di tali
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obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui alla presente direttiva, tali disposizioni, comprese
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quelle relative alla vigilanza e all'esecuzione, si applicano a detti soggetti. Qualora un atto giuridico settoriale
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dell'Unione non contempli tutti i soggetti di un settore specifico che rientra nell'ambito di applicazione della
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presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi ai soggetti
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non contemplati da tale atto.
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(24)
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Qualora le disposizioni di un atto giuridico settoriale dell'Unione impongano ai soggetti essenziali o importanti di
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rispettare gli obblighi di effetto almeno equivalente agli obblighi di segnalazione di cui alla presente direttiva, è
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opportuno garantire la coerenza e l'efficacia del trattamento delle notifiche degli incidenti. A tal fine, le disposizioni
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in materia di notifica degli incidenti dell'atto giuridico settoriale dell'Unione dovrebbero fornire ai CSIRT, alle
|
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autorità competenti o ai punti di contatto unici di cui alla presente direttiva un accesso immediato alle notifiche
|
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degli incidenti di cibersicurezza (punti di contatto unici) presentate in conformità dell'atto giuridico settoriale
|
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dell'Unione. In particolare, tale accesso immediato può essere garantito se le notifiche degli incidenti sono trasmesse
|
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senza indebito ritardo al CSIRT, all'autorità competente o al punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva.
|
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Se del caso, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di segnalazione automatica e diretta, che garantisca
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la condivisione sistematica e immediata delle informazioni con i CSIRT, le autorità competenti o il punto di contatto
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unico per quanto riguarda la gestione di tali notifiche di incidenti. Al fine di semplificare la comunicazione e di
|
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attuare il meccanismo di segnalazione automatica e diretta, gli Stati membri potrebbero, conformemente all'atto
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giuridico settoriale dell'Unione, utilizzare un punto di accesso unico.
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(25)
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Gli atti giuridici settoriali dell'Unione che prevedono misure di gestione dei rischi di cibersicurezza o obblighi di
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segnalazione di effetto almeno equivalente a quelli stabiliti nella presente direttiva potrebbero prevedere che le
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autorità competenti ai sensi di tali atti esercitino i loro poteri di vigilanza ed esecuzione in relazione a tali misure o
|
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obblighi con l'assistenza delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. Le autorità competenti interessate
|
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potrebbero stabilire modalità di cooperazione a tale scopo. Tali modalità di cooperazione potrebbero precisare, tra
|
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l'altro, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, tra cui le procedure di indagine e di
|
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ispezione in loco conformemente al diritto nazionale e un meccanismo per lo scambio di informazioni pertinenti in
|
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materia di vigilanza ed esecuzione tra autorità competenti, compreso l'accesso alle informazioni relative alla
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cibersicurezza richieste dalle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
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(26)
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Qualora atti giuridici settoriali dell'Unione impongano o forniscano incentivi a soggetti affinché notifichino minacce
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informatiche significative, gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare la condivisione di minacce informatiche
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significative con i CSIRT, le autorità competenti o i punti di contatto unici ai sensi della presente direttiva, al fine di
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garantire un maggiore livello di consapevolezza di tali organismi in merito al panorama delle minacce informatiche
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e consentire loro di rispondere in modo efficace e tempestivo qualora tali minacce si concretizzino.
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(27)
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I futuri atti giuridici settoriali dell'Unione dovrebbero tenere debitamente conto delle definizioni e del quadro di
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vigilanza e applicazione previsto dalla presente direttiva.
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(28)
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Il regolamento UE 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrebbe essere considerato un atto
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giuridico settoriale dell'Unione in relazione alla presente direttiva per quanto riguarda i soggetti del settore
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finanziario. Invece delle disposizioni stabilite nella presente direttiva dovrebbero applicarsi quelle del regolamento
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(UE) 2022/2554 relative alle misure di gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della
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comunicazione (TIC), alla gestione degli incidenti relativi alle TIC e, in particolare, alla segnalazione degli incidenti
|
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gravi relativi alle TIC, nonché alle prove di resilienza operativa digitale, agli accordi di condivisione delle
|
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informazioni e ai rischi di terze parti relativi alle TIC. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto applicare le
|
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disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cibersicurezza e
|
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la vigilanza e l'esecuzione ai soggetti finanziari contemplati dal regolamento (UE) 2022/2554 Al tempo stesso è
|
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importante mantenere una solida relazione e lo scambio di informazioni con il settore finanziario a norma della
|
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presente direttiva. A tal fine, il regolamento (UE) 2022/2554 consente alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alle
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autorità competenti a norma di tale regolamento di partecipare alle attività del gruppo di cooperazione, di scambiare
|
||
informazioni e cooperare con i punti di contatto unici, nonché con i CSIRT e le autorità competenti ai sensi della
|
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presente direttiva. Le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbero inoltre trasmettere
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(10) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale
|
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per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e
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(UE) 2016/1011 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
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i dettagli degli incidenti più gravi connessi alle TIC e, se del caso, delle minacce informatiche significative ai CSIRT,
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alle autorità competenti o ai punti di contatto unici nazionali a norma della presente direttiva. Ciò è possibile
|
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fornendo accesso immediato alle notifiche di incidenti e la loro trasmissione diretta o attraverso un unico punto di
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accesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a includere il settore finanziario nelle loro strategie di
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cibersicurezza e i CSIRT nazionali possono contemplare il settore finanziario nelle loro attività.
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(29)
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Al fine di evitare lacune o duplicazioni per quanto riguarda gli obblighi di cibersicurezza imposti ai soggetti del
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settore dell'aviazione, le autorità nazionali designate a norma dei regolamenti (CE) n. 300/2008 (11) e
|
||
(UE) 2018/1139 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio e le autorità competenti a norma della presente
|
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direttiva dovrebbero cooperare in relazione all'attuazione delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e alla
|
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vigilanza della conformità con tali misure a livello nazionale. La conformità di un soggetto con i requisiti di
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sicurezza di cui ai regolamenti (CE) n. 300/2008 e (UE) 2018/1139 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione
|
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adottati a norma di tali regolamenti potrebbe essere considerata dalle autorità competenti ai sensi della presente
|
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direttiva una conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla presente direttiva.
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(30)
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In considerazione delle interconnessioni tra la cibersicurezza e la sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe essere
|
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garantito un approccio coerente tra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la
|
||
presente direttiva. A tal fine, i soggetti identificati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557
|
||
dovrebbero essere considerati soggetti essenziali a norma della presente direttiva. Inoltre, ciascuno Stato membro
|
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dovrebbe provvedere affinché la propria strategia nazionale in materia di cibersicurezza preveda un quadro
|
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strategico per il rafforzamento del coordinamento all'interno di detto Stato membro tra le proprie autorità
|
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competenti a norma della presente direttiva e quelle previste dalla direttiva (UE) 2022/2557 nel contesto della
|
||
condivisione delle informazioni sui rischi, sulle minacce informatiche e sugli incidenti nonché sui rischi, sulle
|
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minacce e sugli incidenti non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza. Le autorità competenti a
|
||
norma della presente direttiva e della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni
|
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senza indebito ritardo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici, delle minacce
|
||
informatiche, dei rischi e degli incidenti nonché per quanto riguarda i rischi, le minacce e gli incidenti non
|
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informatici che interessano i soggetti critici, tra cui le misure di cibersicurezza e fisiche adottate dai soggetti critici
|
||
nonché i risultati delle attività di vigilanza svolte riguardo a tali soggetti.
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||
Inoltre, al fine di razionalizzare le attività di vigilanza tra le autorità competenti a norma della presente direttiva e
|
||
della direttiva (UE) 2022/2557 e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti interessati, tali autorità
|
||
competenti dovrebbero adoperarsi per armonizzare i modelli di notifica degli incidenti e le procedure di vigilanza.
|
||
Se del caso, le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero poter chiedere alle autorità
|
||
competenti ai sensi della presente direttiva di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione in relazione a un
|
||
soggetto che è individuato come soggetto critico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 A tal fine, le autorità
|
||
competenti a norma della presente direttiva e della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero cooperare e scambiarsi
|
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informazioni, ove possibile in tempo reale.
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(31)
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I soggetti appartenenti al settore delle infrastrutture digitali sono essenzialmente basati su sistemi informatici e di rete
|
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e pertanto gli obblighi loro imposti a norma della presente direttiva dovrebbero riguardare in modo globale la
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sicurezza fisica di tali sistemi nell'ambito delle loro misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e obblighi di
|
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segnalazione. Poiché tali materie sono disciplinate dalla presente direttiva, gli obblighi di cui ai capi III, IV e VI della
|
||
direttiva (UE) 2022/2557 non si applicano a detti soggetti.
|
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||
(11) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la
|
||
sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
|
||
(12) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
|
||
dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE)
|
||
n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento
|
||
europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
|
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regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
|
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(13) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla resilienza dei soggetti critici e che
|
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abroga la direttiva 2008/114/CE (cfr. pag. 164 della presente Gazzetta ufficiale).
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Sostenere e preservare un sistema dei nomi di dominio affidabile, resiliente e sicuro sono fattori chiave per
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mantenere l'integrità di internet e sono essenziali per il suo funzionamento costante e stabile, da cui dipendono
|
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l'economia e la società digitali. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai server dei nomi di dominio di primo
|
||
livello (top level domain — TLD) e ai fornitori di servizi DNS che si intendono come soggetti che forniscono servizi di
|
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risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet o ai servizi di
|
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risoluzione autorevoli dei nomi di dominio. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai server dei nomi radice
|
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(root name server).
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(33)
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I servizi di cloud computing dovrebbero comprendere servizi digitali che consentono l'amministrazione su richiesta
|
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di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche
|
||
quando tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni. Le risorse di calcolo comprendono risorse come reti, server
|
||
o altre infrastrutture, sistemi operativi, software, archiviazione, applicazioni e servizi. I modelli di servizio del cloud
|
||
computing comprendono, tra gli altri, il servizio a livello di infrastruttura (IaaS), il servizio a livello di piattaforma
|
||
(PaaS), il servizio a livello di software (SaaS) e il servizio a livello di rete (NaaS). I modelli di distribuzione del cloud
|
||
computing dovrebbero comprendere il cloud privato, di comunità, pubblico e ibrido. I servizi di cloud computing e
|
||
di distribuzione hanno lo stesso significato dei termini di servizio e dei modelli di distribuzione di cui alla norma
|
||
ISO/IEC 17788:2014. La capacità dell'utente di cloud computing di provvedere unilateralmente all'autofornitura di
|
||
capacità di calcolo, come il tempo di utilizzo di un server o lo spazio di archiviazione in rete, senza alcuna
|
||
interazione umana da parte del fornitore di servizi di cloud computing potrebbe essere descritta come
|
||
«amministrazione su richiesta».
|
||
|
||
L'espressione «ampio accesso remoto» (broad network access) è utilizzata per descrivere il fatto che le capacità cloud
|
||
sono fornite sulla rete e accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme client eterogenee
|
||
leggere o pesanti (compresi telefoni cellulari, tablet, computer portatili e workstation). Il termine «scalabile» si
|
||
riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi nel cloud,
|
||
indipendentemente dall'ubicazione geografica delle risorse, per gestire le fluttuazioni della domanda. L'espressione
|
||
«pool elastico» è usata per descrivere le risorse di calcolo fornite e rilasciate in base alla domanda, al fine di
|
||
aumentare e diminuire rapidamente le risorse disponibili in base al carico di lavoro. Il termine «condivisibile» è
|
||
usato per descrivere le risorse di calcolo che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso
|
||
comune al servizio, mentre l'elaborazione è effettuata separatamente per ciascun utente anche se il servizio è fornito
|
||
a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine «distribuito» è usato per descrivere le risorse di calcolo
|
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che si trovano su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro
|
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mediante il passaggio di messaggi.
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(34)
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Dato l'emergere di tecnologie innovative e di nuovi modelli di business, si prevede che compariranno sul mercato
|
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interno nuovi modelli di servizio e di distribuzione del cloud computing in risposta all'evoluzione delle esigenze dei
|
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clienti. In tale contesto, i servizi di cloud computing possono essere forniti in una forma altamente distribuita, anche
|
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più vicina al luogo in cui i dati vengono generati o raccolti, passando così dal modello tradizionale a un modello
|
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altamente distribuito (edge computing).
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(35)
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È possibile che i servizi offerti dai fornitori di servizi di data center non siano sempre forniti sotto forma di servizi di
|
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cloud computing. È pertanto possibile che i data center non facciano sempre parte dell'infrastruttura di cloud
|
||
computing. Al fine di gestire tutti i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete, la presente direttiva
|
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dovrebbe pertanto applicarsi ai fornitori di servizi di data center che non sono servizi di cloud computing. Ai fini
|
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della presente direttiva, il termine «servizio di data center» dovrebbe applicarsi alla fornitura di un servizio che
|
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comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere e far funzionare in modo
|
||
centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e
|
||
trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo
|
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ambientale. Il termine «servizio di data center» non si dovrebbe applicare ai data center interni e aziendali posseduti
|
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e gestiti per fini propri dal soggetto interessato.
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(36)
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Le attività di ricerca svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti e processi. Molte di tali attività
|
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sono svolte da soggetti che condividono, diffondono o sfruttano i risultati della loro ricerca per scopi commerciali.
|
||
Tali soggetti possono pertanto essere attori importanti nelle catene del valore, il che rende la sicurezza dei loro
|
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sistemi informatici e di rete parte integrante della cibersicurezza globale del mercato interno. Gli organismi di
|
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ricerca dovrebbero essere intesi come soggetti che concentrano la parte essenziale delle loro attività sullo
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svolgimento di ricerca applicata o sviluppo sperimentale, ai sensi del Manuale di Frascati 2015 dell'Organizzazione
|
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per la cooperazione e lo sviluppo economici: «Linee guida per la raccolta e la trasmissione di dati sulla ricerca e lo
|
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sviluppo sperimentale», al fine di sfruttarne i risultati a fini commerciali quali la produzione o lo sviluppo di un
|
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prodotto o di un processo, la prestazione di un servizio, o la loro commercializzazione.
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(37)
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Le crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e
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interdipendente che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione in settori quali quelli dell'energia, dei trasporti,
|
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delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica
|
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amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da
|
||
infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto,
|
||
delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito del suo programma
|
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spaziale. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o
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a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga
|
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durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. Gli attacchi informatici intensificatisi durante la pandemia
|
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di COVID-19 hanno mostrato la vulnerabilità di società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa
|
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probabilità.
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(38)
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In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli
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accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione, è opportuno che gli
|
||
Stati membri abbiano la facoltà di designare o istituire una o più autorità nazionali competenti responsabili per la
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||
cibersicurezza e per i compiti di supervisione ai sensi della presente direttiva.
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(39)
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Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere tra autorità e permettere che la presente
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direttiva sia attuata efficacemente, è necessario che ogni Stato membro designi un punto di contatto unico
|
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nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete e la
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cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione.
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(40)
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I punti di contatto unici dovrebbero garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di
|
||
altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione e l'ENISA. I punti di contatto unici dovrebbero pertanto essere
|
||
incaricati di trasmettere le notifiche di incidenti significativi con impatto transfrontaliero ai punti di contatto unici
|
||
degli altri Stati membri interessati, su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente. A livello nazionale, i punti di
|
||
contatto unici dovrebbero consentire un'agevole cooperazione intersettoriale con le altre autorità competenti.
|
||
I punti di contatto unici potrebbero anche ricevere dalle autorità competenti, a norma del regolamento (UE) 2022/
|
||
2554, le pertinenti informazioni sugli incidenti riguardanti i soggetti del settore finanziario, che essi dovrebbero
|
||
poter trasmettere, a seconda dei casi, ai CSIRT o alle autorità competenti a norma della presente direttiva.
|
||
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(41)
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|
||
Gli Stati membri dovrebbero essere adeguatamente dotati delle capacità tecniche e organizzative necessarie a
|
||
prevenire e rilevare gli incidenti e i rischi, nonché a rispondervi e a mitigare il loro impatto. Gli Stati membri
|
||
dovrebbero pertanto designare uno o più CSIRT ai sensi della presente direttiva e garantire che essi dispongano di
|
||
risorse e capacità tecniche adeguate. I CSIRT dovrebbero rispondere ai requisiti stabiliti nella presente direttiva al
|
||
fine di garantire l'esistenza di capacità efficaci e compatibili per far fronte ai rischi e agli incidenti e garantire
|
||
un'efficiente collaborazione a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter designare come CSIRT le squadre
|
||
di pronto intervento informatico (CERT) esistenti. Al fine di rafforzare il rapporto di fiducia tra i soggetti e i CSIRT,
|
||
nei casi in cui un CSIRT faccia parte di un'autorità competente, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in
|
||
considerazione la separazione funzionale tra i compiti operativi svolti dai CSIRT, in particolare per quanto riguarda
|
||
la condivisione delle informazioni e l'assistenza fornita ai soggetti, e le attività di vigilanza delle autorità competenti.
|
||
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(42)
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||
|
||
I CSIRT sono incaricati della gestione degli incidenti. Ciò comprende il trattamento di grandi volumi di dati talvolta
|
||
sensibili. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i CSIRT dispongano di un'infrastruttura per la condivisione e il
|
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trattamento delle informazioni, nonché di personale ben attrezzato, che garantisca la riservatezza e l'affidabilità
|
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delle loro operazioni. I CSIRT potrebbero anche adottare codici di condotta a tale riguardo.
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(43)
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Per quanto riguarda i dati personali, i CSIRT dovrebbero poter fornire, in conformità del regolamento (UE)
|
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2016/679, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, una scansione proattiva dei sistemi informatici e di
|
||
rete utilizzati per la fornitura dei servizi del soggetto. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire un
|
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pari livello di capacità tecniche per tutti i CSIRT settoriali. Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere l'assistenza
|
||
dell'ENISA nello sviluppo di CSIRT nazionali.
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(44)
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I CSIRT dovrebbero avere la capacità, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, di monitorare le risorse di
|
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quest'ultimo connesse a internet, sia in loco che a distanza, per identificare, comprendere e gestire i rischi
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organizzativi generali del soggetto con riguardo alle compromissioni della catena di approvvigionamento
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individuate di recente o le vulnerabilità critiche. Il soggetto dovrebbe essere incoraggiato a comunicare al CSIRT se
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gestisce un'interfaccia gestionale privilegiata, poiché ciò potrebbe incidere sulla velocità delle azioni di mitigazione.
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(45)
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Data l'importanza della cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza, i CSIRT dovrebbero poter
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partecipare a reti di cooperazione internazionale, oltre alla rete di CSIRT istituita dalla presente direttiva. Pertanto, ai
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fini dello svolgimento dei loro compiti, i CSIRT e le autorità competenti dovrebbero poter scambiare informazioni,
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compresi i dati personali, con team nazionali di risposta agli incidenti per la sicurezza informatica o autorità
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competenti di paesi terzi, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell'Unione in materia di
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protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, tra cui quelle a norma dell'articolo 49 del
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regolamento (UE) 2016/679.
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(46)
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È essenziale garantire risorse adeguate per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e consentire alle
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autorità competenti e ai CSIRT di lo svolgimento dei compiti ivi stabiliti. Gli Stati membri possono introdurre a
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livello nazionale un meccanismo di finanziamento per coprire le spese necessarie in relazione allo svolgimento dei
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compiti degli enti pubblici responsabili della cibersicurezza nello Stato membro ai sensi della presente direttiva. Tale
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meccanismo dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione, essere proporzionato e non discriminatorio e
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dovrebbe tenere conto dei diversi approcci nella fornitura di servizi sicuri.
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(47)
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La rete di CSIRT dovrebbe continuare a contribuire al rafforzamento della fiducia e a promuovere una cooperazione
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operativa rapida ed efficace fra gli Stati membri. Al fine di rafforzare la cooperazione operativa a livello di Unione, la
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rete di CSIRT dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di invitare a partecipare ai suoi lavori organismi e
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agenzie dell'Unione coinvolti nella politica in materia di cibersicurezza, quali Europol.
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(48)
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Al fine di conseguire e mantenere un livello elevato di cibersicurezza, le strategie nazionali per la cibersicurezza
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richieste dalla presente direttiva dovrebbero comprendere quadri coerenti che forniscano obiettivi e priorità
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strategici nel settore della cibersicurezza e la governance per conseguirli. Tali strategie possono essere rappresentate
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da uno o più strumenti legislativi o non legislativi.
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Le politiche di igiene informatica (cyber hygiene) pongono le fondamenta per la protezione delle infrastrutture delle
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reti e dei sistemi di informazione, dell'hardware, del software e della sicurezza delle applicazioni online, nonché dei
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dati aziendali o degli utenti finali su cui si basano i soggetti. Le politiche di igiene informatica, che comprendono
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uno scenario di riferimento comune delle prassi, tra cui gli aggiornamenti del software e dell'hardware, i cambi di
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password, la gestione delle nuove installazioni, la limitazione degli account di accesso a livello di amministratore e il
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backup dei dati, consentono un quadro proattivo di preparazione e sicurezza e protezione generale in caso di
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incidenti o minacce informatiche. L'ENISA dovrebbe monitorare e analizzare le politiche di igiene informatica degli
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Stati membri.
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La consapevolezza in materia di cibersicurezza e l'igiene informatica sono essenziali per migliorare il livello di
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cibersicurezza all'interno dell'Unione, in particolare alla luce del crescente numero di dispositivi connessi sempre
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più utilizzati negli attacchi informatici. È opportuno adoperarsi per migliorare la consapevolezza generale dei rischi
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connessi a tali dispositivi; al contempo, valutazioni a livello di Unione potrebbero contribuire a garantire una
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comprensione comune di tali rischi nel mercato interno.
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Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di ogni tecnologia innovativa, compresa l'intelligenza artificiale, il cui
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utilizzo potrebbe migliorare l'individuazione e la prevenzione degli attacchi informatici, consentendo di destinare in
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modo più efficace risorse per affrontare gli attacchi informatici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto incoraggiare,
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nelle loro strategie nazionali per la cibersicurezza, le attività di ricerca e sviluppo volte a facilitare l'uso di tali
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tecnologie, in particolare quelle relative agli strumenti automatizzati o semiautomatizzati nella cibersicurezza, e, se
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del caso, la condivisione dei dati necessari per formare gli utenti di tali tecnologie e migliorarle. L'utilizzo di tutte le
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tecnologie innovative, compresa l'intelligenza artificiale, dovrebbe rispettare il diritto dell'Unione in materia di
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protezione dei dati, compresi i principi di protezione dei dati con riguardo all'accuratezza, alla minimizzazione dei
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dati, all'equità e alla trasparenza, nonché alla sicurezza dei dati, come la più recente crittografia. I requisiti di
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protezione dei dati fin dalla progettazione e predefiniti di cui al regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere
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pienamente rispettati.
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Gli strumenti e le applicazioni di cibersicurezza open source possono contribuire a un livello più elevato di apertura
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e avere un impatto positivo sull'efficienza dell'innovazione industriale. Gli standard aperti facilitano l'interoperabilità
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tra gli strumenti di sicurezza, a vantaggio della sicurezza dei portatori di interessi industriali. Gli strumenti e le
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applicazioni open source in materia di cibersicurezza possono mobilitare la più ampia comunità di sviluppatori,
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consentendo la diversificazione dei fornitori. Una fonte aperta può portare a un processo di verifica più trasparente
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degli strumenti connessi alla cibersicurezza e a un processo di individuazione delle vulnerabilità guidato dalla
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comunità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter promuovere l'utilizzo di software open source e standard
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aperti, perseguendo politiche relative all'uso di dati aperti e open source come parte della sicurezza attraverso la
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trasparenza. Le politiche che promuovono l'introduzione e l'uso sostenibile di strumenti di sicurezza informatica
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open source rivestono particolare importanza per le piccole e medie imprese che devono sostenere notevoli costi
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per l'attuazione, e che potrebbero essere minimizzati riducendo la necessità di applicazioni o strumenti specifici.
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I servizi pubblici sono sempre più collegati alle reti digitali nelle città per migliorare le reti di trasporto urbano,
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l'approvvigionamento idrico e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché aumentare l'efficienza dell'illu
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minazione e del riscaldamento degli edifici. Tali servizi pubblici digitali sono vulnerabili agli attacchi informatici e
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corrono il rischio, in caso di successo di un attacco informatico, di danneggiare i cittadini su larga scala a causa della
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loro interconnessione. Gli Stati membri dovrebbero elaborare una politica che affronti lo sviluppo di tali città
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connesse o intelligenti, così come i loro potenziali effetti sulla società, nell'ambito della loro strategia nazionale per
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la cibersicurezza.
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Negli ultimi anni l'Unione ha dovuto far fronte a un aumento esponenziale di attacchi ransomware, in cui i malware
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criptano dati e sistemi e chiedono il pagamento di un riscatto per il rilascio. La frequenza e la gravità crescenti degli
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attacchi ransomware possono essere determinate da diversi fattori, come i diversi modelli di attacco, i modelli
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criminali commerciali che considerano il «ransomware come un servizio» e le criptovalute, le richieste di riscatto e
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l'aumento degli attacchi contro la catena di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare politiche,
|
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come parte delle loro strategie nazionali per la cibersicurezza, che affrontino l'aumento degli attacchi ransomware.
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(55)
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I partenariati pubblico-privato (PPP) nell'ambito della cibersicurezza possono fornire il quadro appropriato per lo
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scambio di conoscenze, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un livello comune di comprensione
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tra i portatori di interessi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche che sostengano l'istituzione di PPP
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specifici della cibersicurezza. Tali politiche dovrebbero chiarire, tra l'altro, l'ambito di applicazione e i portatori di
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interessi coinvolti, il modello di governance, le opzioni di finanziamento disponibili e l'interazione tra i portatori di
|
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interessi partecipanti con riguardo ai PPP. I PPP possono sfruttare le competenze dei soggetti del settore privato per
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assistere le autorità competenti nello sviluppo di servizi e processi all'avanguardia, compresi, lo scambio di
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informazioni, i preallarmi, le esercitazioni su minacce e incidenti informatici, la gestione delle crisi e la
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pianificazione della resilienza.
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(56)
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Gli Stati membri dovrebbero, nelle loro strategie nazionali per la cibersicurezza, rispondere alle esigenze specifiche
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in materia di cibersicurezza delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese rappresentano nell'Unione,
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un'ampia percentuale del mercato industriale e commerciale e spesso faticano ad adattarsi alle nuove pratiche
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commerciali in un mondo sempre più connesso e all'ambiente digitale, con dipendenti che lavorano da casa e
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imprese che sono gestite in misura crescente online. Alcune piccole e medie imprese si confrontano con sfide
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specifiche in materia di cibersicurezza, come la scarsa consapevolezza informatica, la mancanza di sicurezza
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informatica a distanza, l'elevato costo delle soluzioni di cibersicurezza e l'aumento del livello di minaccia, dovuto ad
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esempio ai ransomware, aspetti in relazione ai quali dovrebbero ricevere linee guida e assistenza. Le piccole e medie
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imprese stanno diventando sempre di più il bersaglio di attacchi nella catena di approvvigionamento a causa delle
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loro misure meno rigorose di gestione del rischio di cibersicurezza e di gestione degli attacchi, nonché della limitata
|
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disponibilità di risorse destinate alla sicurezza. Tali attacchi della catena di approvvigionamento non solo hanno un
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impatto sulle piccole e medie imprese e sulle loro operazioni isolatamente, ma possono anche avere un effetto a
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cascata su attacchi più gravi nei confronti di soggetti di cui sono fornitori. Gli Stati membri dovrebbero, attraverso
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le loro strategie nazionali in materia di cibersicurezza, aiutare le piccole e medie imprese fronteggiare le sfide a cui
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sono sottoposte nelle loro catene di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un punto di
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contatto per le piccole e medie imprese a livello nazionale o regionale, che fornisca linee guida e assistenza alle
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piccole e medie imprese, o le diriga verso gli organismi appropriati per l'orientamento e l'assistenza in materia di
|
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cibersicurezza. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a offrire servizi come la configurazione e la registrazione
|
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di siti internet, che abilitino le microimprese e le piccole imprese che non dispongono di tali capacità.
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(57)
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Gli Stati membri dovrebbero adottare politiche volte a promuovere la protezione informatica attiva nell'ambito delle
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loro strategie nazionali per la cibersicurezza, come parte di una strategia difensiva più ampia. Anziché reagire, la
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protezione informatica attiva consiste nel prevenire, individuare, monitorare, analizzare e attenuare in maniera
|
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attiva le violazioni della sicurezza della rete, in combinazione con il ricorso a capacità predisposte all'interno e
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all'esterno della rete vittima. Ciò potrebbe includere l'offerta da parte degli Stati membri di servizi o strumenti
|
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gratuiti a determinati soggetti, tra cui controlli self-service, strumenti di rilevamento e servizi di rimozione. La
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capacità di condividere e comprendere in modo rapido e automatico informazioni e analisi riguardanti le minacce,
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segnalazioni di attività informatiche e azioni di risposta è fondamentale per consentire un'unità di sforzi al fine di
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prevenire, individuare, affrontare e bloccare con successo gli attacchi informatici nei confronti dei sistemi
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informatici e di rete. La protezione informatica attiva si basa su una strategia difensiva, che esclude misure offensive.
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(58)
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Poiché lo sfruttamento delle vulnerabilità nei sistemi informatici e di rete può causare perturbazioni e danni
|
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significativi, la rapida individuazione e correzione di tali vulnerabilità è un fattore importante per la riduzione dei
|
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rischi. I soggetti che sviluppano o amministrano tali sistemi informatici e di rete dovrebbero pertanto stabilire
|
||
procedure adeguate per gestire le vulnerabilità nel momento in cui vengono scoperte. Poiché le vulnerabilità sono
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spesso rilevate e divulgate da terzi, il fabbricante o fornitore di prodotti TIC o servizi TIC dovrebbe anche mettere in
|
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atto le procedure necessarie per ricevere informazioni sulla vulnerabilità da terzi. A tale riguardo, le norme
|
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internazionali ISO/IEC 30111 e ISO/IEC 29147 forniscono orientamenti sulla gestione delle vulnerabilità e sulla
|
||
divulgazione delle vulnerabilità. Al fine di facilitare il contesto della divulgazione volontaria delle vulnerabilità, è
|
||
particolarmente importante rafforzare il coordinamento tra persone fisiche e giuridiche segnalanti e i fabbricanti o
|
||
fornitori di prodotti o servizi TIC. La divulgazione coordinata delle vulnerabilità consiste in un processo strutturato
|
||
attraverso il quale le vulnerabilità sono segnalate al fabbricante o al fornitore dei prodotti TIC o dei servizi TIC
|
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potenzialmente vulnerabili, in modo tale da consentire loro di diagnosticarle ed eliminarle prima che informazioni
|
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dettagliate in merito siano divulgate a terzi o al pubblico. La divulgazione coordinata delle vulnerabilità dovrebbe
|
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comprendere anche il coordinamento tra la persona fisica o giuridica segnalante e il fabbricante o il fornitore di
|
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prodotti TIC o servizi TIC potenzialmente vulnerabili, per quanto riguarda i tempi per la risoluzione e la
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pubblicazione delle vulnerabilità.
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(59)
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La Commissione, l'ENISA e gli Stati membri dovrebbero continuare a promuovere gli allineamenti agli standard
|
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internazionali e alle migliori prassi industriali esistenti nel settore della gestione dei rischi, ad esempio nei settori
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delle valutazioni della sicurezza della catena di approvvigionamento, della condivisione delle informazioni e della
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divulgazione delle vulnerabilità.
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(60)
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Gli Stati membri, in cooperazione con l'ENISA, dovrebbero adottare misure volte a facilitare la divulgazione
|
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coordinata delle vulnerabilità stabilendo una politica nazionale pertinente. Nell'ambito di tale politica nazionale, gli
|
||
Stati membri dovrebbero mirare ad affrontare, nella misura del possibile, le sfide incontrate dagli esperti che fanno
|
||
ricerca sulle vulnerabilità, compresa la loro potenziale esposizione alla responsabilità penale, conformemente al
|
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diritto nazionale. Dato che in alcuni Stati membri le persone fisiche e giuridiche che fanno ricerca sulle vulnerabilità
|
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potrebbero essere esposte alla responsabilità penale e civile, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare linee
|
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guida per quanto riguarda la non perseguibilità dei ricercatori in materia di sicurezza delle informazioni e
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l'esenzione dalla responsabilità civile per le loro attività.
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(61)
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Gli Stati membri dovrebbero designare un CSIRT come coordinatore, che funga da intermediario di fiducia tra le
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persone fisiche o giuridiche segnalanti e i fabbricanti o fornitori di prodotti TIC o servizi TIC suscettibili di essere
|
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interessati dalle vulnerabilità, ove necessario. I compiti del CSIRT designato come coordinatore dovrebbero
|
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comprendere in particolare l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati, l'assistenza alle persone fisiche o
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giuridiche che segnalano una vulnerabilità, la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle vulnerabilità
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che interessano più soggetti (divulgazione multilaterale coordinata di vulnerabilità). Qualora la vulnerabilità
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segnalata possa avere un impatto significativo su soggetti in più di uno Stato membro, i CSIRT designati come
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coordinatori dovrebbero cooperare nell'ambito della rete CSIRT, se del caso.
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(62)
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L'accesso a informazioni corrette e tempestive sulle vulnerabilità che interessano i prodotti TIC e i servizi TIC
|
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contribuisce a una migliore gestione dei rischi di cibersicurezza. Le fonti di informazioni pubblicamente disponibili
|
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sulle vulnerabilità sono uno strumento importante per i soggetti e gli utenti dei loro servizi, ma anche per le
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autorità competenti e i CSIRT. Per tale motivo l'ENISA dovrebbe istituire una banca dati europea delle vulnerabilità
|
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in cui i soggetti, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ambito di applicazione della presente
|
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direttiva, e i loro fornitori di sistemi informatici e di rete, così come le autorità competenti e i CSIRT, possano, su
|
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base volontaria, divulgare le vulnerabilità e fornire informazioni su di esse che consentano agli utenti di adottare
|
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adeguate misure di attenuazione. Lo scopo di tale banca dati è far fronte alle sfide uniche poste dai rischi per i
|
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soggetti unionali. Inoltre, l'ENISA dovrebbe istituire una procedura adeguata relativamente al processo di
|
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pubblicazione, al fine di dare ai soggetti il tempo di adottare misure di attenuazione per quanto riguarda le loro
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vulnerabilità e utilizzare le più avanzate misure di gestione dei rischi sulla cibersicurezza, nonché le serie di dati
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leggibili meccanicamente e le corrispondenti interfacce. Per incoraggiare una cultura della divulgazione delle
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vulnerabilità, la divulgazione non dovrebbe andare a scapito della persona fisica o giuridica segnalante.
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(63)
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Sebbene simili registri o banche dati delle vulnerabilità esistano già, questi sono ospitati e mantenuti da soggetti non
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stabiliti nell'Unione. Una banca dati europea delle vulnerabilità mantenuta dall'ENISA garantirebbe una maggiore
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trasparenza, per quanto riguarda la procedura di pubblicazione prima della divulgazione al pubblico della
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vulnerabilità, e resilienza in caso di perturbazioni o interruzioni nella fornitura di servizi analoghi. Per evitare la
|
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duplicazione degli sforzi e perseguire, nella misura del possibile, la complementarità, l'ENISA dovrebbe valutare la
|
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possibilità di concludere accordi di cooperazione strutturata con registri simili o banche dati di competenza di
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giurisdizioni di paesi terzi. In particolare, l'ENISA dovrebbe valutare la possibilità di una stretta cooperazione con gli
|
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operatori del sistema delle vulnerabilità e delle esposizioni comuni (CVE).
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(64)
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Il gruppo di cooperazione dovrebbe sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni,
|
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come anche rafforzare la fiducia tra gli Stati membri. Il gruppo di cooperazione dovrebbe stabilire un programma di
|
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lavoro ogni due anni. Il programma di lavoro dovrebbe comprendere le azioni che il gruppo di cooperazione deve
|
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intraprendere per attuare i suoi obiettivi e compiti. Il calendario per la definizione del primo programma di lavoro
|
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adottato a norma della presente direttiva dovrebbe essere allineato a quello dell'ultimo programma di lavoro
|
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definito a norma della direttiva (UE) 2016/1148, al fine di evitare eventuali perturbazioni nel lavoro del gruppo di
|
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cooperazione.
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(65)
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Nello sviluppo delle linee guida, il gruppo di cooperazione dovrebbe coerentemente mappare le soluzioni e le
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esperienze nazionali, valutare l'impatto dei risultati del gruppo di cooperazione per quanto riguarda gli approcci
|
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nazionali, discutere le sfide in materia di attuazione e formulare raccomandazioni specifiche, in particolare per
|
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quanto riguarda l'agevolazione di un allineamento nel recepimento della presente direttiva tra gli Stati membri, da
|
||
realizzare attraverso una migliore attuazione delle norme esistenti. Il gruppo di cooperazione potrebbe anche
|
||
mappare le soluzioni nazionali al fine di promuovere la compatibilità delle soluzioni di cibersicurezza applicate a
|
||
ciascun settore specifico in tutta l'Unione. Ciò è particolarmente pertinente per i settori che hanno natura
|
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internazionale e transfrontaliera.
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(66)
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Il gruppo di cooperazione dovrebbe rimanere un forum flessibile ed essere in grado di reagire alle nuove e mutevoli
|
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priorità strategiche e alle sfide, tenendo conto nel contempo della disponibilità di risorse. Esso potrebbe organizzare
|
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riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato di tutta l'Unione per discutere
|
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le attività svolte dal gruppo di cooperazione e raccogliere dati e contributi sulle sfide strategiche emergenti. Inoltre, il
|
||
gruppo di cooperazione dovrebbe effettuare una valutazione periodica dello stato di avanzamento delle minacce o
|
||
degli incidenti informatici, come il ransomware. Al fine di rafforzare la cooperazione a livello di Unione, il gruppo
|
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di cooperazione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di invitare a partecipare ai suoi lavori le
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pertinenti istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione coinvolti nella politica in materia di cibersicurezza, quali il
|
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Parlamento europeo, Europol, il Comitato europeo per la protezione dei dati, l'Agenzia dell'Unione europea per la
|
||
sicurezza aerea, istituita con il regolamento (UE) 2018/1139 e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma
|
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spaziale, istituita con il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
|
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(67)
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Le autorità competenti e i CSIRT dovrebbero poter partecipare a programmi di scambio per funzionari di altri Stati
|
||
membri, nell'ambito di un quadro specifico e, se del caso, previo il nulla osta di sicurezza necessario per i funzionari
|
||
che partecipano a tali programmi di scambio, al fine di migliorare la cooperazione e rafforzare la fiducia tra gli Stati
|
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membri. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati
|
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membri di svolgere un ruolo efficace nelle attività dell'autorità competente ospitante o del CSIRT ospitante.
|
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(68)
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Gli Stati membri dovrebbero contribuire all'istituzione del quadro di risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE, di
|
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cui alla raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione (15), attraverso le reti di cooperazione esistenti, in
|
||
particolare la rete europea di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), la rete di CSIRT e il gruppo di
|
||
cooperazione. EU-CyCLONe e la rete di CSIRT dovrebbero cooperare sulla base di disposizioni procedurali che
|
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specifichino i dettagli di tale cooperazione ed evitare duplicazioni dei compiti. Il regolamento interno di
|
||
EU-CyCLONe dovrebbe specificare ulteriormente i meccanismi di funzionamento della rete, compresi i ruoli, i
|
||
mezzi di cooperazione, le interazioni con altri attori pertinenti e i modelli per la condivisione delle informazioni,
|
||
nonché i mezzi di comunicazione. Per la gestione delle crisi a livello dell'Unione, le parti pertinenti dovrebbero
|
||
affidarsi ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi nel quadro della decisione di esecuzione (UE)
|
||
2018/1993 del Consiglio (16) (dispositivi IPCR). A tal fine la Commissione dovrebbe far ricorso al processo di
|
||
coordinamento intersettoriale delle crisi ad alto livello del sistema ARGUS. Se la crisi implica un'importante
|
||
dimensione esterna o una forte correlazione con la politica di sicurezza e di difesa comune dovrebbe essere attivato
|
||
il meccanismo di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna.
|
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(69)
|
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||
Conformemente all'allegato della raccomandazione (UE) 2017/1584, per incidente di cibersicurezza su vasta scala si
|
||
intende un incidente di cibersicurezza che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di uno Stato
|
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membro di rispondervi, o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri. A seconda della loro causa e
|
||
del loro impatto, gli incidenti di cibersicurezza su vasta scala possono aggravarsi e trasformarsi in vere e proprie crisi
|
||
che non consentono il corretto funzionamento del mercato interno, o che comportano gravi rischi di pubblica
|
||
sicurezza in diversi Stati membri o nell'intera Unione. Data l'ampia portata e, nella maggior parte dei casi, la natura
|
||
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati membri e le istituzioni, gli organismi e le agenzie pertinenti dell'Unione
|
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dovrebbero cooperare a livello tecnico, operativo e politico per coordinare adeguatamente la risposta in tutta
|
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l'Unione.
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(70)
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Gli incidenti e le crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'Unione richiedono un'azione coordinata per
|
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garantire una risposta rapida ed efficace, a causa dell'elevato grado di interdipendenza tra settori e Stati membri. La
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disponibilità di sistemi informatici e di rete ciberresilienti e la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati sono
|
||
essenziali per la sicurezza dell'Unione e per la protezione dei suoi cittadini, delle sue imprese e delle sue istituzioni
|
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da incidenti e minacce informatiche, nonché per rafforzare la fiducia delle persone e delle organizzazioni nella
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capacità dell'Unione di promuovere e proteggere un ciberspazio globale, aperto, libero, stabile e sicuro basato sui
|
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diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto.
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||
(14) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale
|
||
dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE)
|
||
n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
|
||
(15) Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle
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crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).
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(16) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta
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politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).
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EU-CyCLONe dovrebbe fungere da intermediario tra il livello tecnico e politico durante gli incidenti e le crisi di
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cibersicurezza su vasta scala e dovrebbe rafforzare la cooperazione a livello operativo e sostenere il processo
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decisionale a livello politico. In cooperazione con la Commissione, tenuto conto della competenza di quest'ultima
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nel settore della gestione delle crisi, EU-CyCLONe dovrebbe basarsi sui risultati della rete di CSIRT e utilizzare le
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proprie capacità per elaborare analisi d'impatto di incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala.
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(72)
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Gli attacchi informatici sono di natura transfrontaliera e un incidente significativo può perturbare e danneggiare le
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infrastrutture informatiche critiche da cui dipende il corretto funzionamento del mercato interno. La
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raccomandazione (UE) 2017/1584 tratta il ruolo di tutti i soggetti interessati. Inoltre, la Commissione è
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responsabile, nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del
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Parlamento europeo e del Consiglio (17), delle azioni di preparazione generali, che comprendono la gestione del
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Centro di coordinamento della risposta alle emergenze e del sistema comune di comunicazione e di informazione
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in caso di emergenza, il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della consapevolezza situazionale e delle capacità di
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analisi, nonché la predisposizione e la gestione della capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti in caso di
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richiesta di assistenza da parte di uno Stato membro o di un paese terzo. La Commissione è inoltre responsabile di
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fornire relazioni analitiche per i dispositivi IPCR nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993, anche in
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relazione alla consapevolezza situazionale e alla preparazione in materia di cibersicurezza, come anche per la
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consapevolezza situazionale e la risposta alle crisi nei settori dell'agricoltura, delle condizioni meteorologiche
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avverse, della mappatura e delle previsioni dei conflitti, dei sistemi di allarme rapido in caso di catastrofi naturali,
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delle emergenze sanitarie, della sorveglianza delle malattie infettive, della salute delle piante, degli incidenti chimici,
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della sicurezza di alimenti e mangimi, della salute degli animali, della migrazione, delle dogane, delle emergenze
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radiologiche e nucleari, e dell'energia.
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(73)
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Ove opportuno, l'Unione può concludere accordi internazionali, in conformità all'articolo 218 TFUE, con paesi terzi
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o organizzazioni internazionali, che consentano e organizzino la loro partecipazione ad attività particolari del
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gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e di EU-CyCLONe. Tali accordi dovrebbero garantire gli interessi
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dell'Unione e un'adeguata protezione dei dati. Ciò non dovrebbe escludere il diritto degli Stati membri di cooperare
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con paesi terzi sulla gestione delle vulnerabilità e la gestione dei rischi di cibersicurezza, agevolando la segnalazione
|
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e la condivisione delle informazioni generali in conformità al diritto dell'Unione.
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(74)
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Al fine di facilitare l'effettiva attuazione della presente direttiva per quanto riguarda, tra l'altro, la gestione delle
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vulnerabilità, le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, gli obblighi di segnalazione e gli accordi di
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condivisione delle informazioni relative alla cibersicurezza, gli Stati membri possono cooperare con i paesi terzi e
|
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intraprendere attività ritenute appropriate a tal fine, tra cui scambi di informazioni relative a minacce informatiche,
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incidenti, vulnerabilità, strumenti e metodi, tattiche, tecniche e procedure, preparazione ed esercitazioni in materia
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di gestione delle crisi informatiche, formazioni, instaurazione di un clima di fiducia e accordi strutturati di
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condivisione delle informazioni.
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(75)
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Dovrebbero essere introdotte revisioni tra pari per contribuire a trarre insegnamenti dalle esperienze condivise,
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rafforzare la fiducia reciproca e conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza. Le revisioni tra pari possono
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portare a idee e raccomandazioni preziose che rafforzano le capacità globali in materia di cibersicurezza, creando un
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altro percorso funzionale per la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri e contribuendo a migliorare
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i livelli di maturità degli Stati membri in materia di cibersicurezza. Inoltre, le revisioni tra pari dovrebbero tenere
|
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conto dei risultati di meccanismi analoghi, come il sistema di revisione tra pari della rete di CSIRT e dovrebbero
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apportare un valore aggiunto ed evitare duplicazioni. L'attuazione delle revisioni tra pari dovrebbe lasciare
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impregiudicato il diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione delle informazioni riservate o classificate.
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(76)
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Il gruppo di cooperazione dovrebbe stabilire una metodologia di autovalutazione per gli Stati membri, al fine di
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coprire fattori quali il livello di attuazione delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e degli obblighi di
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segnalazione, il livello di capacità e l'efficacia dell'esercizio dei compiti delle autorità competenti, le capacità
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operative dei CSIRT, il livello di attuazione dell'assistenza reciproca, il livello di attuazione degli accordi di
|
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condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza o questioni specifiche di natura transfrontaliera o
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intersettoriale. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad effettuare autovalutazioni su base regolare e a
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presentare e discutere i risultati della loro autovalutazione nell'ambito del gruppo di cooperazione.
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(17) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di
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protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
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La responsabilità di garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di rete incombe in larga misura a soggetti
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essenziali e importanti. È opportuno promuovere e sviluppare una cultura della gestione dei rischi, che comprenda
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valutazioni dei rischi e l'attuazione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adeguate ai rischi esistenti.
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(78)
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Le misure di gestione dei rischi dovrebbero tenere conto del grado di dipendenza del soggetto essenziale o
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importante dai sistemi informatici e di rete e comprendere misure per individuare eventuali rischi di incidenti, per
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prevenire e rilevare incidenti, nonché per rispondervi, riprendersi da essi e attenuarne l'impatto. La sicurezza dei
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sistemi informatici e di rete dovrebbe comprendere la sicurezza dei dati conservati, trasmessi e elaborati. Le misure
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di gestione dei rischi di cibersicurezza dovrebbero prevedere un'analisi sistemica, tenendo conto del fattore umano,
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onde avere un quadro completo della sicurezza del sistema informatico e di rete.
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(79)
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Poiché le minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete possono avere origini diverse, le misure di gestione
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dei rischi di cibersicurezza dovrebbero essere basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi
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informatici e di rete e il loro ambiente fisico da eventi quali furti, incendi, inondazioni, problemi di
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telecomunicazione o interruzioni di corrente, o da qualsiasi accesso fisico non autorizzato nonché dai danni alle
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informazioni detenute dai soggetti essenziali o importanti e agli impianti di trattamento delle informazioni di questi
|
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ultimi e dalle interferenze con tali informazioni o impianti che possano compromettere la disponibilità, l'autenticità,
|
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l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di
|
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rete o accessibili attraverso di essi. Le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza dovrebbero pertanto affrontare
|
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anche la sicurezza fisica e dell'ambiente dei sistemi informatici e di rete includendo misure volte a proteggere detti
|
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sistemi da guasti del sistema, errori umani, azioni malevole o fenomeni naturali, in linea con le norme europee e
|
||
internazionali, come quelle di cui alla serie ISO/IEC 27000. A tale riguardo, i soggetti essenziali e importanti
|
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dovrebbero altresì, nell'ambito delle loro misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, affrontare la questione della
|
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sicurezza delle risorse umane e disporre di strategie adeguate di controllo dell'accesso. Tali misure dovrebbero essere
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coerenti con la direttiva (UE) 2022/2557.
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(80)
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Al fine di dimostrare la conformità alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e in mancanza di adeguati
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sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma del regolamento (UE) 2019/881 del
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Parlamento europeo e del Consiglio (18), gli Stati membri, in consultazione del gruppo di cooperazione e del gruppo
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||
europeo per la certificazione della cibersicurezza, dovrebbero promuovere l'uso delle pertinenti norme europee e
|
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internazionali da parte dei soggetti essenziali e importanti o possono imporre a questi ultimi di utilizzare
|
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prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati.
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(81)
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Per evitare di imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai soggetti essenziali e importanti, le
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misure di gestione dei rischi di cibersicurezza dovrebbero essere proporzionate ai rischi posti al sistema informatico
|
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e di rete interessato, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure e, se del caso, di pertinenti norme europee e
|
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internazionali, come anche dei relativi costi di attuazione.
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(82)
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Le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza dovrebbero essere proporzionate al grado di esposizione del
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soggetto essenziali o importanti ai rischi e all'impatto sociale ed economico che un incidente avrebbe. Nel definire
|
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misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adattate ai soggetti essenziali e importanti, è opportuno tenere
|
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debitamente conto dell'esposizione al rischio divergente dei soggetti essenziali e importanti, quali la criticità del
|
||
soggetto, i rischi, compresi i rischi sociali, cui è esposto, le dimensioni del soggetto e la probabilità del verificarsi di
|
||
incidenti e la loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
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||
(18) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione
|
||
europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e
|
||
che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
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I soggetti essenziali e importanti dovrebbero garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di rete che utilizzano
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nelle loro attività. Si tratta in particolare di sistemi informatici e di rete privati gestiti dal personale informatico
|
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interno dei soggetti essenziali e importanti oppure la cui sicurezza sia stata esternalizzata. Le misure di gestione e gli
|
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obblighi di segnalazione dei rischi di cibersicurezza stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi ai
|
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pertinenti soggetti essenziali e importanti indipendentemente dal fatto che tali soggetti effettuino internamente la
|
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manutenzione dei loro sistemi informatici e di rete o che la esternalizzino.
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(84)
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Tenuto conto della loro natura transfrontaliera, i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo
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livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione
|
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dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di
|
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servizi di social network, e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti e i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere
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soggetti a un elevato livello di armonizzazione a livello dell'Unione. L'attuazione delle misure di gestione del rischio
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di cibersicurezza con riguardo a tali soggetti dovrebbe pertanto essere agevolata da un atto di esecuzione.
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(85)
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Affrontare i rischi derivanti dalla catena di approvvigionamento di un soggetto e dalla sua relazione con i fornitori,
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ad esempio i fornitori di servizi di conservazione ed elaborazione dei dati o di servizi di sicurezza gestiti e gli editori
|
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di software, è particolarmente importante data la prevalenza di incidenti in cui i soggetti sono stati vittime di attacchi
|
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informatici e in cui i responsabili di atti malevoli sono stati in grado di compromettere la sicurezza dei sistemi
|
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informatici e di rete di un soggetto sfruttando le vulnerabilità che interessano prodotti e servizi di terzi. I soggetti
|
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essenziali e importanti dovrebbero pertanto valutare e tenere in considerazione la qualità e la resilienza complessive
|
||
dei prodotti e dei servizi, delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza in essi integrate e delle pratiche di
|
||
cibersicurezza dei loro fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. In particolare, i
|
||
soggetti essenziali e importanti dovrebbero essere incoraggiati a integrare misure di gestione dei rischi di
|
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cibersicurezza negli accordi contrattuali con i loro fornitori e fornitori di servizi diretti. Tali soggetti potrebbero
|
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prendere in considerazione i rischi derivanti da altri livelli di fornitori e fornitori di servizi.
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(86)
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Tra i fornitori di servizi, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti in settori quali la risposta agli incidenti, i test di
|
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penetrazione, gli audit di sicurezza e la consulenza svolgono un ruolo particolarmente importante nell'assistere i
|
||
soggetti nei loro sforzi per la prevenzione e il rilevamento degli incidenti, la risposta agli stessi o la ripresa da essi. I
|
||
fornitori di servizi di sicurezza gestiti sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di attacchi informatici e, a causa della
|
||
loro stretta integrazione nelle attività dei soggetti, presentano un particolare rischio. I soggetti essenziali e
|
||
importanti dovrebbero pertanto esercitare una maggiore diligenza nella selezione di un fornitore di servizi di
|
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sicurezza gestiti.
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(87)
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Nell'ambito dei loro compiti di vigilanza, le autorità competenti possono inoltre beneficiare di servizi di
|
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cibersicurezza quali gli audit sulla sicurezza, i test di penetrazione o la risposta agli incidenti.
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(88)
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I soggetti essenziali e importanti dovrebbero inoltre affrontare i rischi derivanti dalle loro interazioni e relazioni con
|
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altri portatori di interessi nell'ambito di un ecosistema più ampio, anche per quanto riguarda la lotta contro lo
|
||
spionaggio industriale e la tutela dei segreti commerciali. In particolare, tali soggetti dovrebbero adottare misure
|
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adeguate per garantire che la loro cooperazione con gli istituti accademici e di ricerca avvenga in linea con le loro
|
||
politiche in materia di cibersicurezza e segua le buone pratiche per quanto riguarda l'accesso sicuro e la diffusione
|
||
delle informazioni in generale e la tutela della proprietà intellettuale in particolare. Analogamente, data l'importanza
|
||
e il valore dei dati per le attività dei soggetti essenziali e importanti, tali soggetti dovrebbero adottare tutte le
|
||
opportune misure di gestione dei rischi di cibersicurezza quando si affidano ai servizi di trasformazione e analisi dei
|
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dati forniti da terzi.
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(89)
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I soggetti essenziali e importanti dovrebbero adottare un'ampia gamma di pratiche di igiene informatica di base quali
|
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principi zero trust, aggiornamenti del software, configurazione dei dispositivi, segmentazione della rete, gestione
|
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dell'identità e dell'accesso o sensibilizzazione degli utenti, organizzare per il loro personale una formazione e
|
||
sensibilizzarlo alle minacce informatiche, al phishing o alle tecniche di ingegneria sociale. Inoltre, tali soggetti
|
||
dovrebbero valutare le loro capacità di cibersicurezza e, se del caso, perseguire l'integrazione di tecnologie per il
|
||
rafforzamento della cibersicurezza quali l'intelligenza artificiale o i sistemi di apprendimento automatico, per
|
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migliorare le loro capacità e la sicurezza dei sistemi informatici e di rete.
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Per affrontare ulteriormente i principali rischi relativi alla catena di approvvigionamento e aiutare i soggetti essenziali
|
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e importanti che operano nei settori disciplinati dalla presente direttiva a gestire adeguatamente i rischi connessi alla
|
||
catena di approvvigionamento e ai fornitori, il gruppo di cooperazione, in cooperazione con la Commissione e
|
||
l'ENISA e, se del caso, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi compresi quelli del settore, dovrebbe
|
||
effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di catene di approvvigionamento critiche, come è
|
||
avvenuto per le reti 5G in seguito alla raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione (19), al fine di
|
||
individuare, per settore, i servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC critici e le minacce e le vulnerabilità pertinenti.
|
||
Dette valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza dovrebbero individuare le misure, i piani di attenuazione e le
|
||
migliori pratiche per contrastare le dipendenze critiche, i potenziali singoli punti di vulnerabilità, le minacce, le
|
||
vulnerabilità e gli altri rischi associati alla catena di approvvigionamento, ed esplorare modalità per incoraggiare
|
||
ulteriormente una loro più ampia adozione da parte dei soggetti essenziali e importanti. I potenziali fattori di
|
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rischio non tecnici, come l'indebita influenza di un paese terzo sui fornitori e i fornitori di servizi, in particolare nel
|
||
caso di modelli alternativi di governance, includono vulnerabilità nascoste o backdoor e potenziali turbative
|
||
sistemiche dell'approvvigionamento, segnatamente in caso di lock-in tecnologico o di dipendenza dal fornitore.
|
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(91)
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Le valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di catene di approvvigionamento critiche, alla luce delle
|
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caratteristiche del settore interessato, dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici e, se opportuno, non tecnici,
|
||
compresi quelli definiti nella raccomandazione (UE) 2019/534, nella valutazione dei rischi coordinata dell'UE della
|
||
cibersicurezza delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti dell'UE sulla cibersicurezza del 5G concordato dal gruppo
|
||
di cooperazione. Per individuare le catene di approvvigionamento che dovrebbero essere soggette a una valutazione
|
||
coordinata dei rischi per la sicurezza, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti criteri: i) la misura in cui i
|
||
soggetti essenziali e importanti ricorrono e si affidano a specifici servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC critici; ii) la
|
||
pertinenza di specifici servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC critici per lo svolgimento di funzioni critiche o
|
||
sensibili, compreso il trattamento dei dati personali; iii) la disponibilità di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC
|
||
alternativi; iv) la resilienza dell'intera catena di approvvigionamento di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC,
|
||
durante tutto il loro ciclo di vita, contro eventi perturbatori e v) per i servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC
|
||
emergenti, la loro potenziale importanza futura per le attività dei soggetti. Inoltre, si dovrebbe porre un accento
|
||
particolare sui servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC che sono soggetti a requisiti specifici derivanti da paesi terzi.
|
||
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(92)
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||
Al fine di semplificare gli obblighi imposti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
|
||
comunicazione elettronica accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi fiduciari relativi alla sicurezza dei loro
|
||
sistemi informatici e di rete, nonché di consentire a tali soggetti e alle autorità competenti ai sensi, rispettivamente,
|
||
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e del regolamento (UE) n. 910/2014 di
|
||
beneficiare del quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, comprese la designazione di un CSIRT responsabile
|
||
della gestione degli incidenti, la partecipazione delle autorità competenti interessate alle attività del gruppo di
|
||
cooperazione e della rete di CSIRT, tali soggetti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente
|
||
direttiva. Le corrispondenti disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 910/2014 e nella direttiva (UE)
|
||
2018/1972 relative all'imposizione di obblighi di sicurezza e notifica a queste tipologie di soggetti dovrebbero
|
||
pertanto essere soppresse. Le norme relative agli obblighi di segnalazione stabilite nella presente direttiva
|
||
dovrebbero lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.
|
||
|
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(93)
|
||
|
||
Gli obblighi in materia di cibersicurezza stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere considerati
|
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complementari ai requisiti imposti ai prestatori di servizi fiduciari ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. È
|
||
opportuno chiedere ai prestatori di servizi fiduciari di adottare tutte le misure adeguate e proporzionate per gestire i
|
||
rischi posti ai loro servizi, anche in relazione ai clienti e ai terzi che vi fanno affidamento, nonché di segnalare gli
|
||
incidenti a norma della presente direttiva. Tali obblighi in materia di cibersicurezza e segnalazione dovrebbero
|
||
riguardare anche la protezione fisica dei servizi forniti. I requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
|
||
stabiliti all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 910/2014 continuano ad applicarsi.
|
||
|
||
(19) Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019,
|
||
pag. 42).
|
||
(20) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle
|
||
comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
|
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(94)
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Gli Stati membri possono conferire il ruolo di autorità competenti per i servizi fiduciari agli organismi di vigilanza a
|
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norma del regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di garantire la prosecuzione delle pratiche attuali e di sfruttare le
|
||
conoscenze e l'esperienza acquisite con l'applicazione di detto regolamento. In tal caso, le autorità competenti a
|
||
norma della presente direttiva dovrebbero cooperare strettamente e in modo tempestivo con tali organismi di
|
||
vigilanza scambiando le informazioni pertinenti al fine di assicurare l'efficace vigilanza dei prestatori di servizi
|
||
fiduciari nonché l'effettivo rispetto, da parte di questi ultimi, delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva e nel
|
||
regolamento (UE) n. 910/2014. Se del caso, il CSIRT o l'autorità competente a norma della presente direttiva
|
||
dovrebbero informare immediatamente l'organismo di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 di
|
||
qualunque minaccia informatica o incidente significativi notificati aventi un impatto sui servizi fiduciari nonché di
|
||
qualunque violazione, da parte di un prestatore di servizi fiduciari, della presente direttiva. Ai fini della
|
||
segnalazione, gli Stati membri possono, se del caso, utilizzare il punto di ingresso unico stabilito per effettuare
|
||
segnalazioni comuni e automatiche di incidenti destinate sia all'organismo di vigilanza a norma del regolamento (UE)
|
||
n. 910/2014 sia al CSIRT o all'autorità competente a norma della presente direttiva.
|
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(95)
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||
Se opportuno e per evitare inutili perturbazioni, gli orientamenti nazionali esistenti adottati per il recepimento delle
|
||
norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero essere
|
||
presi in considerazione nel recepimento della presente direttiva, basandosi quindi sulle conoscenze e competenze
|
||
già acquisite nell'ambito della direttiva (UE) 2018/1972 per quanto riguarda le misure di sicurezza e le notifiche
|
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degli incidenti. L'ENISA può inoltre elaborare orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione
|
||
per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
|
||
pubblico al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni. Gli Stati
|
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membri possono conferire il ruolo di autorità competenti per le comunicazioni elettroniche alle autorità nazionali
|
||
di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 al fine di garantire la prosecuzione delle pratiche attuali
|
||
e di sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite a seguito con l'attuazione di tale direttiva.
|
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(96)
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Vista la crescente importanza dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero quali definiti
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nella direttiva (UE) 2018/1972, è necessario assicurare che anche tali servizi siano soggetti ad adeguati requisiti di
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sicurezza in considerazione della loro specificità e della loro rilevanza economica. Dal momento che la superficie di
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attacco continua ad ampliarsi, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, come i servizi di
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messaggistica, stanno diventando vettori di attacco diffusi. I responsabili di atti malevoli utilizzano piattaforme per
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comunicare e indurre le vittime ad aprire pagine web compromesse, aumentando così la probabilità di incidenti che
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interessano lo sfruttamento dei dati personali e, per estensione, la sicurezza dei sistemi informatici e di rete.
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I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero garantire un livello di
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sicurezza dei sistemi informatici e di rete adeguato ai rischi esistenti. Dato che i fornitori di servizi di comunicazione
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interpersonale indipendenti dal numero solitamente non esercitano un controllo effettivo sulla trasmissione dei
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segnali sulle reti, il grado di rischio per tali servizi può essere considerato, per certi aspetti, inferiore a quello dei
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servizi di comunicazione elettronica tradizionali. Lo stesso vale per i servizi di comunicazione interpersonale quali
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definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 che utilizzano numeri e che non esercitano un controllo effettivo sulla
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trasmissione dei segnali.
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(97)
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Il mercato interno dipende più che mai dal funzionamento di internet. I servizi di quasi tutti i soggetti essenziali e
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importanti dipendono dai servizi forniti via internet. Al fine di garantire l'erogazione senza intoppi dei servizi
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forniti dai soggetti essenziali e importanti, è fondamentale che tutti i fornitori di reti pubbliche di comunicazione
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elettronica dispongano di adeguate misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e segnalino gli incidenti
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significativi connessi. Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento della sicurezza delle reti pubbliche di
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comunicazione elettronica e la protezione dei loro interessi vitali in materia di sicurezza contro il sabotaggio e lo
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spionaggio. Poiché la connettività internazionale migliora e accelera la digitalizzazione competitiva dell'Unione e
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della sua economia, gli incidenti che interessano i cavi di comunicazione sottomarini dovrebbero essere segnalati al
|
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CSIRT o, se del caso, all'autorità competente. La strategia nazionale per la cibersicurezza dovrebbe, se del caso,
|
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tenere conto della cibersicurezza dei cavi di comunicazione sottomarini e includere una mappatura dei potenziali
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rischi di cibersicurezza e misure di attenuazione per garantire il massimo livello di protezione.
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(98)
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Al fine di salvaguardare la sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione
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elettronica accessibili al pubblico, l'uso delle tecnologie di cifratura, in particolare la cifratura end-to-end, come
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anche concetti di sicurezza incentrati sui dati, quali la cartografia, la segmentazione, la marcatura, la politica di
|
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accesso e la gestione dell'accesso, nonché le decisioni di accesso automatizzato, dovrebbe essere promosso. Ove
|
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necessario, l'uso della cifratura, in particolare la cifratura end-to-end, dovrebbe essere reso obbligatorio per i
|
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fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
|
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pubblico, conformemente ai principi di sicurezza e tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla
|
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progettazione ai fini della presente direttiva. L'uso della cifratura end-to-end dovrebbe essere conciliato con i poteri
|
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degli Stati membri di garantire la tutela della sicurezza pubblica e dei loro interessi essenziali in materia di sicurezza,
|
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nonché di consentire la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati in conformità al diritto
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dell'Unione. Tuttavia, ciò non dovrebbe indebolire la cifratura end-to-end, che è una tecnologia fondamentale per
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un'efficace protezione dei dati, della privacy e della sicurezza delle comunicazioni.
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(99)
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Al fine di salvaguardare la sicurezza, e prevenire abusi e manipolazioni, delle reti pubbliche di comunicazione
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elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, è opportuno promuovere il ricorso a
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standard in materia di inoltro sicuro per garantire l'integrità e la solidità delle funzioni di inoltro in tutto
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l'ecosistema dei fornitori di servizi di accesso a internet.
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(100) Al fine di salvaguardare la funzionalità e l'integrità di internet e promuovere la sicurezza e la resilienza del DNS, i
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portatori di interessi pertinenti, tra cui soggetti del settore privato dell'Unione, fornitori di servizi di comunicazione
|
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elettronica accessibili al pubblico, in particolare fornitori di servizi di accesso a internet e fornitori di motori di
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ricerca online, dovrebbero essere incoraggiati ad adottare una strategia di diversificazione della risoluzione DNS.
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Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di un servizio europeo di risoluzione DNS
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pubblico e sicuro.
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(101) La presente direttiva stabilisce un approccio in più fasi alla segnalazione degli incidenti significativi al fine di trovare
|
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il giusto equilibrio tra, da un lato, una segnalazione rapida che contribuisca ad attenuare la potenziale diffusione di
|
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incidenti e consenta ai soggetti essenziali e importanti di chiedere assistenza e, dall'altro, una segnalazione
|
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approfondita che tragga insegnamenti preziosi dai singoli incidenti e migliori nel tempo la resilienza informatica dei
|
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singoli soggetti e di interi settori. A tale proposito, la presente direttiva dovrebbe includere la segnalazione di
|
||
incidenti che, sulla base di una valutazione iniziale condotta dal soggetto interessato, potrebbero causare gravi
|
||
perturbazioni operative dei servizi o perdite finanziarie per tale soggetto, o interessare altre persone fisiche o
|
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giuridiche causando considerevoli danni materiali o immateriali. Detta valutazione iniziale dovrebbe tenere conto,
|
||
tra l'altro, dei sistemi informatici e di rete interessati, in particolare della loro importanza nella fornitura dei servizi
|
||
del soggetto, della gravità e delle caratteristiche tecniche di una minaccia informatica e delle eventuali vulnerabilità
|
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sottostanti che vengono sfruttate, nonché dell'esperienza del soggetto in caso di incidenti simili. Indicatori quali la
|
||
misura in cui il funzionamento del servizio è interessato, la durata di un incidente o il numero di destinatari dei
|
||
servizi interessati potrebbero svolgere un ruolo importante nel determinare se la perturbazione operativa del
|
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servizio è grave.
|
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(102) Qualora vengano a conoscenza di un incidente significativo, i soggetti essenziali o importanti dovrebbero essere
|
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tenuti a presentare un preallarme senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore. Tale preallarme dovrebbe essere
|
||
seguito da una notifica dell'incidente. I soggetti interessati dovrebbero presentare una notifica dell'incidente senza
|
||
indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, allo
|
||
scopo, in particolare, di aggiornare le informazioni trasmesse nel preallarme e di indicare una valutazione iniziale
|
||
dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di
|
||
compromissione. Una relazione finale dovrebbe essere presentata entro un mese dalla notifica dell'incidente. Il
|
||
preallarme dovrebbe contenere soltanto le informazioni necessarie per informare il CSIRT, o se del caso l'autorità
|
||
competente, dell'incidente significativo e consentire al soggetto interessato di chiedere assistenza, se necessario. Tale
|
||
preallarme dovrebbe indicare, ove opportuno, se l'incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti
|
||
illeciti o malevoli e se è probabile che abbia un impatto transfrontaliero. Gli Stati membri dovrebbero garantire che
|
||
l'obbligo di presentare tale preallarme, o la successiva notifica dell'incidente, non sottragga le risorse del soggetto
|
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notificante alle attività relative alla gestione degli incidenti, che dovrebbero essere considerate prioritarie, per evitare
|
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che gli obblighi di segnalazione degli incidenti sottraggano risorse alla gestione della risposta agli incidenti o
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compromettano altrimenti gli sforzi dei soggetti a tale riguardo. In caso di incidente in corso al momento della
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trasmissione della relazione finale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti interessati forniscano
|
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una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell'incidente
|
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significativo.
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(103) Se del caso, i soggetti essenziali e importanti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo ai destinatari dei loro
|
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servizi le misure o le azioni correttive che possono adottare per attenuare i rischi che derivano da una minaccia
|
||
informatica significativa. Tali soggetti dovrebbero, ove opportuno e in particolare quando è probabile che la
|
||
minaccia informatica significativa si concretizzi, informare i destinatari dei loro servizi anche in merito alla
|
||
minaccia stessa. L'obbligo di informare tali destinatari in merito alle minacce informatiche significative dovrebbe
|
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essere soddisfatto con la massima diligenza possibile, ma non dovrebbe esonerare tali soggetti dall'obbligo di
|
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adottare, a proprie spese, provvedimenti adeguati e immediati per prevenire eventuali minacce di questo tipo o
|
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porvi rimedio e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura ai destinatari dei servizi di tali
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informazioni riguardanti le minacce informatiche significative dovrebbe essere gratuita e avvenire in una lingua
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facilmente comprensibile.
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(104) I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
|
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pubblico dovrebbero attuare la sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e informare i
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destinatari dei loro servizi di minacce informatiche significative e delle misure che questi ultimi possono adottare
|
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per proteggere la sicurezza dei loro dispositivi e delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari
|
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tipi di programmi o tecnologie di cifratura.
|
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(105) Un approccio proattivo alle minacce informatiche è una componente essenziale delle misure di gestione dei rischi di
|
||
cibersicurezza che dovrebbe consentire alle autorità competenti di impedire efficacemente che le minacce
|
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informatiche si trasformino in incidenti che possono causare danni materiali o immateriali considerevoli. A tal fine,
|
||
la notifica di minacce informatiche riveste un'importanza fondamentale. I soggetti sono pertanto incoraggiati a
|
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segnalare su base volontaria le minacce informatiche.
|
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(106) Al fine di semplificare la comunicazione delle informazioni richieste a norma della presente direttiva e di ridurre gli
|
||
oneri amministrativi per i soggetti, gli Stati membri dovrebbero fornire mezzi tecnici quali un punto di ingresso
|
||
unico, sistemi automatizzati, moduli online, interfacce di facile utilizzo, modelli e piattaforme dedicate per l'uso dei
|
||
soggetti, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per
|
||
la comunicazione delle pertinenti informazioni da segnalare. I finanziamenti dell'Unione a sostegno dell'attuazione
|
||
della presente direttiva, in particolare nell'ambito del programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE)
|
||
2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), potrebbero includere il sostegno a punti di ingresso unici.
|
||
Inoltre, i soggetti si trovano spesso in una situazione in cui un particolare incidente, a causa delle sue caratteristiche,
|
||
deve essere segnalato a varie autorità in conseguenza degli obblighi di notifica previsti da vari strumenti giuridici.
|
||
Tali casi creano ulteriori oneri amministrativi e potrebbero anche generare incertezze in merito al formato e alle
|
||
procedure di tali notifiche. Qualora sia istituito un punto di ingresso unico, gli Stati membri sono incoraggiati a
|
||
utilizzare tale punto di ingresso anche per le notifiche degli incidenti di sicurezza previste da altre normative
|
||
dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. L'uso di tale punto di accesso unico per
|
||
la segnalazione di incidenti di sicurezza a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE non
|
||
dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva
|
||
2002/58/CE, in particolare quelle relative all'indipendenza delle autorità ivi menzionate. L'ENISA, in collaborazione
|
||
con il gruppo di cooperazione, dovrebbe elaborare modelli comuni di notifica mediante orientamenti per
|
||
semplificare e razionalizzare le informazioni da segnalare richieste a norma del diritto dell'Unione e ridurre gli oneri
|
||
amministrativi per i soggetti notificanti.
|
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||
(107) Se si sospetta che un incidente sia connesso ad attività criminali gravi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, gli
|
||
Stati membri dovrebbero incoraggiare i soggetti essenziali e importanti, in base alle norme applicabili ai
|
||
procedimenti penali in conformità al diritto dell'Unione, a segnalare alle autorità di contrasto pertinenti gli incidenti
|
||
di cui si sospetta la natura criminale grave. Ove opportuno, e fatte salve le norme in materia di protezione dei dati
|
||
personali applicabili a Europol, è auspicabile che il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) e
|
||
l'ENISA agevolino il coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di contrasto dei diversi Stati membri.
|
||
(21) Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e
|
||
che abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
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(108) In molti casi gli incidenti compromettono i dati personali. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero
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cooperare e scambiarsi informazioni su tutte le questioni pertinenti con le autorità di cui al regolamento (UE)
|
||
2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.
|
||
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||
(109) Il mantenimento di banche dati precise e complete dei dati di registrazione dei nomi di dominio («dati WHOIS») e la
|
||
fornitura di un accesso legittimo a tali dati sono essenziali per garantire la sicurezza, la stabilità e la resilienza del
|
||
DNS, che a sua volta contribuisce a un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l'Unione. A tal fine specifico,
|
||
i registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio
|
||
dovrebbero essere tenuti a trattare alcuni dati necessari a raggiungere tale scopo. Tale trattamento dovrebbe
|
||
costituire un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Il
|
||
suddetto obbligo non pregiudica la possibilità di raccogliere dati di registrazione dei nomi di dominio per altri
|
||
scopi, ad esempio sulla base di accordi contrattuali o di obblighi legali stabiliti in altre normative dell'Unione o
|
||
nazionali. Tale obbligo mira a ottenere una serie completa e accurata di dati di registrazione e non dovrebbe
|
||
comportare la raccolta degli stessi dati più volte. I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che
|
||
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero cooperare tra loro al fine di evitare la
|
||
duplicazione di tale compito.
|
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|
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(110) La disponibilità e la tempestiva accessibilità dei dati di registrazione dei nomi di dominio ai legittimi richiedenti
|
||
l'accesso sono essenziali per la prevenzione e la lotta agli abusi del DNS, nonché per la prevenzione,
|
||
l'individuazione e la risposta agli incidenti. Per legittimo richiedente l'accesso si intende qualsiasi persona fisica o
|
||
giuridica che presenta una richiesta sulla base del diritto dell'Unione o nazionale. Possono comprendere autorità
|
||
competenti a norma della presente direttiva e autorità competenti a norma del diritto dell'Unione o nazionale in
|
||
materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, e CERT o CSIRT. I registri dei nomi di
|
||
dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero essere
|
||
tenuti a consentire l'accesso legittimo a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, necessari ai fini della
|
||
richiesta di accesso, ai legittimi richiedenti l'accesso, in conformità al diritto dell'Unione e nazionale. La richiesta dei
|
||
legittimi richiedenti l'accesso dovrebbe essere corredata di una motivazione che consenta di valutare la necessità di
|
||
accedere ai dati.
|
||
|
||
(111) Al fine di garantire la disponibilità di dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi, i registri dei nomi
|
||
di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dovrebbero raccogliere i dati di
|
||
registrazione dei nomi di dominio e garantirne l'integrità e la disponibilità. In particolare, i registri dei nomi di
|
||
dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero
|
||
stabilire politiche e procedure per raccogliere e mantenere i dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e
|
||
completi, nonché per prevenire e rettificare dati di registrazione inesatti in conformità al diritto dell'Unione in
|
||
materia di protezione dei dati. Tali politiche e procedure dovrebbero tenere conto, nella misura del possibile, delle
|
||
norme elaborate dalle strutture di governance multipartecipativa a livello internazionale. I registri dei nomi di
|
||
dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero
|
||
adottare e attuare procedure proporzionate per verificare i dati di registrazione dei nomi di dominio. Tali procedure
|
||
dovrebbero rispecchiare le migliori prassi utilizzate nel settore e, per quanto possibile, i progressi compiuti nel
|
||
settore dell'identificazione elettronica. Tra gli esempi di procedure di verifica figurano i controlli ex ante effettuati al
|
||
momento della registrazione e i controlli ex post effettuati dopo la registrazione. I registri dei nomi di dominio di
|
||
primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero, in particolare,
|
||
verificare almeno uno degli strumenti di contatto del soggetto che procede alla registrazione.
|
||
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(112) I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio
|
||
dovrebbero essere tenuti a rendere pubblicamente disponibili i dati di registrazione dei nomi di dominio che non
|
||
rientrano nell'ambito di applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, come i dati
|
||
riguardanti le persone giuridiche, in linea con il preambolo del regolamento (UE) 2016/679. Per le persone
|
||
giuridiche, i registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei
|
||
nomi di dominio dovrebbero rendere pubblicamente disponibili almeno il nome del soggetto che procede alla
|
||
registrazione e il numero di telefono di contatto. Anche l'indirizzo di posta elettronica di contatto dovrebbe essere
|
||
pubblicato, a condizione che non contenga dati personali come alias di posta elettronica o account funzionali.
|
||
I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di
|
||
dominio dovrebbero inoltre consentire l'accesso legittimo a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio
|
||
riguardanti le persone fisiche ai legittimi richiedenti l'accesso, in conformità al diritto dell'Unione in materia di
|
||
protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero imporre ai registri dei nomi di dominio di primo livello e ai
|
||
soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di rispondere senza indebito ritardo alle
|
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richieste di divulgazione dei dati di registrazione dei nomi di dominio presentate da legittimi richiedenti l'accesso.
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L 333/102
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I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio
|
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dovrebbero stabilire politiche e procedure per la pubblicazione e la divulgazione dei dati di registrazione, compresi
|
||
accordi sul livello dei servizi, ai fini del trattamento delle richieste di accesso dei legittimi richiedenti l'accesso. Tali
|
||
politiche e procedure dovrebbero tenere conto, nella misura del possibile, di eventuali orientamenti e delle norme
|
||
elaborate dalle strutture di governance multipartecipativa a livello internazionale. La procedura di accesso potrebbe
|
||
comprendere l'uso di un'interfaccia, di un portale o di un altro strumento tecnico per fornire un sistema efficiente
|
||
per la richiesta dei dati di registrazione e l'accesso agli stessi. Al fine di promuovere pratiche armonizzate in tutto il
|
||
mercato interno, la Commissione può, fatte salve le competenze del comitato europeo per la protezione dei dati,
|
||
fornire orientamenti su tali procedure che tengano conto, nella misura del possibile, delle norme elaborate dalle
|
||
strutture di governance multipartecipativa a livello internazionale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché
|
||
tutte le modalità di accesso ai dati di registrazione dei nomi di dominio, a carattere personale e non, siano gratuite.
|
||
|
||
(113) I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere considerati sotto la
|
||
giurisdizione dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Tuttavia, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione
|
||
elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero essere considerati
|
||
sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi. I fornitori di servizi DNS, i registri dei
|
||
nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori
|
||
di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i
|
||
fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di
|
||
ricerca online e di piattaforme di servizi di social network dovrebbero essere considerati sotto la giurisdizione dello
|
||
Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione. Gli enti della pubblica amministrazione
|
||
dovrebbero rientrare nella giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti. Se fornisce servizi o è stabilito in più
|
||
di uno Stato membro, il soggetto dovrebbe rientrare nella giurisdizione separata e concorrente di ciascuno di tali
|
||
Stati membri. Le autorità competenti di tali Stati membri dovrebbero cooperare, prestarsi assistenza reciproca e, ove
|
||
opportuno, condurre azioni comuni di vigilanza. Qualora esercitino la giurisdizione, gli Stati membri non
|
||
dovrebbero imporre misure di esecuzione o comminare sanzioni più di una volta per lo stesso comportamento, in
|
||
linea con il principio del ne bis in idem.
|
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(114) Per tener conto della natura transfrontaliera dei servizi e delle attività dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei
|
||
nomi di dominio di primo livello, dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, dei
|
||
fornitori di servizi di cloud computing, dei fornitori di servizi di data center, dei fornitori di reti di distribuzione dei
|
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contenuti, dei fornitori di servizi gestiti, dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché dei fornitori di mercati
|
||
online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, tali soggetti dovrebbero essere posti
|
||
sotto la giurisdizione di un solo Stato membro. La giurisdizione dovrebbe essere attribuita allo Stato membro in cui
|
||
il soggetto interessato ha lo stabilimento principale nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai fini della presente
|
||
direttiva implica l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo non è
|
||
determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. Il
|
||
rispetto di tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i sistemi informatici e di rete siano situati fisicamente
|
||
in un determinato luogo; la presenza e l'utilizzo dei sistemi in questione non costituiscono di per sé lo stabilimento
|
||
principale e non sono pertanto criteri decisivi per la sua determinazione. Si dovrebbe considerare che lo
|
||
stabilimento principale dovrebbe sia nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate nell'Unione le
|
||
decisioni relative alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma alla sede dell'ammi
|
||
nistrazione centrale dei soggetti nell'Unione. Se non è possibile determinare detto Stato membro o se tali decisioni
|
||
non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe considerare che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui
|
||
sono effettuate le operazioni di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si dovrebbe
|
||
considerare che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il soggetto ha lo stabilimento con il
|
||
maggior numero di dipendenti nell'Unione. Qualora i servizi siano forniti da un gruppo di imprese, si dovrebbe
|
||
considerare lo stabilimento principale dell'impresa controllante come lo stabilimento principale del gruppo di
|
||
imprese.
|
||
|
||
(115) Quando un servizio DNS ricorsivo accessibile al pubblico è offerto da un fornitore di reti pubbliche di
|
||
comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico solo come parte del
|
||
servizio di accesso a internet, il soggetto dovrebbe essere considerato sotto la giurisdizione di tutti gli Stati membri
|
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in cui i suoi servizi sono forniti.
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(116) Qualora un fornitore di servizi DNS, un registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che fornisce
|
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servizi di registrazione dei nomi di dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitori di servizi di
|
||
data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore di servizi gestiti, un fornitore di servizi di
|
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sicurezza gestiti o un fornitore di un mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di
|
||
social network non sia stabilito nell'Unione, ma offra servizi nell'Unione, esso dovrebbe designare un rappresentante
|
||
nell'Unione. Per determinare se tale soggetto stia offrendo servizi nell'Unione, è opportuno verificare se il soggetto
|
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stia progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La semplice accessibilità nell'Unione del sito
|
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web del soggetto o di un intermediario, oppure di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto, o
|
||
l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il soggetto è stabilito, dovrebbe essere
|
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considerata insufficiente per accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta
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abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale lingua, o la menzione
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di clienti o utenti che si trovano nell'Unione, potrebbero evidenziare che il soggetto sta progettando di offrire servizi
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all'interno dell'Unione. Il rappresentante dovrebbe agire a nome del soggetto e le autorità competenti o i CSIRT
|
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dovrebbero poterlo contattare. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto
|
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del soggetto affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva,
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compresa la segnalazione di incidenti.
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(117) Al fine di garantire una panoramica chiara dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei nomi di dominio di primo
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livello, dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, dei fornitori di servizi di cloud
|
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computing, dei fornitori di servizi di data center, dei fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, dei fornitori di
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servizi gestiti, dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché dei fornitori di mercati online, di motori di ricerca
|
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online o di piattaforme di servizi di social network, che offrono servizi nell'Unione rientranti nell'ambito di
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applicazione della presente direttiva, l'ENISA dovrebbe creare e mantenere un registro di tali entità, sulla base delle
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informazioni ricevute dagli Stati membri, se del caso attraverso i meccanismi nazionali istituiti per la loro
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registrazione. I punti di contatto unici dovrebbero trasmettere all'ENISA le informazioni ed eventuali modifiche
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apportate. Al fine di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni che dovrebbero essere incluse in
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tale registro, gli Stati membri possono trasmettere all'ENISA le informazioni su tali soggetti disponibili in qualsiasi
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registro nazionale. L'ENISA e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per agevolare l'interoperabilità di tali
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registri, garantendo nel contempo la protezione delle informazioni riservate o classificate. L'ENISA dovrebbe
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istituire adeguati protocolli di classificazione e gestione delle informazioni per garantire la sicurezza e la
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riservatezza delle informazioni divulgate e limitare l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione di dette informazioni
|
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agli utenti destinatari.
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(118) Qualora informazioni classificate in conformità al diritto nazionale o dell'Unione siano scambiate, comunicate o
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altrimenti condivise a norma della presente direttiva, dovrebbero essere applicate le corrispondenti norme sulla
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gestione delle informazioni classificate. Inoltre, l'ENISA dovrebbe predisporre l'infrastruttura, le procedure e le
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norme per il trattamento delle informazioni sensibili e classificate in conformità alle norme di sicurezza applicabili
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alla protezione delle informazioni classificate dell'UE.
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(119) Di fronte a minacce informatiche che si fanno sempre più complesse e sofisticate, la validità delle misure di
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rilevamento e prevenzione dipende in larga misura da una costante condivisione tra i soggetti di informazioni di
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intelligence relative alle minacce e alle vulnerabilità. La condivisione delle informazioni contribuisce a una maggiore
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consapevolezza delle minacce informatiche che, a sua volta, accresce la capacità dei soggetti di impedire che tali
|
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minacce si trasformino in incidenti e consente ai soggetti di arginare in maniera più efficace gli effetti degli incidenti
|
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e di riprendersi in modo più efficiente. In assenza di orientamenti a livello dell'Unione, diversi fattori, tra cui in
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particolare l'incertezza sulla compatibilità con le norme in materia di concorrenza e responsabilità, sembrano aver
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ostacolato tale condivisione delle informazioni di intelligence.
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(120) È quindi opportuno che i soggetti siano incoraggiati e assistiti dagli Stati membri al fine di sfruttare collettivamente,
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sul piano strategico, tattico e operativo, le conoscenze e le esperienze pratiche che hanno acquisito a livello
|
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individuale al fine di accrescere le loro capacità di prevenire e rilevare adeguatamente gli incidenti, riprendersi da
|
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essi, rispondervi o mitigarne gli impatti. È pertanto necessario consentire la creazione a livello dell'Unione di
|
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accordi volontari di condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza. A tal fine, gli Stati membri
|
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dovrebbero sostenere e incoraggiare attivamente anche i soggetti quali i soggetti che forniscono servizi di
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cibersicurezza e di ricerca, nonché i soggetti pertinenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente
|
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direttiva, a partecipare a tali accordi di condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza. Tali accordi
|
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dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di protezione dei dati.
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(121) Il trattamento dei dati personali, nella misura necessaria e proporzionata al fine di garantire la sicurezza dei sistemi
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informatici e di rete da parte di soggetti essenziali e importanti, potrebbe essere considerato lecito in virtù del fatto
|
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che tale trattamento è conforme a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento, conformemente ai
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requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.
|
||
Il trattamento dei dati personali potrebbe essere necessario anche per i legittimi interessi perseguiti dai soggetti
|
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essenziali e importanti, nonché dai fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza che agiscono per conto di tali
|
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soggetti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora tale
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trattamento sia necessario per accordi di condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza o per la
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notifica volontaria di informazioni pertinenti a norma della presente direttiva. Le misure relative alla prevenzione, al
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rilevamento, all'individuazione, al contenimento e all'analisi degli incidenti e alla risposta agli stessi, le misure di
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sensibilizzazione in relazione a specifiche minacce informatiche, lo scambio di informazioni nel contesto della
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risoluzione e della divulgazione coordinata delle vulnerabilità, lo scambio volontario di informazioni su tali
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incidenti, sulle minacce informatiche e sulle vulnerabilità, sugli indicatori di compromissione, sulle tattiche, sulle
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tecniche e le procedure, sugli allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti di configurazione potrebbero richiedere il
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trattamento di talune categorie di dati personali, quali indirizzi IP, localizzatori uniformi di risorse (URL), nomi di
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dominio, indirizzi di posta elettronica e, laddove rivelino dati personali, marcature temporali. Il trattamento dei dati
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personali da parte delle autorità competenti, dei punti di contatto unici e dei CSIRT potrebbe costituire un obbligo
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legale o essere considerato necessario per svolgere un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
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pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), e
|
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dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, o per perseguire un interesse legittimo dei soggetti
|
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essenziali e importanti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. Inoltre, il diritto nazionale
|
||
potrebbe stabilire norme che consentano alle autorità competenti, ai punti di contatto unici e ai CSIRT, nella misura
|
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necessaria e proporzionata al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di rete dei soggetti essenziali e
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importanti, di trattare categorie particolari di dati personali conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE)
|
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2016/679, in particolare prevedendo misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti e gli interessi fondamentali
|
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delle persone fisiche, comprese limitazioni tecniche al riutilizzo di tali dati e l'uso di misure all'avanguardia in
|
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materia di sicurezza e di tutela della vita privata, quali la pseudonimizzazione o la cifratura qualora
|
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l'anonimizzazione possa incidere significativamente sulla finalità perseguita.
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(122) Al fine di rafforzare i poteri e le misure di vigilanza che contribuiscono a garantire l'effettiva conformità, la presente
|
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direttiva dovrebbe prevedere un elenco minimo di misure e mezzi di vigilanza attraverso i quali le autorità
|
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competenti possono vigilare sui soggetti essenziali e importanti. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire una
|
||
differenziazione del regime di vigilanza tra i soggetti essenziali e i soggetti importanti al fine di garantire un giusto
|
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equilibrio degli obblighi per tali soggetti e per le autorità competenti. Pertanto, i soggetti essenziali dovrebbero
|
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essere sottoposti a un regime di vigilanza completo, ex ante ed ex post, mentre i soggetti importanti dovrebbero
|
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essere sottoposti a un regime di vigilanza leggero, solo ex post. I soggetti importanti non dovrebbero quindi essere
|
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tenuti a documentare sistematicamente il rispetto delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza, mentre le
|
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autorità competenti dovrebbero attuare un approccio ex post reattivo alla vigilanza e, di conseguenza, non
|
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dovrebbero avere un obbligo generale di vigilanza su tali soggetti. La vigilanza ex post di soggetti importanti può
|
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essere innescata da elementi di prova, indicazioni o informazioni portati all'attenzione delle autorità competenti che
|
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tali autorità ritengono suggerire possibili violazioni della presente direttiva. Ad esempio, tali elementi di prova,
|
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indicazioni o informazioni potrebbero essere del tipo fornito alle autorità competenti da altre autorità, soggetti,
|
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cittadini, media o altre fonti o informazioni disponibili al pubblico, o emergere nel corso di altre attività svolte dalle
|
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autorità competenti nell'adempimento dei loro compiti.
|
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(123) L'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte delle autorità competenti non dovrebbe ostacolare inutilmente le
|
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attività commerciali del soggetto interessato. Nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei
|
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soggetti essenziali, tra cui lo svolgimento di ispezioni in loco e la vigilanza a distanza, le indagini sui casi di
|
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violazione della presente direttiva e lo svolgimento di audit sulla sicurezza o scansioni di sicurezza, le autorità
|
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competenti dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle attività commerciali del soggetto interessato.
|
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(124) Nell'esercizio della vigilanza ex ante, le autorità competenti dovrebbero poter decidere in modo proporzionato
|
||
l'ordine di priorità nel ricorso alle misure e ai mezzi di vigilanza a loro disposizione. Ciò implica che le autorità
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competenti possano decidere l'ordine di priorità sulla base di metodologie di vigilanza che dovrebbero seguire un
|
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approccio basato sui rischi. Più specificamente, tali metodologie potrebbero includere criteri o parametri di
|
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riferimento per la classificazione dei soggetti essenziali in categorie di rischio e corrispondenti misure e mezzi di
|
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vigilanza raccomandati per categoria di rischio, quali l'uso, la frequenza o il tipo di ispezioni in loco, audit sulla
|
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sicurezza mirati o scansioni di sicurezza, il tipo di informazioni da richiedere e il livello di dettaglio di tali
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informazioni. Tali metodologie di vigilanza potrebbero inoltre essere corredate da programmi di lavoro ed essere
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valutate e riesaminate periodicamente, anche per quanto riguarda aspetti quali l'assegnazione e il fabbisogno di
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risorse. In relazione agli enti della pubblica amministrazione, i poteri di vigilanza dovrebbero essere esercitati in
|
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linea con i quadri legislativi e istituzionali nazionali.
|
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(125) Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché i loro compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti
|
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essenziali e importanti siano svolti da professionisti formati, che dovrebbero disporre delle competenze necessarie
|
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per svolgere tali compiti, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di ispezioni in loco e la vigilanza a
|
||
distanza, compresa l'individuazione di carenze nelle banche dati, nell'hardware, nei firewall, nella cifratura e nelle
|
||
reti. Tali ispezioni e tale supervisione dovrebbero essere condotte in modo obiettivo.
|
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||
(126) In casi debitamente giustificati in cui sia a conoscenza di una minaccia informatica significativa o di un rischio
|
||
imminente, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di adottare decisioni di esecuzione immediata al fine di
|
||
prevenire un incidente o di rispondervi.
|
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||
(127) Al fine di rendere efficace l'esecuzione, è opportuno stabilire un elenco minimo di competenze di esecuzione che
|
||
possono essere esercitate in caso di violazione delle misure di gestione e segnalazione dei rischi di cibersicurezza
|
||
previsti dalla presente direttiva, istituendo un quadro chiaro e coerente per tali misure di esecuzione in tutta
|
||
l'Unione. Occorre tenere debitamente conto della natura, della gravità e della durata del danno materiale o
|
||
immateriale causato, del carattere doloso o colposo della violazione della presente direttiva, delle azioni intraprese
|
||
per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale, del grado di responsabilità o di eventuali violazioni
|
||
precedenti pertinenti, del grado di cooperazione con l'autorità competente e di qualsiasi altro fattore aggravante o
|
||
attenuante. Le misure di esecuzione, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbero essere
|
||
proporzionate e la loro imposizione dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei
|
||
principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), inclusi il
|
||
diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
|
||
|
||
(128) La presente direttiva non impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità penale o civile delle persone fisiche
|
||
incaricate di garantire la conformità di un soggetto alla presente direttiva per i danni subiti da terzi a seguito di una
|
||
violazione della stessa.
|
||
|
||
(129) Al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva, ciascuna autorità
|
||
competente dovrebbe avere il potere di imporre o chiedere l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie.
|
||
|
||
(130) Qualora una sanzione amministrativa pecuniaria sia comminata a un soggetto essenziale o importante che è
|
||
un'impresa, quest'ultima dovrebbe essere intesa quale impresa conformemente agli articoli 101 e 102 TFUE a tali
|
||
fini. Qualora una sanzione amministrativa pecuniaria sia comminata a una persona che non sia impresa, l'autorità
|
||
competente dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione
|
||
economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Dovrebbe spettare agli Stati
|
||
membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative
|
||
pecuniarie. L'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria non pregiudica l'applicazione di altri poteri da
|
||
parte delle autorità competenti o di altre sanzioni previste dalle norme nazionali di recepimento della presente
|
||
direttiva.
|
||
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||
(131) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le norme relative alle sanzioni penali in caso di violazione delle norme
|
||
nazionali di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per le violazioni di tali
|
||
norme nazionali e delle relative sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del
|
||
ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
|
||
|
||
(132) Qualora la presente direttiva non armonizzi le sanzioni amministrative o ove necessario in altri casi, ad esempio in
|
||
caso di violazione grave degli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che
|
||
preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, e se esse siano penali o
|
||
amministrative, dovrebbe essere determinata dalla legislazione nazionale.
|
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(133) Al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia e il carattere dissuasivo delle misure di esecuzione applicabili alle
|
||
violazioni della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di sospendere
|
||
temporaneamente o di richiedere la sospensione temporanea di una certificazione o di un'autorizzazione relativa a
|
||
una parte o alla totalità dei servizi pertinenti forniti o dalle attività effettuate da un soggetto essenziale e richiedere
|
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l’imposizione di un divieto temporaneo all'esercizio di funzioni dirigenziali da parte di qualsiasi persona fisica che
|
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svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale. Data la loro gravità e
|
||
l'impatto sulle attività dei soggetti e, in ultima analisi, sugli utenti, tali sospensioni o divieti temporanei dovrebbero
|
||
essere applicati solo in proporzione alla gravità della violazione e tenendo conto delle circostanze di ciascun singolo
|
||
caso, tra cui il carattere doloso o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa per prevenire o attenuare il
|
||
danno materiale o immateriale Tali sospensioni o divieti temporanei dovrebbero essere applicati solo come ultima
|
||
ratio, vale a dire solo una volta esaurite le altre pertinenti misure di esecuzione previste dalla presente direttiva, e
|
||
solo fino a quando il soggetto interessato non adotti le misure necessarie per rimediare alle carenze o per
|
||
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità competente per cui tali sospensioni o divieti temporanei sono stati
|
||
applicati. L'imposizione di tali sospensioni o i divieti temporanei dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali
|
||
appropriate in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi il diritto a un ricorso
|
||
effettivo e ad un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
|
||
|
||
(134) Al fine di garantire l'adempimento, da parte dei soggetti, degli obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri
|
||
dovrebbero cooperare e prestarsi reciproca assistenza per quanto riguarda le misure di vigilanza e di applicazione, in
|
||
particolare quando un soggetto fornisce servizi in più di uno Stato membro o quando i suoi sistemi informatici e di
|
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rete sono situati in uno Stato membro diverso da quello in cui presta servizi. Nel fornire assistenza, l'autorità
|
||
competente interpellata dovrebbe adottare misure di vigilanza o di esecuzione conformemente al diritto nazionale.
|
||
Onde garantire il buon funzionamento dell'assistenza reciproca ai sensi della presente direttiva, le autorità
|
||
competenti dovrebbero avvalersi del gruppo di cooperazione quale forum per esaminare i singoli casi e le richieste
|
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di assistenza.
|
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(135) Al fine di garantire una vigilanza e un'esecuzione efficaci, in particolare quando la situazione ha una dimensione
|
||
transfrontaliera, gli Stati membri che hanno ricevuto una richiesta di assistenza reciproca dovrebbero, nei limiti di
|
||
tale richiesta, adottare misure di vigilanza e di esecuzione adeguate in relazione al soggetto oggetto di tale richiesta,
|
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e che fornisce servizi o che dispone di sistemi informatici e di una rete sul territorio di tale Stato membro.
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(136) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di controllo nel
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quadro del regolamento (UE) 2016/679 per far fronte alle violazioni della presente direttiva relative ai dati personali.
|
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(137) La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire un elevato livello di responsabilità per le misure di gestione dei
|
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rischi di cibersicurezza e gli obblighi di segnalazione a livello di soggetti essenziali e importanti. Pertanto, gli organi
|
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di gestione dei soggetti essenziali e importanti dovrebbero approvare le misure di gestione dei rischi di
|
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cibersicurezza e sorvegliarne l'attuazione.
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||
(138) Al fine di garantire un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione sulla base della presente direttiva,
|
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conformemente all'articolo 290 TFUE alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti per
|
||
quanto riguarda l'integrazione della presente direttiva specificando quali categorie di soggetti essenziali e importanti
|
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debbano essere tenute ad utilizzare determinati prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati o ad ottenere un
|
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certificato nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. È di particolare importanza che
|
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durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei
|
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principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di
|
||
garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio
|
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ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno
|
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sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali
|
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atti delegati.
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(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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L 333/107
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(139) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla
|
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Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del
|
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gruppo di cooperazione e i requisiti tecnici e metodologici nonché settoriali relativi alle misure di gestione del
|
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rischio di cibersicurezza, e per specificare ulteriormente il tipo di informazioni, il formato e la procedura degli
|
||
incidenti, delle minacce informatiche e delle notifiche quasi assenti e delle comunicazioni significative relative a
|
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minacce informatiche, nonché i casi in cui un incidente deve essere considerato significativo. È altresì opportuno
|
||
che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
|
||
Consiglio (23).
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(140) È opportuno che la Commissione riesamini la presente direttiva a scadenze regolari, dopo aver consultato le parti
|
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interessate, in particolare al fine valutare se sia opportuno proporre modifiche alla luce dei cambiamenti delle
|
||
condizioni sociali, politiche, tecnologiche o del mercato. Nel quadro di tali riesami, la Commissione dovrebbe
|
||
valutare la pertinenza delle dimensioni dei soggetti interessati, e i settori, dei sottosettori e dei tipi di soggetto di cui
|
||
agli allegati della presente direttiva ai fini del funzionamento dell'economia e della società per quanto riguarda la
|
||
cibersicurezza. La Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se i fornitori, che ricadono nell'ambito di applicazione
|
||
della presente direttiva, designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del
|
||
regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) possano essere identificati come soggetti
|
||
essenziali ai sensi della presente direttiva.
|
||
|
||
(141) La presente direttiva istituisce nuovi compiti per l'ENISA, rafforzando in tal modo il suo ruolo, e potrebbe anche
|
||
portare l'ENISA a dover svolgere i suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/881 a un livello più alto di
|
||
prima. Al fine di garantire che l'ENISA disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere le funzioni
|
||
esistenti e nuove, nonché per soddisfare eventuali livelli più elevati di esecuzione di tali funzioni derivanti dal suo
|
||
ruolo rafforzato, il suo bilancio dovrebbe essere aumentato di conseguenza. Inoltre, al fine di garantire un uso
|
||
efficiente delle risorse, all'ENISA dovrebbe essere data maggiore flessibilità nel modo in cui è in grado di assegnare
|
||
risorse internamente, in modo che possa svolgere i suoi compiti e soddisfare le aspettative in modo efficace.
|
||
|
||
(142) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza
|
||
nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti
|
||
dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di
|
||
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
|
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necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
|
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articolo.
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||
(143) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto
|
||
al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto alla
|
||
proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa.
|
||
Il diritto a un ricorso effettivo si estende ai destinatari di servizi forniti da soggetti essenziali e importanti. La presente
|
||
direttiva dovrebbe essere attuata in conformità a tali diritti e principi.
|
||
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||
(144) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
|
||
Consiglio (25), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 marzo
|
||
2021 (26),
|
||
(23) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
|
||
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
|
||
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
|
||
(24) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi
|
||
digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
|
||
(25) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
|
||
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera
|
||
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
|
||
pag. 39).
|
||
(26) GU C 183 dell'11.5.2021, pag. 3.
|
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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CAPO I
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DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1
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Oggetto e ambito di applicazione
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1.
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La presente direttiva stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione in
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modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.
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2.
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A tal fine, la presente direttiva stabilisce:
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a) obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali in materia di cibersicurezza e di designare o
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creare autorità nazionali competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici in materia di
|
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sicurezza (punti di contatto unici) e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT);
|
||
b) misure in materia di gestione dei rischi di cibersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui
|
||
all'allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557;
|
||
c) norme e obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza;
|
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d) obblighi in materia di vigilanza ed esecuzione per gli Stati membri.
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Articolo 2
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Ambito di applicazione
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1.
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La presente direttiva si applica ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui all'allegato I o II che sono considerati
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medie imprese ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che superano i
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||
massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività
|
||
all'interno dell'Unione.
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||
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione non si applica ai fini della presente direttiva.
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2.
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||
La presente direttiva si applica anche ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, delle tipologie di cui
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all'allegato I o II qualora:
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a) i servizi siano forniti da:
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i)
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fornitori di reti di comunicazione elettroniche pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
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pubblico;
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ii) prestatore di servizi di fiducia;
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||
iii) registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
|
||
b) il soggetto sia l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività
|
||
sociali o economiche fondamentali;
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||
c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica,
|
||
l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
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||
d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in
|
||
particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
|
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e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale regionale per quel particolare settore
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o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nello Stato membro;
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f) il soggetto è un ente della pubblica amministrazione:
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i) dell'amministrazione centrale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; o
|
||
ii) a livello regionale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale che, a seguito di una
|
||
valutazione basata sul rischio, fornisce servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su
|
||
attività sociali o economiche critiche.
|
||
3.
|
||
La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, identificati come soggetti critici
|
||
ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.
|
||
4.
|
||
La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che forniscono servizi di
|
||
registrazione dei nomi di dominio.
|
||
5.
|
||
|
||
Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:
|
||
|
||
a) enti della pubblica amministrazione a livello locale;
|
||
b) istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche.
|
||
6.
|
||
La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il
|
||
loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il
|
||
mantenimento dell'ordine pubblico.
|
||
7.
|
||
La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori
|
||
della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini,
|
||
l'accertamento e il perseguimento dei reati.
|
||
8.
|
||
Gli Stati membri possono esentare soggetti specifici che svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della
|
||
pubblica sicurezza, della difesa o del contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di
|
||
reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 7 del presente
|
||
articolo, dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 o all'articolo 23 per quanto riguarda tali attività o servizi. In tali
|
||
casi, le misure di vigilanza e di applicazione di cui al capo VII non si applicano in relazione a tali attività o servizi specifici.
|
||
Qualora i soggetti svolgano attività o prestino servizi esclusivamente del tipo di cui al presente paragrafo, gli Stati membri
|
||
possono anche decidere di esentare tali enti dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 27.
|
||
9.
|
||
|
||
I paragrafi 7 e 8 non si applicano quando un soggetto agisce in qualità di prestatore di servizi fiduciari.
|
||
|
||
10.
|
||
La presente direttiva non si applica ai soggetti che gli Stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione del
|
||
regolamento (UE) 2022/2554 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.
|
||
11.
|
||
Gli obblighi stabiliti nella presente direttiva non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia
|
||
contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
|
||
12.
|
||
La presente direttiva si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, le direttive
|
||
2011/93/UE (27) e 2013/40/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2557.
|
||
13.
|
||
Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale
|
||
quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti conformemente
|
||
alla presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le
|
||
informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni
|
||
tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali di soggetti interessati.
|
||
(27) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
|
||
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
|
||
(GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
|
||
(28) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di
|
||
informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
|
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||
14.
|
||
I soggetti, le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT trattano i dati personali nella misura necessaria
|
||
ai fini della presente direttiva e conformemente al regolamento (UE) 2016/679, in particolare tale trattamento si basa
|
||
sull'articolo 6 dello stesso.
|
||
Il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione
|
||
elettronica o dei fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della
|
||
legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione in materia di riservatezza,
|
||
segnatamente la direttiva 2002/58/CE.
|
||
|
||
Articolo 3
|
||
Soggetti essenziali e importanti
|
||
1.
|
||
|
||
Ai fini della presente direttiva, sono considerati soggetti essenziali i seguenti:
|
||
|
||
a) soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
|
||
della raccomandazione 2003/361/CE;
|
||
b) prestatori di servizi fiduciari qualificati e registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché prestatori di servizi DNS,
|
||
indipendentemente dalle loro dimensioni;
|
||
c) fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
|
||
che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
|
||
d) i soggetti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), punto i);
|
||
e) qualsiasi altro soggetto di cui all'allegato I o II che uno Stato membro identifica come soggetti essenziali ai sensi
|
||
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
|
||
f) soggetti identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della
|
||
presente direttiva;
|
||
g) se lo Stato membro lo prevede, i soggetti che tale Stato membro ha identificato prima del 16 gennaio 2023 come
|
||
operatori di servizi essenziali a norma della direttiva (UE) 2016/1148 o del diritto nazionale.
|
||
2.
|
||
Ai fini della presente direttiva, sono considerati soggetti importanti i soggetti di una tipologia elencata negli allegati I
|
||
o II che non sono considerati soggetti essenziali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Ciò comprende soggetti
|
||
identificati dagli Stati membri come soggetti importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
|
||
3.
|
||
Entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri definiscono un elenco dei soggetti essenziali ed importanti nonché dei
|
||
soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. Successivamente, gli Stati membri riesaminano
|
||
l'elenco periodicamente, almeno ogni due anni e, se opportuno, lo aggiornano.
|
||
4.
|
||
Ai fini della compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 3, gli Stati membri impongono alle entità di cui a tale
|
||
paragrafo di presentare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti:
|
||
a) il proprio nome;
|
||
b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono;
|
||
c) se del caso, i settori e sottosettori pertinenti di cui all'allegato I o II; e
|
||
d) se del caso, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della
|
||
presente direttiva.
|
||
I soggetti di cui al paragrafo 3 notificano tempestivamente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del
|
||
primo comma del presente paragrafo e in ogni caso entro due settimane dalla data della modifica.
|
||
La Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), fornisce senza indebito ritardo
|
||
orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui al presente paragrafo.
|
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||
Gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano alle entità di registrarsi.
|
||
5.
|
||
|
||
Entro il 17 aprile 2025 e successivamente ogni due anni, le autorità competenti notificano:
|
||
|
||
a) alla Commissione e al gruppo di coordinamento, il numero dei soggetti essenziali e importanti elencati ai sensi del
|
||
paragrafo 3 per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato I o II; e
|
||
b) alla Commissione informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e importanti individuati ai sensi
|
||
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), sul settore e il sottosettore di cui all'allegato I o II cui appartengono, sul
|
||
tipo di servizio che forniscono e sulla fornitura, tra quelli stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), ai sensi
|
||
dei quali sono stati individuati.
|
||
6.
|
||
Sino al 17 aprile 2025 e su richiesta della Commissione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione i nomi
|
||
dei soggetti essenziali e importanti di cui al paragrafo 5, lettera b).
|
||
|
||
Articolo 4
|
||
Atti giuridici settoriali dell'Unione
|
||
1.
|
||
Qualora gli atti giuridici settoriali dell'Unione facciano obbligo ai soggetti essenziali o importanti di adottare misure di
|
||
gestione dei rischi di cibersicurezza o di notificare gli incidenti significativi, nella misura in cui gli effetti di tali obblighi
|
||
siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui alla presente direttiva, a tali soggetti non si applicano le pertinenti
|
||
disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla vigilanza e all'esecuzione di cui al capo VII.
|
||
Qualora gli atti giuridici settoriali dell'Unione non contemplino tutti i soggetti di un settore specifico che rientra
|
||
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva continuano ad
|
||
applicarsi ai soggetti non contemplati da tali atti giuridici settoriali dell’Unione.
|
||
2.
|
||
I requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati di effetto equivalente agli obblighi stabiliti dalla
|
||
presente direttiva qualora:
|
||
a) gli effetti delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza siano almeno equivalenti a quelli delle misure di cui
|
||
all'articolo 21, paragrafi 1 e 2; oppure
|
||
b) l'atto giuridico settoriale dell'Unione preveda l'accesso immediato, se del caso automatico e diretto, alle notifiche degli
|
||
incidenti da parte dei CSIRT, delle autorità competenti o dei punti di contatto unici a norma della presente direttiva e
|
||
qualora gli obblighi di notifica degli incidenti significativi abbiano un effetto almeno equivalente a quelli di cui
|
||
all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva.
|
||
3.
|
||
La Commissione, entro il 17 luglio 2023, fornisce orientamenti che chiariscano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La
|
||
Commissione rivede tali orientamenti periodicamente. Nella preparazione di detti orientamenti, la Commissione tiene
|
||
conto delle osservazioni del gruppo di cooperazione e dell'ENISA.
|
||
|
||
Articolo 5
|
||
Armonizzazione minima
|
||
La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni che garantiscano un livello più
|
||
elevato di cibersicurezza, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal
|
||
diritto dell’Unione.
|
||
|
||
Articolo 6
|
||
Definizioni
|
||
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
|
||
1)
|
||
|
||
«sistema informatico e di rete»:
|
||
a) una rete di comunicazione elettronica quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972;
|
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||
b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base a un
|
||
programma, un'elaborazione automatica di dati digitali; o
|
||
c) i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo degli elementi di cui alle lettere a) e b), ai fini del
|
||
loro funzionamento, del loro uso, della loro protezione e della loro manutenzione;
|
||
2)
|
||
|
||
«sicurezza dei sistemi informatici e di rete»: la capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, con un determinato
|
||
livello di confidenza, agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la
|
||
riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informatici e di rete o
|
||
accessibili attraverso di essi;
|
||
|
||
3)
|
||
|
||
«cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;
|
||
|
||
4)
|
||
|
||
«strategia nazionale per la cibersicurezza»: un quadro coerente di uno Stato membro che prevede priorità e obiettivi
|
||
strategici in materia di cibersicurezza e la governance per il loro conseguimento in tale Stato membro;
|
||
|
||
5)
|
||
|
||
«quasi incidente»: un evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la
|
||
riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili
|
||
attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato;
|
||
|
||
6)
|
||
|
||
«incidente»: un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati,
|
||
trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;
|
||
|
||
7)
|
||
|
||
«incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di
|
||
uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri;
|
||
|
||
8)
|
||
|
||
«gestione degli incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a
|
||
rispondervi e riprendersi da esso;
|
||
|
||
9)
|
||
|
||
«rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; è espresso come combinazione dell'entità di
|
||
tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi;
|
||
|
||
10) «minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE)
|
||
2019/881;
|
||
11) «minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume
|
||
possa avere un grave impatto sui sistemi informatici e di rete di un soggetto o degli utenti di tali servizi del soggetto
|
||
causando perdite materiali o immateriali considerevoli;
|
||
12) «prodotto TIC»: un prodotto TIC quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;
|
||
13) «servizio TIC»: un servizio TIC quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881;
|
||
14) «processo TIC»: un processo TIC quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881;
|
||
15) «vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da
|
||
una minaccia informatica;
|
||
16) «norma»: una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
|
||
europeo e del Consiglio (29);
|
||
17) «specifica tecnica»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
|
||
(29) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
|
||
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
|
||
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE
|
||
del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
|
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L 333/113
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18) «punto di interscambio internet»: un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di più di due reti
|
||
indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce
|
||
interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia
|
||
di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo né altera o interferisce altrimenti con
|
||
tale traffico;
|
||
19) «sistema dei nomi di dominio» o «DNS»: un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di
|
||
servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di inoltro e connettività
|
||
di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse;
|
||
20) «fornitore di servizi DNS»: un soggetto che fornisce:
|
||
a) servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet; o
|
||
b) servizi di risoluzione dei nomi di dominio autorevoli per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi
|
||
radice;
|
||
21) «registro dei nomi di dominio di primo livello» o «registro dei nomi TLD»: un soggetto cui è stato delegato uno
|
||
specifico dominio di primo livello (TLD) e che è responsabile dell'amministrazione di tale TLD, compresa la
|
||
registrazione dei nomi di dominio sotto tale TLD, e del funzionamento tecnico di tale TLD, compresi il
|
||
funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona TLD tra i
|
||
server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia
|
||
esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi TLD sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso
|
||
proprio;
|
||
22) «soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di
|
||
registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy;
|
||
23) «servizio digitale»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
|
||
Parlamento europeo e del Consiglio (30);
|
||
24) «servizio fiduciario»: un servizio fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014;
|
||
25) «prestatore di servizi fiduciari»: un prestatore di servizi fiduciari quale definito all'articolo 3, punto 19), del
|
||
regolamento (UE) n. 910/2014;
|
||
26) «servizio fiduciario qualificato»: un servizio fiduciario qualificato quale definito all'articolo 3, punto 17), del
|
||
regolamento (UE) n. 910/2014;
|
||
27) «prestatore di servizi fiduciari qualificato»: un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all'articolo 3,
|
||
punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;
|
||
28) «mercato online»: un mercato online quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento
|
||
europeo e del Consiglio (31);
|
||
29) «motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE)
|
||
2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
|
||
30) «servizio di cloud computing»: un servizio digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed
|
||
elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono
|
||
distribuite in varie ubicazioni.
|
||
(30) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione
|
||
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015,
|
||
pag. 1).
|
||
(31) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle
|
||
imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive
|
||
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
|
||
europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
|
||
(32) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli
|
||
utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
|
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31) «servizio di data center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare, interconnettere
|
||
e far funzionare in modo centralizzato apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione,
|
||
elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il
|
||
controllo ambientale;
|
||
32) «rete di distribuzione dei contenuti (content delivery network)»: una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di
|
||
garantire l'elevata disponibilità, l'accessibilità o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di
|
||
internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;
|
||
33) «piattaforma di servizi di social network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto,
|
||
condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post,
|
||
video e raccomandazioni;
|
||
34) «rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un
|
||
fornitore di servizi DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di
|
||
dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di
|
||
distribuzione dei contenuti, un fornitore di servizi gestiti, un fornitore di servizi di sicurezza gestiti, o un fornitore di
|
||
mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di social network che non è stabilito
|
||
nell'Unione, a cui l'autorità nazionale competente o un CSIRT può rivolgersi in luogo del soggetto per quanto
|
||
riguarda gli obblighi di quest'ultimo a norma della presente direttiva;
|
||
35) «ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al
|
||
diritto nazionale, che non comprende la magistratura, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:
|
||
a) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
|
||
b) è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire a nome di un altro soggetto dotato di personalità
|
||
giuridica;
|
||
c) è finanziato in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico, la sua
|
||
gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di
|
||
direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o da altri
|
||
organismi di diritto pubblico;
|
||
d) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che
|
||
incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali;
|
||
36) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete pubblica di comunicazione elettronica quale definita
|
||
all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972;
|
||
37) «servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all'articolo 2,
|
||
punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
|
||
38) «soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale
|
||
applicabile nel suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a
|
||
obblighi;
|
||
39) «fornitore di servizi gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o
|
||
alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informatico e di rete,
|
||
tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza;
|
||
40) «fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di servizi di sicurezza gestiti che svolge o fornisce assistenza per
|
||
attività relative alla gestione dei rischi di cibersicurezza;
|
||
41) «organismo di ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca applicata o di
|
||
sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti
|
||
di istruzione.
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CAPO II
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||
QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA
|
||
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Articolo 7
|
||
Strategia nazionale per la cibersicurezza
|
||
1.
|
||
Ogni Stato membro adotta una strategia nazionale per la cibersicurezza che prevede gli obiettivi strategici e le risorse
|
||
necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello
|
||
elevato di cibersicurezza. La strategia nazionale per la cibersicurezza comprende:
|
||
a) gli obiettivi e le priorità della strategia per la cibersicurezza dello Stato membro, che riguardano in particolare i settori di
|
||
cui agli allegati I e II;
|
||
b) un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo,
|
||
comprendente le misure strategiche di cui al paragrafo 2;
|
||
c) un quadro di governance che chiarisca i ruoli e le responsabilità dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, a
|
||
sostegno della cooperazione e del coordinamento a livello nazionale tra le autorità competenti, i punti di contatto unici
|
||
e i CSIRT ai sensi della presente direttiva, nonché il coordinamento e la cooperazione tra tali organismi e le autorità
|
||
competenti ai sensi degli atti giuridici settoriali dell'Unione;
|
||
d) un meccanismo per individuare le risorse e una valutazione dei rischi nello Stato membro in questione;
|
||
e) l'individuazione delle misure volte a garantire la preparazione e la risposta agli incidenti e il successivo recupero dagli
|
||
stessi, inclusa la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
|
||
f) un elenco delle diverse autorità e dei diversi portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale per la
|
||
cibersicurezza;
|
||
g) un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti a norma della presente direttiva
|
||
e le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi,
|
||
le minacce e gli incidenti sia informatici che non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza, se del caso;
|
||
h) un piano, comprendente le misure necessarie, per aumentare livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia
|
||
di cibersicurezza.
|
||
2.
|
||
Nell'ambito della strategia nazionale per la cibersicurezza, gli Stati membri adottano in particolare misure strategiche
|
||
riguardanti:
|
||
a) la cibersicurezza nella catena di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi TIC utilizzati da soggetti per la fornitura
|
||
dei loro servizi;
|
||
b) l'inclusione e la definizione di requisiti concernenti la cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC negli appalti pubblici,
|
||
compresi i requisiti relativi alla certificazione della cibersicurezza, alla cifratura e l'utilizzo di prodotti di cibersicurezza
|
||
open source;
|
||
c) la gestione delle vulnerabilità, ivi comprese la promozione e l'agevolazione della divulgazione coordinata delle
|
||
vulnerabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;
|
||
d) il sostegno della disponibilità generale, dell'integrità e della riservatezza del carattere fondamentale pubblico di una rete
|
||
internet aperta, compresa, se del caso, la cibersicurezza dei cavi di comunicazione sottomarini;
|
||
e) la promozione dello sviluppo e dell'integrazione di tecnologie avanzate pertinenti miranti ad attuare misure di
|
||
avanguardia nella gestione dei rischi di cibersicurezza;
|
||
f) la promozione e lo sviluppo di attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di
|
||
ricerca e sviluppo in materia di cibersicurezza, nonché orientamenti sulle buone pratiche e sui controlli concernenti
|
||
l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di interessi e ai soggetti;
|
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||
g) il sostegno agli istituti accademici e di ricerca volto a sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione di strumenti di
|
||
cibersicurezza e di infrastrutture di rete sicure;
|
||
h) la messa a punto di procedure pertinenti e strumenti adeguati di condivisione delle informazioni per sostenere la
|
||
condivisione volontaria di informazioni sulla cibersicurezza tra soggetti, nel rispetto del diritto dell'Unione;
|
||
i) il rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla ciberresilienza e all'igiene informatica delle PMI, in particolare
|
||
quelle escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fornendo orientamenti e sostegno facilmente
|
||
accessibili per le loro esigenze specifiche;
|
||
j) la promozione di una protezione informatica attiva.
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri notificano le loro strategie nazionali per la cibersicurezza alla Commissione entro tre mesi
|
||
dall'adozione. Gli Stati membri possono omettere dalla notifica informazioni relative alla propria sicurezza nazionale.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri valutano le proprie strategie nazionali per la cibersicurezza periodicamente e almeno ogni cinque
|
||
anni sulla base di indicatori chiave di prestazione e, se necessario, le aggiornano. L'ENISA assiste gli Stati membri, su
|
||
richiesta di questi ultimi, nell'elaborazione o aggiornamento di una strategia nazionale per la cibersicurezza e di indicatori
|
||
chiave di prestazione per la relativa valutazione, onde allinearla ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.
|
||
|
||
Articolo 8
|
||
Autorità competenti e punti di contatto unici
|
||
1.
|
||
Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della cibersicurezza e dei compiti
|
||
di vigilanza di cui al capo VII (autorità competenti).
|
||
2.
|
||
|
||
Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 controllano l'attuazione della presente direttiva a livello nazionale.
|
||
|
||
3.
|
||
Ogni Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico. Se uno Stato membro designa o istituisce
|
||
soltanto un'autorità competente a norma del paragrafo 1, quest'ultima è anche il punto di contatto unico per tale Stato
|
||
membro.
|
||
4.
|
||
Ogni punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
|
||
delle autorità del relativo Stato membro con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, e, ove opportuno, con la
|
||
Commissione e l'ENISA, nonché per garantire la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti dello stesso
|
||
Stato membro.
|
||
5.
|
||
Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti e i propri punti di contatto unici siano dotati di
|
||
risorse adeguate per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli
|
||
obiettivi della presente direttiva.
|
||
6.
|
||
Ogni Stato membro notifica alla Commissione, senza indebiti ritardi, l'identità dell'autorità competente di cui al
|
||
paragrafo 1 e del punto di contatto unico di cui al paragrafo 3, i compiti di tali autorità e qualsiasi ulteriore modifica dei
|
||
medesimi. Ciascuno Stato membro rende pubblica l'identità della propria autorità competente. La Commissione elabora
|
||
un elenco dei punti di contatto unici disponibili.
|
||
|
||
Articolo 9
|
||
Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche
|
||
1.
|
||
Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della gestione degli incidenti e
|
||
delle crisi di cibersicurezza su vasta scala (autorità di gestione delle crisi informatiche). Gli Stati membri provvedono
|
||
affinché tali autorità dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. Gli
|
||
Stati membri assicurano la coerenza con i quadri nazionali esistenti di gestione generale delle crisi.
|
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2.
|
||
Se uno Stato membro designa o istituisce più di un'autorità di gestione delle crisi informatiche ai sensi del
|
||
paragrafo 1, esso indica chiaramente quale di tali autorità deve fungere da coordinatore per la gestione di incidenti e crisi di
|
||
cibersicurezza su vasta scala.
|
||
3.
|
||
Ogni Stato membro individua le capacità, le risorse e le procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai fini
|
||
della presente direttiva.
|
||
4.
|
||
Ogni Stato membro adotta un piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala in
|
||
cui sono stabiliti gli obiettivi e le modalità della gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala. In tale
|
||
piano sono definiti, in particolare:
|
||
a) gli obiettivi delle misure e delle attività nazionali di preparazione;
|
||
b) i compiti e le responsabilità delle autorità di gestione delle crisi informatiche;
|
||
c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro nazionale generale di gestione
|
||
delle crisi e i canali di scambio di informazioni;
|
||
d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni e le attività di formazione;
|
||
e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte;
|
||
f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le autorità nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la
|
||
partecipazione effettivi dello Stato membro alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta
|
||
scala a livello dell'Unione.
|
||
5.
|
||
Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell'autorità di gestione delle crisi informatiche di cui al paragrafo 1,
|
||
ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità della propria autorità e qualsiasi ulteriore modifica alla stessa.
|
||
Gli Stati membri presentano alla Commissione e alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi
|
||
informatiche (EU-CyCLONe) le informazioni pertinenti relative ai requisiti di cui al paragrafo 4 in merito ai propri piani
|
||
nazionali di risposta agli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala entro tre mesi dall'adozione di tali piani. Gli
|
||
Stati membri possono omettere informazioni se e nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della loro sicurezza nazionale.
|
||
|
||
Articolo 10
|
||
Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)
|
||
1.
|
||
Ogni Stato membro designa o istituisce uno o più CSIRT. È possibile designare o istituire i CSIRT all'interno di
|
||
un'autorità competente. I CSIRT sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si occupano almeno dei
|
||
settori, dei sottosettori e dei tipi di soggetto di cui agli allegati I e II e sono responsabili della gestione degli incidenti
|
||
conformemente a una procedura ben definita.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di risorse adeguate per svolgere efficacemente i suoi
|
||
compiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di un'infrastruttura di informazione e comunicazione
|
||
adeguata, sicura e resiliente attraverso la quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali e importanti e con gli altri
|
||
portatori di interesse pertinenti. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT contribuisca allo sviluppo di
|
||
strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni.
|
||
4.
|
||
I CSIRT cooperano e, se opportuno, scambiano informazioni pertinenti conformemente all'articolo 29 con comunità
|
||
settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e importanti.
|
||
5.
|
||
|
||
I CSIRT partecipano alle revisioni tra pari organizzate conformemente all'articolo 19.
|
||
|
||
6.
|
||
|
||
Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro CSIRT nella rete di CSIRT.
|
||
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||
7.
|
||
I CSIRT possono stabilire relazioni di cooperazione con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza
|
||
informatica di paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, gli Stati membri facilitano uno scambio di
|
||
informazioni efficace, efficiente e sicuro con tali team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi
|
||
terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di condivisione delle informazioni, compreso il protocollo TLP (Traffic Light
|
||
Protocol). I CSIRT possono scambiare informazioni pertinenti con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza
|
||
informatica di paesi terzi, compresi dati personali a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
|
||
8.
|
||
I CSIRT possono cooperare con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi o con
|
||
organismi equivalenti di paesi terzi, in particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di cibersicurezza.
|
||
9.
|
||
Ogni Stato membro notifica alla Commissione senza indebiti ritardi l'identità del CSIRT di cui al paragrafo 1 del
|
||
presente articolo e del CSIRT designato come coordinatore conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, i rispettivi compiti
|
||
in relazione ai soggetti essenziali e importanti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi.
|
||
10.
|
||
|
||
Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'ENISA nello sviluppo dei CSIRT.
|
||
|
||
Articolo 11
|
||
Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT
|
||
1.
|
||
|
||
I CSIRT soddisfano i requisiti seguenti:
|
||
|
||
a) i CSIRT garantiscono un alto livello di disponibilità dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti di
|
||
vulnerabilità (single points of failure) e dispongono di vari mezzi che permettono loro di essere contattati e di contattare
|
||
altri in qualsiasi momento; essi indicano chiaramente i canali di comunicazione e li rendono noti alla loro base di utenti
|
||
e ai partner con cui collaborano;
|
||
b) i locali e i sistemi informatici di supporto dei CSIRT sono ubicati in siti sicuri;
|
||
c) i CSIRT sono dotati di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti
|
||
in maniera efficace ed efficiente;
|
||
d) i CSIRT garantiscono la riservatezza e l'affidabilità delle loro operazioni;
|
||
e) i CSIRT dispongono di personale sufficiente per garantire la disponibilità dei loro servizi in qualsiasi momento e
|
||
garantiscono che il loro personale sia formato in modo appropriato;
|
||
f) i CSIRT sono dotati di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al fine di garantire la continuità dei loro servizi.
|
||
I CSIRT hanno la possibilità di partecipare a reti di cooperazione internazionale.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri assicurano che i loro CSIRT dispongano congiuntamente delle capacità tecniche necessarie a
|
||
svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché ai propri CSIRT siano assegnate risorse
|
||
sufficienti per garantire un organico adeguato al fine di consentire ai CSIRT di sviluppare le proprie capacità tecniche.
|
||
3.
|
||
|
||
I CSIRT svolgono i compiti seguenti:
|
||
|
||
a) monitorano e analizzano le minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti a livello nazionale, e, su richiesta,
|
||
forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale
|
||
o prossimo al reale dei loro sistemi informatici e di rete;
|
||
b) emettono preallarmi, allerte e bollettini e divulgano informazioni ai soggetti essenziali e importanti interessati, nonché
|
||
alle autorità competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilità e
|
||
incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;
|
||
c) forniscono una risposta agli incidenti e forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati, se del caso;
|
||
d) raccolgono e analizzano dati forensi e forniscono un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché una
|
||
consapevolezza situazionale riguardo alla cibersicurezza;
|
||
|
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||
|
||
e) effettuano, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, una scansione proattiva dei sistemi informatici e di rete
|
||
del soggetto interessato per rilevare le vulnerabilità con potenziale impatto significativo;
|
||
f) partecipano alla rete di CSIRT e forniscono assistenza reciproca secondo le loro capacità e competenze agli altri membri
|
||
della rete di CSIRT su loro richiesta.
|
||
g) se del caso, agiscono in qualità di coordinatore ai fini del processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui
|
||
all'articolo 12, paragrafo 1;
|
||
h) contribuiscono allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
|
||
|
||
I CSIRT possono effettuare una scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informatici e di rete accessibili al pubblico di
|
||
soggetti essenziali e importanti. Tale scansione è effettuata per individuare sistemi informatici e di rete vulnerabili o
|
||
configurati in modo non sicuro e per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun impatto negativo sul
|
||
funzionamento dei servizi dei soggetti.
|
||
|
||
Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, i CSIRT possono dare priorità a determinati compiti sulla base di un
|
||
approccio basato sul rischio.
|
||
|
||
4.
|
||
I CSIRT instaurano rapporti di cooperazione con i pertinenti portatori di interesse del settore privato al fine di
|
||
perseguire gli obiettivi della presente direttiva.
|
||
|
||
5.
|
||
Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 4, i CSIRT promuovono l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi
|
||
di classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto riguarda:
|
||
a) le procedure di gestione degli incidenti;
|
||
b) la gestione delle crisi; e
|
||
c) la divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
|
||
|
||
Articolo 12
|
||
|
||
Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità
|
||
|
||
1.
|
||
Ogni Stato membro designa uno dei propri CSIRT come coordinatore ai fini della divulgazione coordinata delle
|
||
vulnerabilità. Il CSIRT designato agisce da intermediario di fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona
|
||
fisica o giuridica che segnala la vulnerabilità e il fabbricante o fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente
|
||
vulnerabili, su richiesta di una delle parti. I compiti del CSIRT designato come coordinatore comprendono:
|
||
a) l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati;
|
||
b) l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano una vulnerabilità, e
|
||
c) la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle vulnerabilità che interessano più soggetti.
|
||
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche possano segnalare in forma anonima, qualora lo
|
||
richiedano, una vulnerabilità al CSIRT designato come coordinatore. Il CSIRT designato come coordinatore garantisce lo
|
||
svolgimento di diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilità e assicura l'anonimato della persona fisica
|
||
o giuridica segnalante. Se la vulnerabilità segnalata è suscettibile di avere un impatto significativo su soggetti in più di uno
|
||
Stato membro, il CSIRT designato di ciascuno Stato membro interessato coopera, se del caso, con altri CSIRT designati in
|
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qualità di coordinatori nell'ambito della rete di CSIRT.
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L 333/120
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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27.12.2022
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2.
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||
L'ENISA elabora e mantiene, previa consultazione del gruppo di cooperazione, una banca dati europea delle
|
||
vulnerabilità. A tal fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi informatici, le misure strategiche e le procedure adeguati e
|
||
adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l'integrità della banca dati europea delle
|
||
vulnerabilità, in particolare al fine di consentire ai soggetti, indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito
|
||
di applicazione della presente direttiva, e ai relativi fornitori di sistemi informatici e di rete, di divulgare e registrare, su base
|
||
volontaria, le vulnerabilità pubblicamente note presenti nei prodotti TIC o nei servizi TIC. Tutti i portatori di interessi
|
||
hanno accesso alle informazioni sulle vulnerabilità contenute nella banca dati europea delle vulnerabilità. La banca dati
|
||
contiene:
|
||
a) informazioni che illustrano la vulnerabilità;
|
||
b) i prodotti TIC o i servizi TIC interessati e la gravità della vulnerabilità in termini di circostanze nelle quali potrebbe essere
|
||
sfruttata;
|
||
c) la disponibilità di relative patch e, qualora queste non fossero disponibili, gli orientamenti forniti dalle autorità nazionali
|
||
competenti o dai CSIRT rivolti agli utenti dei prodotti TIC e dei servizi TIC vulnerabili sulle possibili modalità di
|
||
attenuazione dei rischi derivanti dalle vulnerabilità divulgate.
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Articolo 13
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||
Cooperazione a livello nazionale
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||
1.
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||
Se sono separati, le autorità competenti, il punto di contatto unico e i CSIRT dello stesso Stato membro collaborano
|
||
per quanto concerne l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva.
|
||
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i loro CSIRT o, se del caso, le loro autorità competenti, ricevano le notifiche
|
||
degli incidenti significativi a norma dell'articolo 23, nonché degli incidenti, delle minacce informatiche e dei quasi incidenti
|
||
(near miss) a norma dell'articolo 30.
|
||
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i loro CSIRT o, se del caso, le loro autorità competenti informino i loro punti di
|
||
contatto unico delle notifiche relative agli incidenti, alle minacce informatiche e ai quasi incidenti trasmesse a norma della
|
||
presente direttiva.
|
||
|
||
4.
|
||
Al fine di garantire l'efficace adempimento dei compiti e degli obblighi delle autorità competenti, dei punti di contatto
|
||
unici e dei CSIRT, gli Stati membri, nella misura del possibile, provvedono affinché, all'interno di ciascuno Stato membro, vi
|
||
sia un'adeguata cooperazione tra i suddetti organismi e le autorità di contrasto, le autorità di protezione dei dati, le autorità
|
||
nazionali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 300/2008 e (UE) 2018/1139, gli organismi di vigilanza a norma del regolamento
|
||
(UE) n. 910/2014, le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554, le autorità nazionali di
|
||
regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557,
|
||
nonché le autorità competenti ai sensi di altri atti giuridici settoriali dell'Unione.
|
||
|
||
5.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva e le loro autorità
|
||
competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 collaborino e si scambino periodicamente informazioni riguardo
|
||
all'identificazione di soggetti critici, sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti sia informatici che non informatici che
|
||
interessano i soggetti essenziali identificati come critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, e sulle misure adottate in
|
||
risposta a tali rischi, minacce e incidenti. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le loro autorità competenti a norma
|
||
della presente direttiva e le loro autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, del regolamento
|
||
(UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2018/1972 si scambino periodicamente informazioni pertinenti, anche per quanto
|
||
riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti.
|
||
|
||
6.
|
||
|
||
Gli Stati membri semplificano la comunicazione mediante i mezzi tecnici per le notifiche di cui agli articoli 23 e 30.
|
||
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27.12.2022
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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L 333/121
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||
CAPO III
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||
COOPERAZIONE A LIVELLO DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE
|
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||
Articolo 14
|
||
Gruppo di cooperazione
|
||
1.
|
||
Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché di
|
||
rafforzare la fiducia, è istituito un gruppo di cooperazione.
|
||
2.
|
||
|
||
Il gruppo di cooperazione svolge i suoi compiti sulla base di programmi di lavoro biennali di cui al paragrafo 7.
|
||
|
||
3.
|
||
Il gruppo di cooperazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. Il
|
||
Servizio europeo per l'azione esterna partecipa alle attività del gruppo di cooperazione in qualità di osservatore. Le
|
||
autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554 possono
|
||
partecipare alle attività del gruppo di cooperazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.
|
||
Ove opportuno, il gruppo di cooperazione può invitare a partecipare ai suoi lavori il Parlamento europeo e i rappresentanti
|
||
dei pertinenti portatori di interessi.
|
||
La Commissione ne assicura il segretariato.
|
||
4.
|
||
|
||
Il gruppo di cooperazione svolge i compiti seguenti:
|
||
|
||
a) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito al recepimento e all'attuazione della presente direttiva;
|
||
b) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di
|
||
divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
|
||
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative all'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda
|
||
minacce informatiche, incidenti, vulnerabilità, quasi incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attività di formazione,
|
||
esercitazioni e competenze, sviluppo di capacità, norme e specifiche tecniche, nonché l'identificazione dei soggetti
|
||
essenziali e importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
|
||
d) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda le nuove iniziative strategiche in
|
||
materia di cibersicurezza e la coerenza globale dei requisiti settoriali di cibersicurezza;
|
||
e) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda i progetti di atti delegati o di
|
||
esecuzione adottati a norma della presente direttiva;
|
||
f)
|
||
|
||
scambiare migliori prassi e informazioni con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione;
|
||
|
||
g) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione degli atti giuridici settoriali dell'Unione che contengono
|
||
disposizioni in materia di cibersicurezza;
|
||
h) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 9 ed elaborare conclusioni e
|
||
raccomandazioni;
|
||
i)
|
||
|
||
effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di catene di approvvigionamento critiche conformemente
|
||
all'articolo 22, paragrafo 1;
|
||
|
||
j)
|
||
|
||
discutere i casi di assistenza reciproca, fra cui le esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni transfrontaliere
|
||
di cui all'articolo 37;
|
||
|
||
k) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, discutere le richieste specifiche di assistenza reciproca di cui
|
||
all'articolo 37;
|
||
l)
|
||
|
||
fornire orientamenti strategici alla rete di CSIRT ed EU–CyCLONe su specifiche questioni emergenti;
|
||
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L 333/122
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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||
m) effettuare scambi di opinioni sulla politica in materia di azioni di follow-up a seguito incidenti e crisi di cibersicurezza
|
||
su vasta scala sulla base degli insegnamenti tratti dalla rete di CSIRT e da EU-CyCLONe;
|
||
n) contribuire alle capacità di cibersicurezza in tutta l'Unione agevolando lo scambio di funzionari nazionali attraverso un
|
||
programma di sviluppo delle capacità che coinvolga il personale delle autorità competenti o dei CSIRT;
|
||
o) organizzare riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato di tutta l'Unione per
|
||
discutere le attività svolte dal gruppo di cooperazione e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
|
||
p) discutere le attività intraprese per quanto riguarda le esercitazioni di cibersicurezza, compreso il lavoro svolto
|
||
dall'ENISA;
|
||
q) stabilire la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché
|
||
stabilire, con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, la metodologia di autovalutazione per gli Stati membri a
|
||
norma dell'articolo 19, paragrafo 4, ed elaborare, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, i codici di condotta
|
||
su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati a norma dell'articolo 19, paragrafo 6;
|
||
r)
|
||
|
||
elaborare relazioni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40, sull'esperienza acquisita a livello strategico e dalle revisioni
|
||
tra pari;
|
||
|
||
s)
|
||
|
||
discutere e svolgere periodicamente una valutazione dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti
|
||
informatici, come il ransomware.
|
||
|
||
Il gruppo di cooperazione presenta le relazioni di cui al primo comma, lettera r), alla Commissione, al Parlamento europeo
|
||
e al Consiglio.
|
||
5.
|
||
Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro rappresentanti in seno al gruppo
|
||
di cooperazione.
|
||
6.
|
||
|
||
Il gruppo di cooperazione può richiedere alla rete di CSIRT una relazione tecnica su argomenti selezionati.
|
||
|
||
7.
|
||
Entro il 1o febbraio 2024 e successivamente ogni due anni, il gruppo di cooperazione stabilisce un programma di
|
||
lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti.
|
||
8.
|
||
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il
|
||
funzionamento del gruppo di cooperazione.
|
||
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
|
||
La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al
|
||
primo comma del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4, lettera e).
|
||
9.
|
||
Il gruppo di cooperazione si riunisce periodicamente, e in ogni caso una volta all'anno, con il gruppo per la resilienza
|
||
dei soggetti critici istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2557 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione
|
||
strategica e lo scambio di informazioni.
|
||
|
||
Articolo 15
|
||
Rete di CSIRT
|
||
1.
|
||
Al fine di contribuire allo sviluppo della fiducia e di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace fra gli
|
||
Stati membri, è istituita una rete dei CSIRT nazionali.
|
||
2.
|
||
La rete di CSIRT è composta da rappresentanti dei CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 e della squadra
|
||
di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE). La Commissione
|
||
partecipa alla rete di CSIRT in qualità di osservatore. L'ENISA ne assicura il segretariato e fornisce attivamente assistenza
|
||
alla cooperazione fra i CSIRT.
|
||
|
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27.12.2022
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3.
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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L 333/123
|
||
|
||
La rete di CSIRT svolge i compiti seguenti:
|
||
|
||
a) scambiare informazioni per quanto riguarda le capacità dei CSIRT;
|
||
b) agevolare la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli strumenti, dei
|
||
processi, delle migliori pratiche e dei quadri pertinenti fra i CSIRT;
|
||
c) scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli incidenti, i quasi incidenti, le minacce informatiche, i rischi e
|
||
le vulnerabilità;
|
||
d) scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle raccomandazioni in materia di cibersicurezza;
|
||
e) garantire l'interoperabilità per quanto riguarda le specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
|
||
f)
|
||
|
||
su richiesta di un membro della rete di CSIRT potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere
|
||
informazioni relative a tale incidente e alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilità associati;
|
||
|
||
g) su richiesta di un membro della rete di CSIRT, discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente
|
||
identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
|
||
h) fornire assistenza agli Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri a norma della presente direttiva;
|
||
i)
|
||
|
||
cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT designati in qualità di coordinatori di cui all'articolo 12,
|
||
paragrafo 1, nonché fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di
|
||
vulnerabilità che potrebbero avere un impatto significativo su soggetti in più di uno Stato membro;
|
||
|
||
j)
|
||
|
||
discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
|
||
i)
|
||
|
||
categorie di minacce informatiche e incidenti;
|
||
|
||
ii) preallarmi;
|
||
iii) assistenza reciproca;
|
||
iv) principi e modalità di coordinamento in risposta a rischi e incidenti transfrontalieri;
|
||
v) contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala di cui all'articolo 9,
|
||
paragrafo 4, su richiesta di uno Stato membro;
|
||
k) informare il gruppo di cooperazione sulle proprie attività e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse a
|
||
norma della lettera j) e, se necessario, chiedere orientamenti in merito;
|
||
l)
|
||
|
||
fare il punto sui risultati delle esercitazioni di cibersicurezza, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
|
||
|
||
m) su richiesta di un singolo CSIRT, discutere le capacità e lo stato di preparazione di tale CSIRT;
|
||
n) cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di sicurezza regionali e a livello dell'UE al fine di migliorare la
|
||
consapevolezza situazionale comune sugli incidenti e le minacce informatiche in tutta l'Unione;
|
||
o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 9;
|
||
p) fornire orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle
|
||
disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
|
||
|
||
4.
|
||
Entro il 17 gennaio 2025, e successivamente ogni due anni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40, la rete di CSIRT
|
||
valuta i progressi compiuti nella cooperazione operativa ed elabora una relazione. Nella relazione, in particolare, vengono
|
||
elaborate conclusioni e raccomandazioni sulla base del risultato delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, che sono
|
||
effettuate in relazione ai CSIRT nazionali. Tale relazione è trasmessa al gruppo di cooperazione.
|
||
|
||
L 333/124
|
||
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IT
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||
|
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
5.
|
||
|
||
La rete di CSIRT adotta il proprio regolamento interno.
|
||
|
||
6.
|
||
|
||
La rete di CSIRT ed EU-CyCLONe concordano le modalità procedurali e cooperano su tale base.
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
Articolo 16
|
||
Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)
|
||
1.
|
||
EU-CyCLONe è istituita al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di
|
||
cibersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le
|
||
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
|
||
2.
|
||
EU-CyCLONe è composta da rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati membri e, nei
|
||
casi in cui un incidente di cibersicurezza su vasta scala potenziale o in corso abbia o abbia probabilità di avere un impatto
|
||
significativo sui servizi e sulle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della Commissione.
|
||
Negli altri casi, la Commissione partecipa alle attività di EU-CyCLONe in qualità di osservatore.
|
||
L'ENISA assicura il segretariato di EU-CyCLONe e sostiene lo scambio sicuro di informazioni, oltre a fornire gli strumenti
|
||
necessari per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri garantendo uno scambio sicuro di informazioni.
|
||
Ove opportuno, EU-CyCLONe può invitare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori
|
||
in qualità di osservatori.
|
||
3.
|
||
|
||
EU-CyCLONe svolge i compiti seguenti:
|
||
|
||
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di crisi e incidenti su vasta scala;
|
||
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala;
|
||
c) valutare le conseguenze e l'impatto dei pertinenti incidenti e delle pertinenti crisi di cibersicurezza su vasta scala e
|
||
proporre possibili misure di attenuazione;
|
||
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e sostenere il processo decisionale a
|
||
livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
|
||
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi di
|
||
cibersicurezza su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
|
||
4.
|
||
|
||
EU-CyCLONe adotta il proprio regolamento interno.
|
||
|
||
5.
|
||
EU-CyCLONe riferisce periodicamente al gruppo di cooperazione in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi di
|
||
cibersicurezza su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti
|
||
essenziali e importanti.
|
||
6.
|
||
EU-CyCLONe coopera con la rete di CSIRT sulla base di modalità procedurali concordate previste all'articolo 15,
|
||
paragrafo 6.
|
||
7.
|
||
Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni 18 mesi, EU-CyCLONe presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
|
||
una relazione di valutazione del proprio lavoro.
|
||
|
||
Articolo 17
|
||
Cooperazione internazionale
|
||
Ove opportuno, l'Unione può concludere accordi internazionali, conformemente all'articolo 218 TFUE, con paesi terzi o
|
||
organizzazioni internazionali, che consentano e organizzino la loro partecipazione ad attività particolari del gruppo di
|
||
cooperazione, della rete di CSIRT e di EU-CyCLONe. Tali accordi sono conformi al diritto dell'Unione in materia di
|
||
protezione dei dati.
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
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L 333/125
|
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|
||
Articolo 18
|
||
Relazione sullo stato della cibersicurezza nell'Unione
|
||
1.
|
||
L'ENISA, in collaborazione con la Commissione e con il gruppo di cooperazione, pubblica una relazione biennale
|
||
sullo stato della cibersicurezza nell'Unione e la presenta al Parlamento europeo. La relazione è resa disponibile, fra l'altro,
|
||
in un formato leggibile meccanicamente e comprende gli aspetti seguenti:
|
||
a) una valutazione del rischio di cibersicurezza a livello dell'Unione, che tenga conto del panorama delle minacce
|
||
informatiche;
|
||
b) una valutazione dello sviluppo delle capacità di cibersicurezza nei settori pubblico e privato nell'Unione;
|
||
c) una valutazione del livello generale di consapevolezza in materia di cibersicurezza e di igiene informatica tra i cittadini e
|
||
i soggetti, comprese le piccole e medie imprese;
|
||
d) una valutazione aggregata del risultato delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19;
|
||
e) una valutazione aggregata del livello di maturità delle capacità e delle risorse di cibersicurezza nell'Unione, comprese
|
||
quelle a livello settoriale, nonché del livello di allineamento delle strategie nazionali di cibersicurezza degli Stati membri.
|
||
2.
|
||
La relazione contiene raccomandazioni strategiche specifiche, finalizzate a porre rimedio alle carenze e ad aumentare
|
||
il livello di cibersicurezza nell'Unione, e una sintesi delle conclusioni tratte per quel determinato periodo nelle relazioni sulla
|
||
situazione tecnica della cibersicurezza nell'Unione per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche, elaborate
|
||
dall'ENISA conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/881.
|
||
3.
|
||
L'ENISA, in collaborazione con la Commissione, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT, elabora la metodologia,
|
||
ivi comprese le variabili pertinenti — come ad esempio indicatori quantitativi e qualitativi — della valutazione aggregata di
|
||
cui al paragrafo 1, lettera e).
|
||
|
||
Articolo 19
|
||
Revisioni tra pari
|
||
1.
|
||
Con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA nonché, se del caso, della rete CSIRT ed entro il 17 gennaio 2025, il
|
||
gruppo di cooperazione stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari con l'obiettivo di trarre
|
||
insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di
|
||
cibersicurezza e migliorare le capacità e le politiche di cibersicurezza degli Stati membri necessarie per attuare la presente
|
||
direttiva. La partecipazione alle revisioni tra pari è volontaria. Le revisioni tra pari sono condotte da esperti di
|
||
cibersicurezza. Gli esperti di cibersicurezza sono designati da almeno due Stati membri, diversi dallo Stato membro
|
||
oggetto di revisione.
|
||
Le revisioni tra pari riguardano almeno uno degli aspetti seguenti:
|
||
a) il livello di attuazione delle misure di gestione e delle prescrizioni in materia di segnalazione dei rischi di cibersicurezza
|
||
enunciate agli articoli 21 e 23;
|
||
b) il livello delle capacità, comprese le risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei
|
||
compiti delle autorità competenti;
|
||
c) le capacità operative dei CSIRT;
|
||
d) il livello di attuazione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 37;
|
||
e) il livello di attuazione degli accordi per la condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza di cui
|
||
all'articolo 29;
|
||
f) le questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale.
|
||
2.
|
||
La metodologia di cui al paragrafo 1 comprende criteri obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti sulla base dei
|
||
quali gli Stati membri designano esperti di cibersicurezza idonei a eseguire le revisioni tra pari. La Commissione e l'ENISA
|
||
partecipano alle revisioni tra pari in qualità di osservatori.
|
||
|
||
L 333/126
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||
|
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IT
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||
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||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
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|
||
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri possono individuare questioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera f), ai fini di una revisione tra
|
||
pari.
|
||
4.
|
||
Prima dell'inizio di una revisione tra pari di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano agli Stati membri
|
||
partecipanti il suo ambito di applicazione, comprese le questioni specifiche individuate ai sensi del paragrafo 3.
|
||
5.
|
||
Prima dell'inizio della revisione tra pari, gli Stati membri possono effettuare un'autovalutazione degli aspetti oggetto
|
||
della revisione e fornire tale autovalutazione agli esperti di cibersicurezza designati. Il gruppo di cooperazione, con
|
||
l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, stabilisce la metodologia per l'autovalutazione degli Stati membri.
|
||
6.
|
||
Le revisioni tra pari comportano visite in loco fisiche o virtuali e scambi di informazioni a distanza. In linea con il
|
||
principio di buona collaborazione, lo Stato membro sottoposto alla revisione tra pari fornisce agli esperti di cibersicurezza
|
||
designati le informazioni necessarie per la valutazione, fatta salva la legislazione nazionale o dell'Unione in materia di
|
||
protezione di informazioni riservate o classificate e di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato, quali la sicurezza
|
||
nazionale. Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e con l'ENISA, elabora codici di condotta
|
||
adeguati, su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati. Le informazioni ottenute mediante la
|
||
revisione tra pari sono utilizzate unicamente a tal fine. Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alla revisione tra pari
|
||
non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o riservate ottenute nel corso di tale revisione tra pari.
|
||
7.
|
||
Una volta sottoposti a revisione tra pari, i medesimi aspetti esaminati in uno Stato membro non sono più soggetti a
|
||
ulteriori revisioni tra pari in tale Stato membro per i due anni successivi alla conclusione della revisione, a meno che non
|
||
sia diversamente richiesto o stabilito dallo Stato membro su proposta del gruppo di cooperazione.
|
||
8.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché gli eventuali rischi di conflitto di interessi riguardanti gli esperti di
|
||
cibersicurezza designati siano rivelati agli altri Stati membri, al gruppo di cooperazione, alla Commissione e all'ENISA
|
||
prima dell'inizio della revisione tra pari. Lo Stato membro che è sottoposto alla revisione tra pari può opporsi alla
|
||
designazione di particolari esperti di cibersicurezza per motivi debitamente giustificati, comunicati allo Stato membro
|
||
designante.
|
||
9.
|
||
Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alle revisioni tra pari elaborano relazioni sui risultati e sulle conclusioni
|
||
delle revisioni tra pari. Gli Stati membri sottoposti a revisione tra pari possono formulare osservazioni sui progetti di
|
||
relazione che li riguardano e tali osservazioni sono allegate alle relazioni. Le relazioni contengono raccomandazioni che
|
||
consentono di migliorare gli aspetti sottoposti alla revisione tra pari. Le relazioni sono presentate al gruppo di
|
||
cooperazione e alla rete di CSIRT, se del caso. Uno Stato membro sottoposto alla revisione tra pari può decidere di rendere
|
||
pubblica la sua relazione o una sua versione espunta.
|
||
|
||
CAPO IV
|
||
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
|
||
|
||
Articolo 20
|
||
Governance
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di gestione dei soggetti essenziali e importanti approvino le misure di
|
||
gestione dei rischi di cibersicurezza adottate da tali soggetti per conformarsi all'articolo 21, sovraintendano alla sua
|
||
attuazione e possano essere ritenuti responsabili di violazione da parte dei soggetti di tale articolo.
|
||
L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto nazionale per quanto riguarda le norme in materia di
|
||
responsabilità applicabili alle istituzioni pubbliche, nonché la responsabilità dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti
|
||
o nominati.
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2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i membri dell'organo di gestione dei soggetti essenziali e importanti siano
|
||
tenuti a seguire una formazione e incoraggiano i soggetti essenziali e importanti a offrire periodicamente una formazione
|
||
analoga ai loro dipendenti, per far sì che questi acquisiscano conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i
|
||
rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi di cibersicurezza e il loro impatto sui servizi offerti dal soggetto.
|
||
|
||
Articolo 21
|
||
|
||
Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e
|
||
organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali
|
||
soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto
|
||
degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.
|
||
Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali,
|
||
nonché dei costi di attuazione, le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informatici e
|
||
di rete adeguato ai rischi esistenti. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si tiene debitamente conto del grado di
|
||
esposizione del soggetto a rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della
|
||
loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
|
||
2.
|
||
Le misure di cui al paragrafo 1 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informatici e
|
||
di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:
|
||
a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici;
|
||
b) gestione degli incidenti;
|
||
c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;
|
||
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun
|
||
soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
|
||
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e
|
||
la divulgazione delle vulnerabilità;
|
||
f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;
|
||
g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;
|
||
h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;
|
||
i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;
|
||
j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali
|
||
protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare quali misure di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo,
|
||
siano adeguate, i soggetti tengano conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della
|
||
qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro
|
||
procedure di sviluppo sicuro. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel valutare quali misure di cui al paragrafo 2,
|
||
lettera d), siano adeguate, i soggetti siano tenuti a tenere conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la
|
||
sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un soggetto constati di non essere conforme alle misure di cui al
|
||
paragrafo 2, esso adotti, senza indebito ritardo, tutte le misure correttive necessarie, appropriate e proporzionate.
|
||
|
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||
5.
|
||
Entro il 17 ottobre 2024, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici
|
||
delle misure di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo
|
||
livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei
|
||
contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di
|
||
ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, nonché i prestatori di servizi fiduciari.
|
||
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici, nonché, se necessario, i
|
||
requisiti settoriali relativi alle misure di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda i soggetti essenziali e importanti diversi da
|
||
quelli di cui al primo comma del presente paragrafo.
|
||
Nell'elaborare gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, la Commissione segue, nella
|
||
misura del possibile, le norme europee e internazionali, nonché le pertinenti specifiche tecniche. La Commissione scambia
|
||
pareri e coopera con il gruppo di cooperazione e con l'ENISA in merito ai progetti di atto di esecuzione conformemente
|
||
all'articolo 14, paragrafo 4, lettera e).
|
||
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
|
||
|
||
Articolo 22
|
||
Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento
|
||
critiche
|
||
1.
|
||
Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate dei
|
||
rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC,
|
||
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici.
|
||
2.
|
||
La Commissione, previa consultazione del gruppo di cooperazione e dell'ENISA, nonché, ove necessario, dei
|
||
pertinenti portatori di interessi, identifica i servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC critici specifici che possono essere
|
||
oggetto della valutazione coordinata del rischio per la sicurezza di cui al paragrafo 1.
|
||
|
||
Articolo 23
|
||
Obblighi di segnalazione
|
||
1.
|
||
Ciascuno Stato membro provvede affinché i soggetti essenziali e importanti notifichino senza indebito ritardo al
|
||
proprio CSIRT o, se opportuno, alla propria autorità competente, conformemente al paragrafo 4, eventuali incidenti che
|
||
hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi quali indicati al paragrafo 3 (incidente significativo). Se
|
||
opportuno, i soggetti interessati notificano senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che
|
||
possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi. Ciascuno Stato membro provvede affinché tali soggetti
|
||
comunichino, tra l'altro, qualunque informazione che consenta al CSIRT o, se opportuno, all'autorità competente di
|
||
determinare l'eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente. La sola notifica non espone il soggetto che la effettua a una
|
||
maggiore responsabilità.
|
||
Qualora i soggetti interessati notifichino all'autorità competente un incidente significativo conformemente al primo
|
||
comma, lo Stato membro provvede affinché l'autorità competente inoltri la notifica al CSIRT dopo averla ricevuta.
|
||
In caso di incidente significativo transfrontaliero o intersettoriale, gli Stati membri provvedono affinché i loro punti di
|
||
contatto unici ricevano in tempo utile informazioni pertinenti notificate conformemente al paragrafo 4.
|
||
2.
|
||
Se opportuno, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti comunichino senza indebito
|
||
ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa qualsiasi
|
||
misura o azione correttiva che tali destinatari sono in grado di adottare in risposta a tale minaccia. Se opportuno, i soggetti
|
||
informano tali destinatari anche della minaccia informatica significativa stessa.
|
||
|
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3.
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||
Un incidente è considerato significativo se:
|
||
|
||
a) ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto
|
||
interessato;
|
||
b) si è ripercosso o è in grado di ripercuotersi su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali
|
||
considerevoli.
|
||
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della notifica a norma del paragrafo 1, i soggetti interessati trasmettano
|
||
al CSIRT o, se opportuno, all'autorità competente:
|
||
a) senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, un
|
||
preallarme che, se opportuno, indichi se l'incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o
|
||
malevoli o può avere un impatto transfrontaliero;
|
||
b) senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una
|
||
notifica dell'incidente che, se opportuno, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale
|
||
dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di
|
||
compromissione;
|
||
c) su richiesta di un CSIRT o, se opportuno, di un'autorità competente, una relazione intermedia sui pertinenti
|
||
aggiornamenti della situazione;
|
||
d) una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica dell'incidente di cui alla lettera b), che comprenda:
|
||
i)
|
||
|
||
una descrizione dettagliata dell'incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;
|
||
|
||
ii) il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l'incidente;
|
||
iii) le misure di attenuazione adottate e in corso;
|
||
iv) se opportuno, l'impatto transfrontaliero dell'incidente;
|
||
e) in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), gli Stati membri
|
||
provvedono affinché i soggetti interessati forniscano una relazione sui progressi in quel momento e una relazione
|
||
finale entro un mese dalla gestione dell'incidente.
|
||
|
||
In deroga al primo comma, lettera b), un prestatore di servizi fiduciari, in relazione a incidenti significativi che abbiano un
|
||
impatto sulla fornitura dei suoi servizi fiduciari, informa il CSIRT o, se opportuno, l'autorità competente senza indebito
|
||
ritardo e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo.
|
||
|
||
5.
|
||
Senza indebito ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento del preallarme di cui al paragrafo 4, lettera a), il
|
||
CSIRT o l'autorità competente fornisce una risposta al soggetto notificante, comprendente un riscontro iniziale
|
||
sull'incidente significativo e, su richiesta del soggetto, orientamenti o consulenza operativa sull'attuazione di possibili
|
||
misure di attenuazione. Se il CSIRT non è il destinatario iniziale della notifica di cui al paragrafo 1, gli orientamenti sono
|
||
forniti dall'autorità competente in cooperazione con il CSIRT. Su richiesta del soggetto interessato, il CSIRT fornisce
|
||
ulteriore supporto tecnico. Qualora si sospetti che l'incidente significativo abbia carattere criminale, il CSIRT o l'autorità
|
||
competente fornisce anche orientamenti sulla segnalazione dell'incidente significativo alle autorità di contrasto.
|
||
|
||
6.
|
||
Se opportuno, e in particolare se l'incidente significativo interessa due o più Stati membri, il CSIRT, l'autorità
|
||
competente o il punto di contatto unico ne informa senza indebito ritardo gli altri Stati membri interessati e l'ENISA. Tali
|
||
informazioni includono o il tipo di informazioni ricevute a norma del paragrafo 4. Nel fare ciò, il CSIRT, l'autorità
|
||
competente o il punto di contatto unico tutelano, in conformità al diritto dell'Unione o nazionale, la sicurezza e gli
|
||
interessi commerciali del soggetto nonché la riservatezza delle informazioni fornite.
|
||
|
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||
7.
|
||
Qualora sia necessario sensibilizzare il pubblico per evitare un incidente significativo o affrontare un incidente
|
||
significativo in corso, o qualora la divulgazione dell'incidente significativo sia altrimenti nell'interesse pubblico, dopo aver
|
||
consultato il soggetto interessato il CSIRT di uno Stato membro o, se del caso, la sua autorità competente e, se opportuno,
|
||
i CSIRT o le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, possono informare il pubblico riguardo all'incidente
|
||
significativo o imporre al soggetto di farlo.
|
||
8.
|
||
Su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente, il punto di contatto unico inoltra le notifiche ricevute a norma del
|
||
paragrafo 1 ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.
|
||
9.
|
||
Il punto di contatto unico trasmette ogni tre mesi all'ENISA una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati
|
||
e aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi incidenti notificati
|
||
conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 30. Al fine di contribuire alla fornitura di informazioni
|
||
comparabili, l'ENISA può adottare orientamenti tecnici sui parametri delle informazioni da includere nella relazione di
|
||
sintesi. Ogni sei mesi l'ENISA informa il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT delle sue constatazioni in merito alle
|
||
notifiche ricevute.
|
||
10.
|
||
I CRSIRT o, se opportuno, le autorità competenti forniscono alle autorità competenti a norma della direttiva (UE)
|
||
2022/2557 le informazioni sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi incidenti
|
||
notificati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 30 dai soggetti identificati come soggetti critici
|
||
a norma della direttiva (UE) 2022/2557.
|
||
11.
|
||
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il tipo di informazioni, il relativo
|
||
formato e la procedura di trasmissione di una notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 30 e di
|
||
una comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
|
||
Entro il 17 ottobre 2024 la Commissione adotta, per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di
|
||
dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di
|
||
distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, nonché i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di
|
||
mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, atti di esecuzione che specifichino
|
||
ulteriormente i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo come indicato al paragrafo 3. La
|
||
Commissione può adottare tali atti di esecuzione in relazione ad altri soggetti essenziali e importanti.
|
||
La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al
|
||
primo e secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera e).
|
||
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
|
||
|
||
Articolo 24
|
||
Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
|
||
1.
|
||
Al fine di dimostrare il rispetto di determinate prescrizioni di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono imporre ai
|
||
soggetti essenziali e importanti di utilizzare determinati prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto
|
||
essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione
|
||
della cibersicurezza adottati a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881. Inoltre, gli Stati membri
|
||
incoraggiano i soggetti essenziali e importanti a utilizzare servizi fiduciari qualificati.
|
||
2.
|
||
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare la presente
|
||
direttiva specificando quali categorie di soggetti essenziali e importanti sono tenute a utilizzare determinati prodotti TIC,
|
||
servizi TIC e processi TIC certificati o a ottenere un certificato nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della
|
||
cibersicurezza adottato a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881. Tali atti delegati sono adottati qualora
|
||
siano stati individuati livelli insufficienti di cibersicurezza e includono un periodo di attuazione.
|
||
Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione effettua una valutazione d'impatto e procede a consultazioni
|
||
conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) 2019/881.
|
||
|
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||
3.
|
||
Qualora non siano disponibili sistemi di europei di certificazione della cibersicurezza adeguati ai fini del paragrafo 2
|
||
del presente articolo, la Commissione può chiedere all'ENISA, previa consultazione del gruppo di cooperazione e del
|
||
gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, di preparare una proposta di sistema a norma dell'articolo 48,
|
||
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/881.
|
||
|
||
Articolo 25
|
||
Normazione
|
||
1.
|
||
Per promuovere l'attuazione convergente dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza imposizioni o
|
||
discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche
|
||
europee e internazionali relative alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete.
|
||
2.
|
||
L'ENISA, in cooperazione con gli Stati membri e, se opportuno, previa consultazione dei pertinenti portatori di
|
||
interessi, elabora documenti di consulenza e orientamento riguardanti tanto i settori tecnici da prendere in considerazione
|
||
in relazione al paragrafo 1, quanto le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a
|
||
tali settori.
|
||
|
||
CAPO V
|
||
GIURISDIZIONE E REGISTRAZIONE
|
||
|
||
Articolo 26
|
||
Giurisdizione e territorialità
|
||
1.
|
||
I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono considerati sotto la giurisdizione
|
||
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, ad eccezione dei casi seguenti:
|
||
a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
|
||
al pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi;
|
||
b) i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione
|
||
dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di
|
||
distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di
|
||
mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, che sono considerati sotto la
|
||
giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione a norma del paragrafo 2;
|
||
c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti.
|
||
2.
|
||
Ai fini della presente direttiva, si considera che un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), abbia il proprio
|
||
stabilimento principale nell'Unione nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate le decisioni relative alle
|
||
misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro o se tali decisioni non
|
||
sono adottate nell'Unione, lo stabilimento principale è considerato essere nello Stato membro in cui sono effettuate le
|
||
operazioni di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si considera che lo stabilimento
|
||
principale sia nello Stato membro in cui il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti
|
||
nell'Unione.
|
||
3.
|
||
Se un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, esso designa
|
||
un rappresentante nell'Unione. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Tale
|
||
soggetto è considerato sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante. Nell'assenza di un
|
||
rappresentante nell'Unione designato a norma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro in cui il soggetto fornisce
|
||
servizi può avviare un'azione legale nei confronti del soggetto per violazione degli obblighi della presente direttiva.
|
||
4.
|
||
La designazione di un rappresentante da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), fa salve le azioni legali
|
||
che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto stesso.
|
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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5.
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||
Gli Stati membri che hanno ricevuto una richiesta di assistenza reciproca in relazione a un soggetto di cui al
|
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paragrafo 1, lettera b), possono, entro i limiti della richiesta, adottare misure di vigilanza e di esecuzione adeguate in
|
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relazione al soggetto interessato che fornisce servizi o che ha un sistema informatico e di rete nel loro territorio.
|
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Articolo 27
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||
Registro dei soggetti
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||
1.
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||
L'ENISA crea e mantiene un registro di fornitori di servizi DNS, registri dei nomi di dominio di primo livello, soggetti
|
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che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di
|
||
data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti,
|
||
nonché fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network sulla base delle
|
||
informazioni ricevute dai punti di contatto unici conformemente al paragrafo 4. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorità
|
||
competenti di accedere a tale registro, assicurando nel contempo la tutela della riservatezza delle informazioni, se del caso.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri esigono che i soggetti di cui al paragrafo 1 trasmettano entro il 17 gennaio 2025, le informazioni
|
||
seguenti alle autorità competenti:
|
||
a) il proprio nome;
|
||
b) il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all'allegato I o II, se del caso;
|
||
c) l'indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell'Unione o, se non è stabilito
|
||
nell'Unione, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
|
||
d) i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo
|
||
rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
|
||
e) gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e
|
||
f) le serie di IP del soggetto.
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 notifichino all'autorità competente qualsiasi
|
||
modifica dei dettagli trasmessi a norma del paragrafo 2 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della
|
||
modifica.
|
||
4.
|
||
In seguito alla ricezione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2,
|
||
lettera f), il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, senza ritardo, le inoltra all'ENISA.
|
||
5.
|
||
Se opportuno, le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso il meccanismo
|
||
nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma.
|
||
|
||
Articolo 28
|
||
Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
|
||
1.
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||
Per contribuire alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di
|
||
TLD e ai soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di raccogliere e mantenere dati di registrazione
|
||
dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita banca dati con la dovuta diligenza, conformemente al diritto
|
||
dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali.
|
||
2.
|
||
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che la banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio
|
||
contenga le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che
|
||
amministrano i nomi di dominio sotto i TLD. Tali informazioni includono:
|
||
a) il nome di dominio;
|
||
b) la data di registrazione;
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||
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||
c) il nome, l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del soggetto che procede alla registrazione;
|
||
d) l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del punto di contatto che amministra il nome di dominio qualora
|
||
siano diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione.
|
||
3.
|
||
Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di
|
||
dominio predispongano politiche e procedure, incluse procedure di verifica, per garantire che le banche dati di cui al
|
||
paragrafo 1 comprendano informazioni accurate e complete. Gli Stati membri esigono che tali politiche e procedure siano
|
||
rese pubbliche.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di
|
||
dominio per i TLD rendano pubblicamente disponibili, senza indebito ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio,
|
||
i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali.
|
||
5.
|
||
Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di
|
||
dominio, su richiesta legittima e debitamente motivata di legittimi richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso a specifici dati
|
||
di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri
|
||
esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio rispondano
|
||
senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore dalla ricezione delle richieste di accesso. Gli Stati membri esigono che le
|
||
politiche e le procedure relative alla divulgazione di tali dati siano rese pubbliche.
|
||
6.
|
||
Il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 non comportano una duplicazione della raccolta di dati di
|
||
registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che
|
||
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio collaborino tra loro.
|
||
|
||
CAPO VI
|
||
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
|
||
|
||
Articolo 29
|
||
Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se
|
||
del caso, altri soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano in grado di scambiarsi, su
|
||
base volontaria, pertinenti informazioni sulla cibersicurezza, comprese informazioni relative a minacce informatiche, quasi
|
||
incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni specifiche
|
||
sugli attori delle minacce, allarmi di cibersicurezza e raccomandazioni concernenti la configurazione degli strumenti di
|
||
cibersicurezza per individuare le minacce informatiche, se tale condivisione di informazioni:
|
||
a) mira a prevenire o rilevare gli incidenti, a riprendersi dagli stessi o ad attenuarne l'impatto;
|
||
b) aumenta il livello di cibersicurezza, in particolare sensibilizzando in merito alle minacce informatiche, limitando o
|
||
inibendo la capacità di diffusione di tali minacce e sostenendo una serie di capacità di difesa, la risoluzione e la
|
||
divulgazione delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento, contenimento e prevenzione delle minacce, strategie di
|
||
attenuazione o fasi di risposta e recupero, oppure promuovendo la ricerca collaborativa sulle minacce informatiche tra
|
||
soggetti pubblici e privati.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di informazioni avvenga nell'ambito di comunità di soggetti
|
||
essenziali e importanti e, se opportuno, dei loro fornitori o fornitori di servizi. Tale scambio è attuato mediante accordi di
|
||
condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza che tengono conto della natura potenzialmente sensibile delle
|
||
informazioni condivise.
|
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||
3.
|
||
Gli Stati membri facilitano la conclusione degli accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza di cui
|
||
al paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri possono specificare gli elementi operativi, compreso l'uso di
|
||
piattaforme TIC dedicate e di strumenti di automazione, i contenuti e le condizioni degli accordi di condivisione delle
|
||
informazioni. Nello stabilire i dettagli relativi alla partecipazione delle autorità pubbliche a tali accordi, gli Stati membri
|
||
possono imporre condizioni per le informazioni messe a disposizione dalle autorità competenti o dai CSIRT. Gli Stati
|
||
membri offrono assistenza per l'applicazione di tali accordi conformemente alle loro misure strategiche di cui
|
||
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h).
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti notifichino alle autorità competenti la loro
|
||
partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza di cui al paragrafo 2 al momento della
|
||
conclusione di tali accordi o, se opportuno, del loro ritiro da tali accordi, una volta che questo è divenuto effettivo.
|
||
5.
|
||
L'ENISA offre assistenza per la conclusione di accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza di cui al
|
||
paragrafo 2 fornendo orientamenti e provvedendo allo scambio delle migliori pratiche.
|
||
|
||
Articolo 30
|
||
Notifica volontaria di informazioni pertinenti
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, possano essere
|
||
trasmesse, su base volontaria, notifiche ai CSIRT o, se opportuno, alle autorità competenti, da parte dei:
|
||
a) soggetti essenziali e importanti, per quanto riguarda gli incidenti, le minacce informatiche e i quasi incidenti;
|
||
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di
|
||
applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda gli incidenti significativi, le minacce informatiche e i quasi
|
||
incidenti.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri trattano le notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui
|
||
all'articolo 23. Gli Stati membri possono trattare le notifiche obbligatorie prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.
|
||
Se necessario, i CSIRT e, se del caso, le autorità competenti forniscono ai punti di contatto unici le informazioni sulle
|
||
notifiche ricevute a norma del presente articolo, garantendo nel contempo la riservatezza e la tutela adeguata delle
|
||
informazioni fornite dal soggetto notificante. Fatti salvi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di
|
||
reati, la segnalazione volontaria non ha l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo aggiuntivo a cui non
|
||
sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.
|
||
|
||
CAPO VII
|
||
VIGILANZA ED ESECUZIONE
|
||
|
||
Articolo 31
|
||
Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti monitorino efficacemente e adottino le misure
|
||
necessarie a garantire il rispetto della presente direttiva.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti di conferire priorità ai compiti di vigilanza. Tale
|
||
priorità si fonda su un approccio basato sul rischio. A tal fine, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza di cui agli
|
||
articoli 32 e 33, le autorità competenti possono stabilire metodologie di vigilanza che consentano di conferire priorità a
|
||
tali compiti secondo un approccio basato sul rischio.
|
||
|
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|
||
|
||
3.
|
||
Le autorità competenti operano in stretta cooperazione con le autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE)
|
||
2016/679 nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti
|
||
delle autorità di controllo di cui a tale regolamento.
|
||
4.
|
||
Fatti salvi i quadri legislativi e istituzionali nazionali, gli Stati membri provvedono affinché nel vigilare sul rispetto, da
|
||
parte degli enti della pubblica amministrazione, della presente direttiva e nell'imporre misure di esecuzione in caso di
|
||
violazione della presente direttiva, le autorità competenti dispongano dei poteri adeguati per svolgere tali compiti con
|
||
indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica amministrazione sottoposti a vigilanza. Gli Stati membri possono
|
||
decidere di imporre misure di vigilanza e di esecuzione adeguate, proporzionate ed efficaci in relazione a tali enti
|
||
conformemente ai quadri legislativi e istituzionali nazionali.
|
||
|
||
Articolo 32
|
||
Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le misure di vigilanza o di esecuzione imposte ai soggetti essenziali per quanto
|
||
riguarda gli obblighi di cui alla presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto delle circostanze
|
||
di ciascun singolo caso.
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei
|
||
confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:
|
||
a) ispezioni in loco e vigilanza a distanza, compresi controlli casuali, effettuati da professionisti formati;
|
||
b) audit sulla sicurezza periodici e mirati effettuati da un organismo indipendente o da un'autorità competente;
|
||
c) audit ad hoc, ivi incluso in casi giustificati da un incidente significativo o da una violazione della presente direttiva da
|
||
parte del soggetto essenziale;
|
||
d) scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se
|
||
necessario in cooperazione con il soggetto interessato;
|
||
e) richieste di informazioni necessarie a valutare le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate dal soggetto
|
||
interessato, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto dell'obbligo di trasmettere
|
||
informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 27;
|
||
f) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza;
|
||
g) richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza
|
||
effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova.
|
||
Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità
|
||
competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi.
|
||
I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit
|
||
sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi
|
||
debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti.
|
||
3.
|
||
Nell'esercizio dei loro poteri di cui al paragrafo 2, lettera e), f) o g), le autorità competenti dichiarano la finalità della
|
||
richiesta e specificano le informazioni richieste.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione
|
||
nei confronti dei soggetti essenziali, abbiano il potere come minimo di:
|
||
a) emanare avvertimenti relativi a violazioni della presente direttiva da parte dei soggetti interessati;
|
||
|
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|
||
b) adottare istruzioni vincolanti, ivi incluso per quanto riguarda le misure richieste per evitare il verificarsi di un incidente
|
||
o porvi rimedio, nonché i termini per l'attuazione di tali misure e per riferire in merito alla loro attuazione, o
|
||
un'ingiunzione che impongano ai soggetti interessati di porre rimedio alle carenze individuate o alle violazioni della
|
||
direttiva;
|
||
c) imporre ai soggetti interessati di porre termine al comportamento che viola la presente direttiva e di astenersi dal
|
||
ripeterlo;
|
||
d) imporre ai soggetti interessati di provvedere affinché le loro misure di gestione del rischio di cibersicurezza siano
|
||
conformi all'articolo 21 o di adempiere gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23 in una maniera ed entro un
|
||
termine specificati;
|
||
e) imporre ai soggetti interessati di informare le persone fisiche o giuridiche cui forniscono servizi o per cui svolgono
|
||
attività che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa in merito alla natura della
|
||
minaccia, nonché in merito alle eventuali misure protettive o correttive che possano essere adottate da tali persone
|
||
fisiche o giuridiche in risposta a tale minaccia;
|
||
f) imporre ai soggetti interessati di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza entro un
|
||
termine ragionevole;
|
||
g) designare un funzionario addetto alla sorveglianza con compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo
|
||
determinato al fine di vigilare sul rispetto degli articoli 18 e 20;
|
||
h) imporre ai soggetti interessati di rendere pubblici gli aspetti delle violazioni della presente direttiva in una maniera
|
||
specificata;
|
||
i) imporre o chiedere l'imposizione, da parte degli organismi o degli organi giurisdizionali pertinenti secondo il diritto
|
||
nazionale, di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 34, in aggiunta a qualsiasi delle misure di
|
||
cui al presente paragrafo, lettere da a) a h).
|
||
5.
|
||
Qualora le misure di esecuzione adottate a norma del paragrafo 4, lettere da a) a d), e lettera f), si rivelino inefficaci, gli
|
||
Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti abbiano il potere di fissare un termine entro il quale il
|
||
soggetto essenziale è tenuto ad adottare le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni
|
||
di tali autorità. Se le misure richieste non sono adottate entro il termine stabilito, gli Stati membri provvedono affinché le
|
||
proprie autorità competenti abbiano il potere di:
|
||
a) sospendere temporaneamente o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo
|
||
giurisdizionale, secondo il diritto nazionale, di sospendere temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi
|
||
a una parte o alla totalità dei servizi o delle attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale;
|
||
b) chiedere che gli organismi o gli organi giurisdizionali pertinenti, secondo il diritto nazionale, vietino temporaneamente
|
||
a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale in tale
|
||
soggetto essenziale di svolgere funzioni dirigenziali in tale soggetto.
|
||
Le sospensioni o i divieti temporanei a norma del presente paragrafo sono applicati solo finché il soggetto interessato non
|
||
adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni dell'autorità competente per le
|
||
quali le misure di esecuzione sono state applicate. L'imposizione di tali sospensioni o divieti temporanei è soggetta a
|
||
garanzie procedurali appropriate in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi il diritto a
|
||
un ricorso effettivo e ad un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
|
||
Le misure di esecuzione previste dal presente paragrafo non sono applicabili agli enti della pubblica amministrazione che
|
||
sono soggetti alla presente direttiva.
|
||
6.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale o che agisca in
|
||
qualità di suo rappresentante legale sulla base del potere di rappresentarlo, dell'autorità di prendere decisioni per suo conto
|
||
o dell'autorità di esercitare un controllo su di esso abbia il potere di garantirne il rispetto della presente direttiva. Gli Stati
|
||
membri provvedono affinché tali persone fisiche possano essere ritenute responsabili dell'inadempimento dei loro doveri
|
||
di garantire il rispetto della presente direttiva.
|
||
Per quanto riguarda gli enti della pubblica amministrazione, il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto nazionale
|
||
in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti o nominati.
|
||
|
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|
||
7.
|
||
Nell'adottare qualsiasi misura di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 5, le autorità competenti rispettano i diritti della
|
||
difesa e tengono conto delle circostanze di ciascun singolo caso e almeno degli elementi seguenti:
|
||
a) la gravità della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, essendo le violazioni seguenti, tra l'altro, da
|
||
considerarsi gravi:
|
||
i)
|
||
|
||
le violazioni ripetute;
|
||
|
||
ii) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;
|
||
iii) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dalle autorità competenti;
|
||
iv) l'ostacolo degli audit o delle attività di monitoraggio imposte dall'autorità competente a seguito del rilevamento di
|
||
una violazione;
|
||
v) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative alle misure in materia di gestione o segnalazione del
|
||
rischio di cibersicurezza di cui agli articoli 21 e 23;
|
||
b) la durata della violazione;
|
||
c) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;
|
||
d) qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi
|
||
e il numero di utenti interessati;
|
||
e) un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione;
|
||
f) qualsiasi misure adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale;
|
||
g) qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati;
|
||
h) il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con le autorità competenti.
|
||
8.
|
||
Le autorità competenti espongono nei particolari la motivazione delle loro misure di esecuzione. Prima di adottare
|
||
tali misure le autorità competenti notificano ai soggetti interessati le loro conclusioni preliminari. Esse concedono inoltre a
|
||
tali soggetti un tempo ragionevole per presentare osservazioni, salvo in casi debitamente giustificati in cui ciò impedirebbe
|
||
di agire con immediatezza per prevenire un incidente o rispondervi.
|
||
9.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti di cui alla presente direttiva informino le autorità
|
||
competenti pertinenti all'interno dello stesso Stato membro a norma della direttiva (UE) 2022/2557 quando esercitano i
|
||
propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da
|
||
parte di un soggetto identificato come critico a norma della direttiva (UE) 2022/2557. Se del caso, le autorità competenti
|
||
di cui alla direttiva (UE) 2022/2557 possono chiedere alle autorità competenti di cui alla presente direttiva di esercitare i
|
||
propri poteri di vigilanza e di esecuzione in relazione a un soggetto che è stato individuato come soggetto critico ai sensi
|
||
della direttiva (UE) 2022/2557.
|
||
10.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino con le
|
||
pertinenti autorità competenti dello Stato membro interessato a norma del regolamento (UE) 2022/2554. In particolare,
|
||
gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva informino il forum di
|
||
sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercitano i propri
|
||
poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di
|
||
un soggetto essenziale designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC a norma dell'articolo 31 del regolamento
|
||
(UE) 2022/2554
|
||
|
||
Articolo 33
|
||
Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti essenziali
|
||
1.
|
||
Se ricevono elementi di prova, indicazioni o informazioni secondo cui un soggetto importante non rispetta
|
||
presumibilmente la presente direttiva, in particolare dagli articoli 21 e 23 della medesima, gli Stati membri provvedono
|
||
affinché le autorità competenti intervengano, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post. Gli Stati membri
|
||
provvedono affinché tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni
|
||
singolo caso.
|
||
|
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
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27.12.2022
|
||
|
||
2.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei
|
||
confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:
|
||
a) ispezioni in loco e vigilanza ex post a distanza, effettuate da professionisti formati;
|
||
b) audit sulla sicurezza mirati svolti da un organismo indipendente o da un'autorità competente;
|
||
c) scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se
|
||
necessario, con la cooperazione del soggetto interessato;
|
||
(d) richieste di qualsiasi informazione necessaria a valutare ex post le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate
|
||
dal soggetto, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto degli obblighi di trasmettere
|
||
informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 27;
|
||
e) richieste di accesso a dati, documenti e/o informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza;
|
||
f)
|
||
|
||
richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza
|
||
effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova.
|
||
|
||
Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità
|
||
competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi.
|
||
I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit
|
||
sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto a audit, salvo in casi
|
||
debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti.
|
||
3.
|
||
Nell'esercizio dei loro poteri a norma del paragrafo 2, lettere d), e) o f), le autorità competenti dichiarano la finalità
|
||
della richiesta e specificano le informazioni richieste.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione nei
|
||
confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere come minimo di:
|
||
a) emanare avvertimenti relativi a violazioni della presente direttiva da parte dei soggetti interessati;
|
||
b) adottare istruzioni vincolanti o un'ingiunzione che impongano a tali soggetti di porre rimedio alle carenze individuate o
|
||
alle violazioni degli obblighi della presente direttiva;
|
||
c) imporre ai soggetti interessati di porre termine alle condotte in violazione della presente direttiva e di astenersi dal
|
||
ripeterle;
|
||
d) imporre ai soggetti interessati di provvedere affinché le loro misure di gestione dei rischi di cibersicurezza siano
|
||
conformi all'articolo 21 o i loro obblighi di segnalazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23 in una
|
||
maniera ed entro un termine specificati;
|
||
e) imporre ai soggetti interessati di informare le persone fisiche o giuridiche cui forniscono servizi o per cui svolgono
|
||
attività potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa in merito alla natura della minaccia e alle
|
||
eventuali misure protettive o correttive che possano essere adottate da tali persone fisiche o giuridiche in risposta a tale
|
||
minaccia;
|
||
f) imporre agli interessati di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza entro un termine
|
||
ragionevole;
|
||
g) imporre ai soggetti interessati di rendere pubblici gli aspetti delle violazioni della presente direttiva in una maniera
|
||
specificata;
|
||
h) imporre o chiedere l'imposizione, da parte degli organismi o degli organi giurisdizionali pertinenti secondo la
|
||
legislazione nazionale, di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 34, in aggiunta a una qualsiasi
|
||
delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da a) a g).
|
||
5.
|
||
L'articolo 32, paragrafi 6, 7 e 8, si applica mutatis mutandis alle misure di vigilanza ed esecuzione di cui al presente
|
||
articolo per soggetti importanti.
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
IT
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||
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||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
L 333/139
|
||
|
||
6.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino con le
|
||
pertinenti autorità competenti dello Stato membro interessato a norma del regolamento (UE) 2022/2554. In particolare,
|
||
gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva informino il forum di
|
||
sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercitano i propri
|
||
poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di
|
||
un soggetto importante designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC a norma dell'articolo 31 del regolamento
|
||
(UE) 2022/2554.
|
||
|
||
Articolo 34
|
||
Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
|
||
1.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative pecuniarie imposte ai soggetti essenziali e
|
||
importanti a norma del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano effettive, proporzionate e
|
||
dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.
|
||
2.
|
||
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui all'articolo 32,
|
||
paragrafo 4, lettere da a) a h), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g).
|
||
3.
|
||
Nel decidere se imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e il relativo importo in ciascun singolo caso si tiene
|
||
debitamente conto almeno degli elementi di cui all'articolo 32, paragrafo 7.
|
||
4.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l'articolo 21 o 23, i soggetti essenziali siano soggetti,
|
||
conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno
|
||
10 000 000 EUR o a un massimo di almeno il 2 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente
|
||
dell'impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore.
|
||
5.
|
||
Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l'articolo 21 o 23, i soggetti importanti siano soggetti,
|
||
conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno
|
||
7 000 000 EUR o a un massimo di almeno l'1,4 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente
|
||
dell'impresa cui il soggetto importante appartiene, se tale importo è superiore.
|
||
6.
|
||
Gli Stati membri possono prevedere la facoltà di infliggere penalità di mora al fine di imporre a un soggetto essenziale
|
||
o importante di cessare una violazione della presente direttiva conformemente a una precedente decisione dell'autorità
|
||
competente.
|
||
7.
|
||
Fatti salvi i poteri delle autorità competenti a norma degli articoli 32 e 33, ogni Stato membro può prevedere norme
|
||
che dispongano se e in quale misura possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie agli enti della pubblica
|
||
amministrazione.
|
||
8.
|
||
Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, lo Stato membro
|
||
in questione provvede affinché il presente articolo possa applicarsi in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata
|
||
dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali,
|
||
garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative
|
||
pecuniarie irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e
|
||
dissuasive. Lo Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al
|
||
più tardi entro il 17 ottobre 2024 e ne comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
|
||
|
||
Articolo 35
|
||
Violazioni che comportano una violazione dei dati personali
|
||
1.
|
||
Qualora le autorità competenti, in sede di vigilanza o di esecuzione, vengano a conoscenza del fatto che la violazione
|
||
degli obblighi di cui agli articoli 21 e 23 della presente direttiva da parte di un soggetto essenziale o importante possa
|
||
comportare una violazione dei dati personali, quale definita all'articolo 4, punto 12), del regolamento (UE) 2016/679, che
|
||
deve essere notificata a norma dell'articolo 33 del medesimo regolamento, ne informano senza indebito ritardo le autorità
|
||
di controllo competenti a norma dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento.
|
||
|
||
L 333/140
|
||
|
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IT
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||
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||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
2.
|
||
Qualora le autorità di controllo di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 impongano una sanzione
|
||
amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del medesimo regolamento, le autorità
|
||
competenti non impongono una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 34 della presente direttiva per
|
||
una violazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, imputabile al medesimo comportamento punito con l'ammenda
|
||
amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità
|
||
competenti possono tuttavia imporre le misure di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a h),
|
||
all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g) della presente direttiva.
|
||
3.
|
||
Qualora l'autorità di controllo competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 sia stabilita in uno Stato
|
||
membro diverso rispetto all'autorità competente, l'autorità competente informa l'autorità di controllo stabilita nel proprio
|
||
Stato membro della potenziale violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1.
|
||
|
||
Articolo 36
|
||
|
||
Sanzioni
|
||
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate
|
||
in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni
|
||
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il
|
||
17 gennaio 2025, tali norme e misure e la informano, immediatamente, di qualsiasi modifica apportata successivamente.
|
||
|
||
Articolo 37
|
||
|
||
Assistenza reciproca
|
||
1.
|
||
Se un soggetto fornisce servizi in più di uno Stato membro o fornisce servizi in uno o più Stati membri e i suoi
|
||
sistemi informatici e di rete sono ubicati in uno o più altri Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri
|
||
interessati cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale cooperazione comprende, almeno, gli
|
||
aspetti seguenti:
|
||
a) le autorità competenti che applicano misure di vigilanza o di esecuzione in uno Stato membro informano e consultano,
|
||
attraverso il punto di contatto unico, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati in merito alle misure di
|
||
vigilanza ed esecuzione adottate;
|
||
b) un'autorità competente può chiedere a un'altra autorità competente di adottare misure di vigilanza o esecuzione;
|
||
c) un'autorità competente, dopo aver ricevuto una richiesta giustificata da un'altra autorità competente, fornisce a tale altra
|
||
autorità competente un'assistenza reciproca proporzionata alle proprie risorse affinché le misure di vigilanza o
|
||
esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.
|
||
L'assistenza reciproca di cui al primo comma. Lettera c), può riguardare richieste di informazioni e misure di vigilanza,
|
||
comprese richieste di effettuare ispezioni in loco o vigilanza a distanza o audit sulla sicurezza mirati. Un'autorità
|
||
competente destinataria di una richiesta di assistenza non può respingerla a meno che non abbia stabilito che essa non è
|
||
competente per fornire l'assistenza richiesta, che l'assistenza richiesta non è proporzionata ai compiti di vigilanza svolti
|
||
dall'autorità competente o che la richiesta riguarda informazioni o comporta attività che, se divulgate o svolte, sarebbero
|
||
contrari agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa dello Stato membro in questione.
|
||
Prima di respingere tale richiesta, l'autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate e, su richiesta di uno
|
||
degli Stati membri interessati, la Commissione e l'ENISA,
|
||
2.
|
||
Se opportuno e di comune accordo le autorità competenti di diversi Stati membri possono svolgere le attività di
|
||
vigilanza comuni.
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
L 333/141
|
||
|
||
CAPO VIII
|
||
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
|
||
|
||
Articolo 38
|
||
Esercizio della delega
|
||
1.
|
||
|
||
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
|
||
|
||
2.
|
||
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di
|
||
cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.
|
||
3.
|
||
La delega di potere di cui all'articolo 24, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
|
||
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
|
||
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
|
||
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
|
||
4.
|
||
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
|
||
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
|
||
5.
|
||
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
|
||
Consiglio.
|
||
6.
|
||
L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
|
||
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
|
||
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
|
||
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
|
||
|
||
Articolo 39
|
||
Procedura di comitato
|
||
1.
|
||
|
||
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
||
|
||
2.
|
||
|
||
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
|
||
|
||
3.
|
||
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando,
|
||
entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo
|
||
richieda.
|
||
|
||
CAPO IX
|
||
DISPOSIZIONI FINALI
|
||
|
||
Articolo 40
|
||
Riesame
|
||
Entro il 17 ottobre 2027 e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il funzionamento della presente
|
||
direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare la
|
||
pertinenza delle dimensioni dei soggetti interessati, e i settori, sottosettori e tipologie di soggetti di cui agli allegati I e II per
|
||
il funzionamento dell'economia e della società in relazione alla cibersicurezza. A tal fine e allo scopo di intensificare
|
||
ulteriormente la cooperazione strategica e operativa, la Commissione tiene conto delle relazioni del gruppo di
|
||
cooperazione e della rete di CSIRT sull'esperienza acquisita a livello strategico e operativo. La relazione è corredata, se
|
||
necessario, di una proposta legislativa.
|
||
|
||
L 333/142
|
||
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
Articolo 41
|
||
Recepimento
|
||
1.
|
||
Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente
|
||
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
|
||
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024.
|
||
2.
|
||
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o
|
||
sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati
|
||
membri.
|
||
Articolo 42
|
||
Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014
|
||
Nel regolamento (UE) n. 910/2014, l'articolo 19 è soppresso con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
|
||
Articolo 43
|
||
Modifica della direttiva (UE) 2018/1972
|
||
Nella direttiva (UE) 2018/1972, gli articoli 40 e 41 sono soppressi. con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
|
||
Articolo 44
|
||
Abrogazione
|
||
La direttiva (UE) 2016/1148 è abrogata con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
|
||
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
|
||
cui all'allegato III.
|
||
Articolo 45
|
||
Entrata in vigore
|
||
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
|
||
europea.
|
||
Articolo 46
|
||
Destinatari
|
||
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
|
||
|
||
Fatto a Strasburgo, 14 dicembre 2022
|
||
|
||
Per il Parlamento europeo
|
||
La presidente
|
||
R. METSOLA
|
||
|
||
Per il Consiglio
|
||
Il presidente
|
||
M. BEK
|
||
|
||
SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
|
||
Settore
|
||
|
||
1.
|
||
|
||
Energia
|
||
|
||
Sottosettore
|
||
|
||
a) Energia elettrica
|
||
|
||
Tipo di soggetto
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che
|
||
esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
ALLEGATO I
|
||
|
||
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
|
||
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
|
||
— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
|
||
|
||
b) Teleriscaldamento e — Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
|
||
teleraffrescamento
|
||
europeo e del Consiglio (3)
|
||
c) Petrolio
|
||
|
||
— Gestori di oleodotti
|
||
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
|
||
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
|
||
|
||
d) Gas
|
||
|
||
— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
|
||
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
|
||
del Consiglio (2)
|
||
— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono ser
|
||
vizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE)
|
||
2019/944
|
||
— Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di rica
|
||
rica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
|
||
|
||
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
|
||
— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
|
||
— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
|
||
— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
|
||
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
|
||
e) Idrogeno
|
||
|
||
— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
|
||
|
||
L 333/143
|
||
|
||
2.
|
||
|
||
Trasporti
|
||
|
||
Sottosettore
|
||
|
||
a) Trasporto aereo
|
||
|
||
Tipo di soggetto
|
||
|
||
— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
|
||
— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aero
|
||
porti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regola
|
||
mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'arti
|
||
colo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
|
||
|
||
L 333/144
|
||
|
||
Settore
|
||
|
||
b) Trasporto ferroviario — Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)
|
||
— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio
|
||
quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
|
||
|
||
— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11),
|
||
compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono
|
||
opere e attrezzature all'interno di porti
|
||
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parla
|
||
mento europeo e del Consiglio (12)
|
||
d) Trasporto su strada
|
||
|
||
— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili
|
||
del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto
|
||
intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
|
||
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
|
||
Consiglio (14)
|
||
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||
3.
|
||
|
||
Settore bancario
|
||
|
||
Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)
|
||
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||
4.
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||
|
||
Infrastrutture dei
|
||
mercati finanzia
|
||
ri
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||
|
||
— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Con
|
||
siglio (16)
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||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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||
c) Trasporto per vie — Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il tra
|
||
d'acqua
|
||
sporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi
|
||
gestite da tale compagnia
|
||
|
||
— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Con
|
||
siglio (17)
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
5.
|
||
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||
Settore sanitario
|
||
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||
Sottosettore
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||
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||
Tipo di soggetto
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||
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||
— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consi
|
||
glio (18)
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
Settore
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||
|
||
— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consi
|
||
glio (19)
|
||
|
||
Acqua potabile
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||
|
||
Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184
|
||
del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una
|
||
parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
|
||
|
||
7.
|
||
|
||
Acque reflue
|
||
|
||
Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2)
|
||
e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue
|
||
urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
|
||
|
||
8.
|
||
|
||
Infrastrutture di
|
||
gitali
|
||
|
||
— Fornitori di punti di interscambio internet
|
||
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
|
||
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
|
||
— Fornitori di servizi di cloud computing
|
||
— Fornitori di servizi di data center
|
||
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
|
||
— Fornitori di servizi fiduciari
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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||
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||
6.
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||
|
||
IT
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||
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva
|
||
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
|
||
— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
|
||
— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per
|
||
l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)
|
||
|
||
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
|
||
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
|
||
9.
|
||
|
||
Gestione dei ser
|
||
vizi TIC (busi
|
||
ness-to-busi
|
||
ness)
|
||
|
||
— Fornitori di servizi gestiti
|
||
— Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
|
||
|
||
L 333/145
|
||
|
||
10.
|
||
|
||
Pubblica ammi
|
||
nistrazione
|
||
|
||
Sottosettore
|
||
|
||
Tipo di soggetto
|
||
|
||
— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazio
|
||
nale
|
||
|
||
L 333/146
|
||
|
||
Settore
|
||
|
||
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
|
||
11.
|
||
|
||
Spazio
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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||
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||
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del
|
||
14.6.2019, pag. 125).
|
||
(2) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
|
||
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
|
||
(4) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del
|
||
9.10.2009, pag. 9).
|
||
(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del
|
||
14.8.2009, pag. 94).
|
||
(6) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
|
||
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione
|
||
n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
|
||
(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del
|
||
31.3.2004, pag. 1).
|
||
(9) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
|
||
(10) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
|
||
(11) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
|
||
(12) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la
|
||
direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)
|
||
(13) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il
|
||
territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).
|
||
(14) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con
|
||
altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
|
||
(15) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del
|
||
27.6.2013, pag. 1).
|
||
(16) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del
|
||
12.6.2014, pag. 349).
|
||
(17) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012,
|
||
pag. 1).
|
||
(18) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011,
|
||
pag. 45).
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi
|
||
spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
IT
|
||
|
||
(19) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE
|
||
(GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
|
||
(20) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
|
||
(21) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione
|
||
in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
|
||
(22) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
|
||
(23) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
L 333/147
|
||
|
||
L 333/148
|
||
|
||
ALLEGATO II
|
||
ALTRI SETTORI CRITICI
|
||
Settore
|
||
|
||
Sottosettore
|
||
|
||
Tipo di soggetto
|
||
|
||
Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i
|
||
fornitori di servizi di corriere
|
||
|
||
2.
|
||
|
||
Gestione dei rifiuti
|
||
|
||
Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva
|
||
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non
|
||
è la principale attività economica
|
||
|
||
3.
|
||
|
||
Fabbricazione, produzione e di
|
||
stribuzione di sostanze chimi
|
||
che
|
||
|
||
Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di
|
||
cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
|
||
Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3),
|
||
del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
|
||
|
||
4.
|
||
|
||
Produzione, trasformazione e
|
||
distribuzione di alimenti
|
||
|
||
Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del
|
||
Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della
|
||
produzione industriale e trasformazione
|
||
|
||
5.
|
||
|
||
Fabbricazione
|
||
|
||
a) Fabbricazione di dispositivi medici e di
|
||
dispositivi medico-diagnostici in vitro
|
||
|
||
Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE)
|
||
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medicodiagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento
|
||
europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato
|
||
I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
|
||
|
||
b) Fabbricazione di computer e prodotti di
|
||
elettronica e ottica
|
||
|
||
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
|
||
|
||
c) Fabbricazione di apparecchiature elet
|
||
triche
|
||
|
||
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
|
||
|
||
d) Fabbricazione di macchinari e apparec
|
||
chiature n.c.a.
|
||
|
||
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
|
||
|
||
e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e
|
||
semirimorchi
|
||
|
||
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
|
||
|
||
f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
|
||
|
||
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
Servizi postali e di corriere
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
1.
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
6.
|
||
|
||
Fornitori di servizi digitali
|
||
|
||
Sottosettore
|
||
|
||
Tipo di soggetto
|
||
|
||
— Fornitori di mercati online
|
||
— Fornitori di motori di ricerca online
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
Settore
|
||
|
||
— Fornitori di piattaforme di servizi di social network
|
||
Ricerca
|
||
|
||
Organizzazioni di ricerca
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
|
||
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
|
||
che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,
|
||
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
|
||
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
|
||
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
|
||
(4) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento
|
||
(CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
|
||
(5) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della
|
||
Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
7.
|
||
|
||
L 333/149
|
||
|
||
L 333/150
|
||
|
||
IT
|
||
|
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
|
||
|
||
27.12.2022
|
||
|
||
ALLEGATO III
|
||
|
||
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
||
Direttiva (UE) 2016/1148
|
||
|
||
Presente direttiva
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 1
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 1
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 2
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 2
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 3
|
||
|
||
—
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 4
|
||
|
||
Articolo 2, paragrafo 12
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 5
|
||
|
||
Articolo 2, paragrafo 13
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 6
|
||
|
||
Articolo 2, paragrafi 6 e 11
|
||
|
||
Articolo 1, paragrafo 7
|
||
|
||
Articolo 4
|
||
|
||
Articolo 2
|
||
|
||
Articolo 2, paragrafo 14
|
||
|
||
Articolo 3
|
||
|
||
Articolo 5
|
||
|
||
Articolo 4
|
||
|
||
Articolo 6
|
||
|
||
Articolo 5
|
||
|
||
—
|
||
|
||
Articolo 6
|
||
|
||
—
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafo 1
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafi 1 e 2
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafo 2
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafo 4
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafo 3
|
||
|
||
Articolo 7, paragrafo 3
|
||
|
||
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
|
||
|
||
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
|
||
|
||
Articolo 8, paragrafo 6
|
||
|
||
Articolo 13, paragrafo 4
|
||
|
||
Articolo 8, paragrafo 7
|
||
|
||
Articolo 8, paragrafo 6
|
||
|
||
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
|
||
|
||
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3
|
||
|
||
Articolo 9, paragrafo 4
|
||
|
||
Articolo 10, paragrafo 9
|
||
|
||
Articolo 9, paragrafo 5
|
||
|
||
Articolo 10, paragrafo 10
|
||
|
||
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma
|
||
|
||
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3
|
||
|
||
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma
|
||
|
||
Articolo 23, paragrafo 9
|
||
|
||
Articolo 11, paragrafo 1
|
||
|
||
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
|
||
|
||
Articolo 11, paragrafo 2
|
||
|
||
Articolo 14, paragrafo 3
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Articolo 11, paragrafo 3
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||
Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a q) e s),
|
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e paragrafo 7
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||
Articolo 11, paragrafo 4
|
||
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Articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera r), e secondo
|
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comma
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||
Articolo 11, paragrafo 5
|
||
|
||
Articolo 14, paragrafo 8
|
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||
Articolo 12, paragrafi da 1 a 5
|
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||
Articolo 15, paragrafi da 1 a 5
|
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Articolo 13
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Articolo 17
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||
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
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||
Articolo 21, paragrafi da 1 a 4
|
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||
Articolo 14, paragrafo 3
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||
Articolo 23, paragrafo 1
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||
Articolo 14, paragrafo 4
|
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||
Articolo 23, paragrafo 3
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||
Articolo 14, paragrafo 5
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||
Articolo 23, paragrafi 5, 6 e 8
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27.12.2022
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IT
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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Direttiva (UE) 2016/1148
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L 333/151
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||
Presente direttiva
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Articolo 14, paragrafo 6
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Articolo 23, paragrafo 7
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||
Articolo 14, paragrafo 7
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||
Articolo 23, paragrafo 11
|
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||
Articolo 15, paragrafo 1
|
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||
Articolo 31, paragrafo 1
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||
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
|
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||
Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)
|
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||
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
|
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||
Articolo 32, paragrafo 2, lettera g)
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||
articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
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Articolo 32, paragrafo 3
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Articolo 15, paragrafo 3
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Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)
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||
Articolo 15, paragrafo 4
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||
Articolo 31, paragrafo 3
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||
Articolo 16, paragrafi 1 e 2
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||
Articolo 21, paragrafi da 1 e 4
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||
Articolo 16, paragrafo 3
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||
Articolo 23, paragrafo 1
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||
Articolo 16, paragrafo 4
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||
Articolo 23, paragrafo 3
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||
Articolo 16, paragrafo 5
|
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||
—
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||
Articolo 16, paragrafo 6
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||
Articolo 23, paragrafo 6
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||
Articolo 16, paragrafo 7
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||
Articolo 23, paragrafo 7
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||
Articolo 16, paragrafi 8 e 9
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||
Articolo 21, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 11
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||
Articolo 16, paragrafo 10
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||
—
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||
Articolo 16, paragrafo 11
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||
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3
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||
Articolo 17, paragrafo 1
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||
-Articolo 33, paragrafo 1
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||
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
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||
Articolo 32, paragrafo 2, lettera e)
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||
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)
|
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||
Articolo 32, paragrafo 4, lettera b)
|
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||
Articolo 17, paragrafo 3
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||
Articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b)
|
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||
Articolo 18, paragrafo 1
|
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||
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2
|
||
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||
Articolo 18, paragrafo 2
|
||
|
||
Articolo 26, paragrafo 3
|
||
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||
Articolo 18, paragrafo 3
|
||
|
||
Articolo 26, paragrafo 4
|
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||
Articolo 19
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||
Articolo 25
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||
Articolo 20
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||
Articolo 30
|
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||
Articolo 21
|
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||
Articolo 36
|
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||
Articolo 22
|
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||
Articolo 39
|
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||
Articolo 23
|
||
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||
Articolo 40
|
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||
Articolo 24
|
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—
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||
Articolo 25
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||
Articolo 41
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||
Articolo 26
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||
Articolo 45
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Articolo 27
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Articolo 46
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Allegato I, punto 1
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Articolo 11, paragrafo 1
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||
Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv)
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||
Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d)
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L 333/152
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IT
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||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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||
Direttiva (UE) 2016/1148
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27.12.2022
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||
Presente direttiva
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Allegato I, punto 2, lettera a), punto v)
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Articolo 11, paragrafo 2, lettera f)
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||
Allegato I, punto 2, lettera b)
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||
Articolo 11, paragrafo 4
|
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||
Allegato I, punto 2, lettera c), punti i) e ii)
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Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)
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Allegato II
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Allegato I
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Allegato III, punti 1 e 2
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Allegato II, punto 6
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Allegato III, punto 3
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||
Allegato I, punto 8
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