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DevEnv nis2-agile 5c545ea3d0 [FEAT] Integrazione analisi docs/nis2 v1.7.0 — scoring asset, tassonomia incidenti, PIR, NIST CSF, fonti certe
Fase 1 - Asset Relevance Scoring NIS2 (GV.OC-04): metodologia 0-100 a 6 criteri,
  AssetScoringService + endpoint scoringGrid/score/relevantSystems + UI assets.html + registro stampabile.
Fase 2 - Tassonomia incidenti Determina ACN 164179/2025: IS-1..4 + regime essenziale/importante (Allegati 3/4).
Fase 3 - Post-Incident Review (5-Whys) + metriche TTD/TTC/TTR + timestamp di fase.
Fase 4 - Mapping NIST CSF 2.0 (43 controlli) reference-only.
Fonti certe: registry config/nis2_sources.php + grounding AI (vieta riferimenti inventati) +
  citazioni help.js + ingest PDF normativi nella KB RAG (scripts/ingest-nis2-sources.php).
Migrazioni 020/021/022 (additive idempotenti). Fix VectorService IP Qdrant (drift .5->.3).
Analisi concorrenza Evix (docs/EVIX_ANALISI_CONCORRENZA.html, gap-driven).

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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Determinazione del Direttore Generale dellAgenzia per la
cybersicurezza nazionale
di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata
secondo le modalità di cui allarticolo 40, comma 5, lettera l), che, ai sensi dellarticolo 42,
comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base
per ladempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come convertito con modificazioni nella legge 4
agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dellarchitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dellAgenzia per la cybersicurezza
nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “il recepimento della direttiva (UE)
2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nellUnione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148”, c.d. decreto NIS, ed in particolare larticolo 31, commi 1 e 2, che
prevede che, ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29, l'Autorità nazionale competente NIS
stabilisce obblighi proporzionati tenuto debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai
rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della
loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico, nonché termini, modalità, specifiche
e tempi graduali di implementazione di tali obblighi;
VISTO larticolo 40, comma 5, lettera l), del decreto NIS che prevede che tali obblighi sono stabiliti
con una o più Determinazioni dellAgenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per
lattuazione della disciplina NIS;
VISTO altresì larticolo 42, comma 1, lettera c), del decreto NIS, che prevede, in fase di prima
applicazione, che lAutorità nazionale competente NIS stabilisce le modalità e le specifiche di base
per ladempimento ai predetti obblighi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, recante la nomina
del Prefetto Bruno Frattasi a Direttore generale dellAgenzia per la cybersicurezza nazionale;
VISTO il “Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection”, edizione 2025
(Framework nazionale), realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence and information
security (CIS) della Sapienza Università di Roma e dal Cybersecurity national lab del Consorzio
interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), in collaborazione con lAgenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche e
private in materia di strategie e processi volti alla sicurezza informatica;
CONSIDERATO che gli allegati tecnici recanti le predette specifiche di base, illustrate nella
seconda riunione plenaria del Tavolo per lattuazione della disciplina NIS, tenutasi il 28 gennaio
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2025, sono stati condivisi con le Autorità di settore e con le associazioni di categoria anche per
mezzo dei tavoli settoriali di cui allarticolo 11, comma 4, lettera f), del decreto NIS;
PRESSO ATTO dei riscontri pervenuti;
SENTITO il Tavolo per lattuazione della disciplina NIS nella riunione del 10 aprile 2025;
RITENUTO di avviare la procedura di informazione ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
CONSIDERATO il grado di esposizione dei soggetti ai rischi, le dimensioni dei soggetti e la
probabilità che si verifichino incidenti, nonché la loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed
economico;
ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, lAgenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
c) “Autorità nazionale competente NIS”, lAutorità nazionale competente di cui
allarticolo 10, comma 1, del decreto NIS;
d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, del
decreto NIS;
e) “soggetto NIS”, un soggetto, di cui allarticolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto
NIS, di natura giuridica pubblica o privata che rientra nellambito di applicazione del
decreto NIS;
f) “soggetti essenziali”, i soggetti NIS considerati essenziali ai sensi del decreto NIS;
g) “soggetti importanti”, i soggetti NIS considerati importanti ai sensi del decreto NIS;
h) “comunicazione di inserimento nellelenco dei soggetti NIS”, la comunicazione di cui
allarticolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS;
i) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui
allarticolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di
amministrazione dei soggetti NIS;
j) “misure di sicurezza di base”, specifiche di base per gli obblighi di cui agli articoli 23
e 24 del decreto NIS, sviluppate in accordo al Framework nazionale e organizzate in
funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti;
k) “incidenti significativi di base”, le specifiche di base che descrivono gli incidenti
significativi di cui allarticolo 25 del decreto NIS;
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l) “sistemi informativi e di rete rilevanti”, sistemi informativi e di rete la cui
compromissione comporterebbe un impatto significativo sulla confidenzialità, integrità
e disponibilità delle attività e servizi per i quali il soggetto NIS rientra nellambito di
applicazione del decreto NIS;
m) “fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio”, i fornitori di cui allarticolo
2, comma 1, lettera oo), del decreto NIS;
n) “gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello”, i gestori di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera pp), del decreto NIS;
o) “soggetti PSNC-NIS”, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.
105 del 2019 che sono soggetti NIS;
p) “sistemi informativi e di rete PSNC”, sistemi informativi e di rete che sono inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019
q) “operatori di servizi essenziali”, c.d. OSE, i soggetti NIS identificati prima della data di
entrata in vigore del decreto NIS come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
r) “sistemi informativi e di rete OSE”, sistemi informativi e di rete delloperatore di servizi
essenziali che abilitano i servizi essenziali per i quali loperatore stesso è stato
identificato ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
s) “operatori telco”, i soggetti NIS che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai sensi del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ad un numero di utenti pari o superiore, anche
alternativamente:
1) all1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati
dallOsservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
2) a un milione;
t) “sistemi informativi e di rete telco”, sistemi informativi e di rete per laccesso alla rete
fissa o mobile, da postazione o da terminale mobile, individuati come critici
dalloperatore telco in quanto potenzialmente in grado di servire, per ciascun servizio
indicato:
1) una percentuale dellutenza pari o superiore all1% della base di utenti nazionale
per quel servizio, sulla base dei dati pubblicati dallOsservatorio trimestrale delle
comunicazioni a cura dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) unutenza pari o superiore a un milione.
Articolo 2
(Adozione delle specifiche di base)
1. In fase di prima applicazione del decreto NIS sono adottate le specifiche di base di cui agli
allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante della presente determinazione.
2. Le misure di sicurezza di base, a carico degli organi di amministrazione e direttivi e in
materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, sono stabiliti:
a) per i soggetti importanti, nellallegato 1;
b) per i soggetti essenziali, nellallegato 2.
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3. Gli incidenti significativi di base sono stabiliti:
a) per i soggetti importanti, nellallegato 3;
b) per i soggetti essenziali, nellallegato 4.
Articolo 3
(Termini per ladozione delle specifiche di base)
1. Il termine per ladozione delle misure di sicurezza di base di cui agli allegati 1 e 2 è fissato
in diciotto mesi dalla ricezione, da parte del soggetto NIS della comunicazione di
inserimento nellelenco dei soggetti NIS.
2. Il termine per ladempimento dellobbligo di notifica degli incidenti significativi di base
descritti negli allegati 3 e 4 è fissato in nove mesi dalla ricezione, da parte del soggetto NIS,
della comunicazione di inserimento nellelenco dei soggetti NIS.
Articolo 4
(Sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 29 del decreto NIS, entro diciotto mesi dalla
ricezione della comunicazione di inserimento nellelenco dei soggetti NIS, i gestori di
registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi
di dominio si adeguano alle previsioni di cui al predetto articolo, commi 1 e 2, nonché
adottano e rendono pubbliche le politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
2. Le modalità di adeguamento alle previsioni di cui allarticolo 29, commi 1 e 2, nonché le
politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo sono approvate dagli organi
di amministrazione e direttivi.
3. Ai sensi dellarticolo 32, comma 3, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello
e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio adottano politiche al fine di
assicurare un livello di sicurezza informatica coerente con le specifiche di cui allallegato 1.
4. Le politiche di sicurezza informatica di cui al comma 3 sono approvate dagli organi di
amministrazione e direttivi.
Articolo 5
(Obblighi di notifica per i soggetti PSNC-NIS)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 33 del decreto NIS, i soggetti PSNC-NIS
notificano gli incidenti significativi di base di cui allallegato 4, ai sensi dellarticolo 25 del
decreto NIS, limitatamente ai sistemi informativi e di rete diversi da quelli PSNC.
2. Il termine per lobbligo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione.
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Articolo 6
(Regime transitorio per gli operatori di servizi essenziali)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, e dallarticolo 3, comma 1, gli
operatori di servizi essenziali, limitatamente ai sistemi informativi e di rete OSE, per quanto
non in contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure
tecniche e organizzative già adottate prima dellentrata in vigore del decreto NIS ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
2. Al fine di assicurare la continuità dellobbligo di notifica di incidente di cui allarticolo 12,
comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, dallentrata in vigore della presente
determinazione, ai sensi dellarticolo 25 del decreto NIS, gli operatori di servizi essenziali,
limitatamente ai sistemi informativi e di rete OSE, notificano gli incidenti significativi di
base di cui:
a) allallegato 3, qualora siano soggetti importanti;
b) allallegato 4, qualora siano soggetti essenziali.
3. Il termine per gli adempimenti di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in
vigore della presente determinazione.
Articolo 7
(Regime transitorio per gli operatori telco)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, e dallarticolo 3, comma 1, gli
operatori telco, limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, per quanto non in
contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure di sicurezza
e di integrità delle reti e dei servizi già adottate prima dellentrata in vigore del decreto NIS
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.
2. Al fine di assicurare la continuità dellobbligo di notifica di incidente di cui allarticolo 40,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ai sensi dellarticolo 25
del decreto NIS, dallentrata in vigore della presente determinazione, gli operatori telco,
limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, notificano gli incidenti significativi di
base:
a) di cui allallegato 3, qualora siano soggetti importanti;
b) di cui allallegato 4, qualora siano soggetti essenziali.
3. Ai fini del comma 2, nella definizione del livello di servizio atteso di cui agli allegati 3 e 4,
gli operatori telco considerano come incidenti significativi di base i seguenti casi:
a) durata superiore ad unora e percentuale degli utenti colpiti superiore al quindici per
cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
b) durata superiore a due ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al dieci per
cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
c) durata superiore a quattro ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al cinque
per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
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d) durata superiore a sei ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al due per cento
del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
e) durata superiore ad otto ore e percentuale degli utenti colpiti superiore alluno per
cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.
4.
Il termine per gli adempimenti di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in
vigore della presente determinazione.
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche ai sensi dellarticolo 12, comma 6, del decreto NIS.
Articolo 9
(Pubblicità)
1. La presente determinazione è pubblicata sui siti web istituzionali dellAgenzia per la
cybersicurezza nazionale e delle Autorità di settore NIS. Ne sarà data, altresì,
comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 10
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del
decreto NIS.
2. La presente determinazione entra in vigore a decorrere dal 30 aprile 2025.
3. Larticolo 2, commi 2 e 3, e larticolo 3 entrano in vigore il giorno successivo
allesperimento della procedura di informazione ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
Roma, data del protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Frattasi
Firmato digitalmente da: Bruno
Frattasi
Data: 14/04/2025 10:52:39
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