Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”; VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”; VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” e, in particolare, l’articolo 7 e l’articolo 40, comma 5, lettera b); VISTO il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE); VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante “Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”; VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; VISTA la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in particolare, l’articolo 76; CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, i soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto si registrano o 1 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale competente NIS; CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e dell’articolo 40, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, con determinazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, sono stabiliti i termini, le modalità nonché i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui all’articolo 7 e le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dello stesso articolo, nonché i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo; RICHIAMATA la propria determinazione n. 333017 del 22 settembre 2025 che ha aggiornato la precedente determinazione n.38565 del 26 novembre 2024 integrandovi le modalità di designazione del referente CSIRT e di aggiornamento annuale delle informazioni, tramite il servizio dedicato NIS/Aggiornamento annuale disponibile sul Portale ACN; RITENUTO di aggiornare e sostituire la predetta determinazione in vista della registrazione 2026 dei soggetti NIS sul portale ACN tramite il servizio dedicato NIS/Dichiarazione; SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nella riunione del 18 dicembre 2025; ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE Capo I Disposizioni di carattere generale Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini della presente determinazione si intende per: a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138; b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82; c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS; d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS; e) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui all’articolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di amministrazione dei soggetti NIS; f) “Portale ACN”, il Portale dei servizi tramite il quale sono accessibili i servizi che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale mette a disposizione dei suoi interlocutori e dei soggetti, pubblici e privati, che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina cyber o con i quali l’Agenzia deve interagire ai sensi della stessa; 2 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale g) “SPID”, il Sistema pubblico dell’identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014; h) “CIE”, Carta di Identità Elettronica, è il documento d’identità personale garantita dallo Stato e rilasciata dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni; i) “Servizi NIS”, i servizi, accessibili tramite il Portale ACN, necessari per supportare l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto NIS e le interlocuzioni tra l’Autorità nazionale compente NIS e i soggetti; j) “Servizio NIS/Dichiarazione”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti ai fini della registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS; k) “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento annuale, delle informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS; l) “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento continuo, delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS; m) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (acn.gov.it); n) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, accessibile tramite il Portale ACN per l’erogazione dei Servizi NIS; o) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata per conto della quale un utente accede al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS; p) “soggetto NIS”, un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS; q) “punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto NIS; r) “sostituto punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto NIS; s) “segreteria”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto per promuovere l’efficace interlocuzione con l’Autorità nazionale competente NIS; t) “operatore”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto operando sui servizi NIS; u) “utente”, i componenti degli organi di amministrazione e direttivi, il punto di contatto, il sostituto punto di contatto, la segreteria, il referente CSIRT, il sostituto referente CSIRT e gli operatori che accedono al Portale ACN e, in particolare, accedono ai servizi di competenza; v) “referente CSIRT e sostituti”, le persone fisiche designate dal Punto di contatto per interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto; w) “rappresentante NIS”, il rappresentante di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto NIS; 3 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale x) “censimento”, il processo di autenticazione, tracciamento e verifica di un utente finalizzato alla sua associazione a un soggetto per accedere al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS; y) “associazione”, il processo di tracciamento, verifica e convalida dell’associazione dell’utenza con un soggetto che consente all’utente stesso di accedere al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS; z) “registrazione”, il processo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS; aa) “dichiarazione”, la dichiarazione resa dal punto di contatto ai fini della registrazione; bb) “elenco dei soggetti NIS”, l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto NIS; cc) “impresa collegata”, un soggetto che soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di imprese; dd) “impresa autonoma”, una impresa non identificabile come impresa collegata; ee) “gruppo di imprese”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; ff) “gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”, un gruppo di imprese costituito sulla base delle condizioni, modalità ed effetti disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 2137/85. gg) “aggiornamento annuale delle informazioni”, il processo tramite il quale i soggetti NIS forniscono e, ogni anno, aggiornano le informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS; hh) “aggiornamento continuo delle informazioni”, il processo tramite il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS, i soggetti NIS comunicano qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica; ii) “spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, gli indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet (ISP), Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti; jj) “nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, i nomi di dominio che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti; kk) “accordi di condivisione”, gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto NIS. 4 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Articolo 2 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità) 1. La presente determinazione stabilisce termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS nonché le ulteriori informazioni che i soggetti NIS devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto NIS, i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione. 2. Ai fini del comma 1, la presente determinazione definisce: a) le modalità di designazione del punto di contatto e del sostituto punto di contatto: b) il processo per il censimento degli utenti per accedere al Portale ACN; c) il procedimento per l’associazione degli utenti al soggetto per conto del quale accedono ai Servizi NIS; d) il procedimento per la registrazione, tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione”; e) il processo per la conferma annuale delle informazioni, tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”; f) il processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni, tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”. 3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto NIS, gli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti NIS sovrintendono alla registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto e sono responsabili delle eventuali violazioni. 4. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto NIS, con le modalità sopra indicate, è punita ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto. Articolo 3 (Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS) 1. I soggetti comunicano con l’Autorità nazionale competente NIS, anche ai fini del censimento, dell’associazione e della registrazione, esclusivamente tramite i Servizi NIS o tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, salvo in caso di diversa espressa specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente o per cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto dal decreto NIS. 2. Le istruttorie dell’Autorità nazionale competente NIS e delle Autorità di settore NIS ai fini della presente determinazione sono svolte prioritariamente sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti tramite i Servizi NIS. 3. Gli utenti aggiornano le informazioni trasmesse tramite il Portale ACN o tramite i Servizi NIS tempestivamente, secondo eventuale specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente NIS, nel rispetto dei termini indicati dal decreto NIS. 4. Gli utenti sono tenuti a verificare la correttezza delle informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS, e in caso di incongruenze effettuano la segnalazione di cui al comma 6. 5 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 5. Resta ferma la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o, comunque, contenenti dati non più rispondenti a verità. 6. Gli utenti segnalano, tramite gli appositi canali di comunicazione del Portale ACN o tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, malfunzionamenti o comportamenti inattesi del Portale ACN stesso e dei Servizi NIS. 7. Le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono condivise nel rispetto della politica di condivisione delle informazioni. Salvo diversa specifica indicazione, le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono a divulgazione limitata e sono ristrette all’originatore e ai destinatari dell’informazione, nonché alle loro organizzazioni, alle loro terze parti e ai propri clienti. I destinatari non possono condividere le informazioni ricevute al di fuori della propria organizzazione, delle loro terze parti e dei propri clienti. La condivisione delle informazioni ricevute nella propria organizzazione con le terze parti e con i clienti è limitata ai dati strettamente necessari per lo svolgimento delle attività (principio del need-to-know). Articolo 4 (Punto di contatto) 1. Il punto di contatto è una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare, il punto di contatto accede al Portale ACN e ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto, la registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS. 2. Le funzioni di punto di contatto possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS, censiti sul registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o da un dipendente del soggetto NIS delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo. Laddove il punto di contatto, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalga di personale esterno, restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 1. 3. Qualora il soggetto sia parte di un gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso. 4. Qualora il soggetto NIS sia una pubblica amministrazione, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da personale che presta servizio o dipendente di un’altra pubblica amministrazione che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso. 5. Il punto di contatto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto medesimo ai fini di quanto previsto dal decreto NIS. 6 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 6. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi del soggetto NIS ai sensi dell’articolo 23 del decreto NIS e delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto. 7. Nel caso di avvicendamento del punto di contatto, gli organi di amministrazione e direttivi provvedono senza ingiustificato ritardo alla designazione del nuovo punto di contatto e assicurano il suo censimento sul Portale ACN. 8. La designazione del punto di contatto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS, può soddisfare l’obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge. Articolo 5 (Sostituto punto di contatto) 1. Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, distinta dal punto di contatto, designato con le medesime modalità di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, a cui si applicano le previsioni del citato articolo. 2. Il sostituto punto di contatto supporta il punto di contatto nell’esercizio delle proprie funzioni, può interloquire direttamente con l’Autorità nazionale competente NIS e può effettuare sulla piattaforma digitale le medesime azioni del punto di contatto, ad eccezione della registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS. 3. Il sostituto punto di contatto è designato entro il 31 maggio dell’anno in cui il soggetto NIS ha ricevuto comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS. 4. L’obbligo di designazione del sostituto punto di contatto non si applica ai soggetti NIS che versino nell’impossibilità materiale di effettuare tale adempimento, in quanto il punto di contatto è l’unica persona fisica operante nell’organizzazione. Articolo 6 (Rappresentante nell’Unione) 1. Per designare il proprio rappresentante NIS in Italia, i soggetti NIS di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto NIS, trasmettono e aggiornano, dal primo settembre al trenta novembre di ogni anno, al domicilio digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale la documentazione indicata nella sezione dedicata del sito web. Con le medesime modalità, tali soggetti comunicano il domicilio digitale per le conseguenti interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente NIS. 2. L’Autorità nazionale competente NIS comunica al domicilio digitale del soggetto l’autorizzazione, o il diniego, a procedere al censimento e alla registrazione entro trenta giorni dalla ricezione della trasmissione di cui al comma 1. 3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni o informazioni, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di diniego di censimento e registrazione. 7 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono delegare le funzioni di punto di contatto: a) al rappresentante NIS stesso, qualora sia una persona fisica; b) al rappresentante legale, a uno dei procuratori generali o a un dipendente del rappresentante NIS stesso, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica. Articolo 7 (Referente CSIRT e sostituti) 1. Il referente CSIRT è una persona fisica designata dal Punto di Contatto, a partire dal 20 novembre ed entro il 31 dicembre 2025, tramite la dedicata procedura telematica resa disponibile dal Portale ACN. 2. Il referente CSIRT ha il compito di interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto per conto del soggetto NIS. 3. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del referente CSIRT, con particolare riferimento alla notifica degli incidenti significativi di cui all’articolo 25 del decreto NIS e relativi seguiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, possono essere designati uno o più sostituti referente CSIRT. 4. I sostituti referente CSIRT, ove designati, supportano il referente CSIRT nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e possono svolgerle per suo conto. 5. Il referente CSIRT e i suoi sostituti, ove designati, possiedono almeno competenze di base in materia di sicurezza informatica e di gestione di incidenti informatici, nonché una conoscenza approfondita dei sistemi informativi e di rete del soggetto per conto del quale operano. Capo II Censimento e associazione delle utenze Articolo 8 (Censimento degli utenti) 1. Gli utenti si autenticano sul Portale ACN tramite CIE o SPID personale. 2. Gli utenti completano la propria anagrafica fornendo le informazioni seguenti, se non già condivise tramite CIE o SPID: a) nome e cognome; b) codice fiscale; c) luogo e data di nascita; d) cittadinanza; e) Paese di residenza e, ove richiesto, di domicilio; f) indirizzo della sede prevalente di servizio, aziendale o professionale; g) indirizzo di posta elettronica ordinaria, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale; 8 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale h) ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale; i) numero di telefono, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o professionale; j) ove disponibile, un numero alternativo di telefono, preferibilmente individuale di servizio, aziendale o professionale; k) denominazione e codice fiscale dell’organizzazione di appartenenza prevalente. 3. Qualora, ai sensi della normativa vigente, un utente non possa disporre di credenziali SPID o di CIE, può autenticarsi con credenziali personali. La procedura per la richiesta delle credenziali personali è pubblicata nella sezione dedicata del sito web. Tali utenti forniscono un codice di identificazione nazionale in luogo del codice fiscale di cui al comma 2, lettera c). Articolo 9 (Associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NIS) 1. Il punto di contatto, censito sul Portale ACN, effettua l’associazione della sua utenza con il soggetto che lo ha designato attraverso la digitazione del suo codice fiscale o del codice dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). 2. L’utente: a) verifica la denominazione nonché l’indirizzo, il domicilio digitale e i recapiti della sede legale del soggetto visualizzati dal Portale ACN; b) indica se è: 1) rappresentante legale del soggetto; 2) procuratore generale del soggetto; 3) delegato dal rappresentante legale del soggetto; c) indica il codice fiscale dell’organizzazione di cui è dipendente qualora diverso dal soggetto al quale si sta associando; d) indica il ruolo svolto presso il soggetto. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), numero 3, l’utente inserisce sul Portale ACN la delega rilasciata a suo nome dal soggetto NIS, dichiarando che la stessa lo autorizza ad accedere al Portale ACN stesso e ai Servizi NIS per conto del medesimo soggetto. 4. L’associazione dell’utenza del punto di contatto è sottoposta alla convalida del soggetto NIS, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo. 5. Al termine del processo di censimento e associazione, il soggetto riceve al suo domicilio digitale la comunicazione di conclusione del processo stesso. 6. La convalida dell’associazione dell’utenza del punto di contatto ad un soggetto NIS determina la dissociazione, se presente, dell’utenza del punto di contatto precedentemente associata. 7. Il sostituto punto di contatto effettua, su invito del punto di contatto, l’associazione con le medesime modalità del punto di contatto di cui al presente articolo. 9 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Articolo 10 (Associazione delle utenze al soggetto NIS) 1. Al punto di contatto è data facoltà di invitare ulteriori utenti con il ruolo di operatore e, al più, un utente con il ruolo di segreteria. 2. Gli utenti censiti sul Portale ACN che non sono stati designati e associati quali punti di contatto o sostituti punti di contatto: a) sono associati al soggetto NIS, per conto del quale operano, su indicazione e invito del punto di contatto; b) non possono effettuare azioni sul Portale ACN che determinano la trasmissione di comunicazioni, inerenti il perfezionamento degli adempimenti di cu al decreto NIS, al domicilio digitale del soggetto NIS o all’Autorità nazionale competente NIS. 3. Tutti gli utenti possono: a) annullare la propria associazione con il soggetto NIS; b) disabilitare la propria utenza. 4. Il punto di contatto, il sostituto punto di contatto, e la segreteria possono ridurre il proprio ruolo ad operatore. Capo III Registrazione dei soggetti NIS e elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS Articolo 11 (Registrazione) 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, gli utenti compilano, tramite il “Servizio NIS/ Dichiarazione”, la dichiarazione per il soggetto per cui operano ai fini della sua registrazione, assicurandosi che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate. 2. In particolare, l’utente: a) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, indica se il soggetto è parte di un gruppo di imprese e, in tal caso, indica se il soggetto è la capo gruppo ovvero indica il codice fiscale della capo gruppo; b) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca i soggetti NIS di cui è a conoscenza che sono imprese collegate nei confronti delle quali soddisfi almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto; c) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca le imprese collegate che soddisfano nei suoi confronti almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto, ai fini della loro identificazione come soggetti NIS ai sensi del medesimo comma; d) elenca i codici ATECO che descrivono l’attività del soggetto; e) indica le normative settoriali dell’Unione europea citate negli allegati I e II del decreto NIS per definire le tipologie di soggetto che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS; 10 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale f) indica i valori del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti al fine di determinare l’appartenenza del soggetto NIS alla categoria delle medie o grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Le pubbliche amministrazioni possono non indicare i valori del fatturato e del bilancio; g) elenca le tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto NIS a cui il soggetto è riconducibile. 3. Fermo restando l’obbligo di registrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS informa le imprese di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo che nei loro confronti si sono verificati i presupposti di cui al citato articolo del decreto NIS. 4. Qualora il soggetto non sia una impresa autonoma, il calcolo del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 5. Qualora in fase di compilazione della dichiarazione siano rilevate incongruenze, queste sono segnalate all’utente che deve procedere a: a) modificare la dichiarazione correggendo le informazioni errate o incomplete; b) fornire ulteriori elementi informativi per giustificare l’incongruenza rilevata. 6. Al termine della compilazione della dichiarazione, all’utente è rimessa la conferma della valutazione preliminare fornita automaticamente dalla piattaforma, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 6 del decreto NIS, fondata sulla base delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo. 7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto con l’avvertenza che tale dichiarazione potrà essere sottoposta alle verifiche di coerenza di cui all’articolo 14. 8. Decorsi dieci giorni solari dalla sottomissione della dichiarazione questa si intende definitivamente acquisita e non ulteriormente modificabile dall’utente. 9. Le dichiarazioni sottomesse o modificate oltre i termini di cui al comma 1 sono considerate tardive, salvo che il ritardo sia determinato da documentate criticità tecnico-operative non imputabili all’utente. 10. Ai soggetti già inseriti nell’elenco dei soggetti NIS, all’avvio della registrazione per l’anno 2026, viene presentata una bozza di dichiarazione precompilata sulla base delle informazioni trasmesse nel corso dell’anno solare precedente tramite i Servizi NIS. Articolo 12 (Clausola di salvaguardia) 1. Nel caso in cui l’utente ritenga che il calcolo effettuato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, non sia proporzionato tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, nel corso della 11 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale registrazione può chiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto NIS. 2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione”, l’utente fornisce gli elementi di valutazione corrispondenti ai criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS all’Autorità nazionale competente NIS, che li condivide con le Autorità di settore interessate ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del medesimo decreto. 3. Al soggetto NIS è fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale competente NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS. Articolo 13 (Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS) 1. I soggetti che ricevono una notifica di individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto NIS, procedono al censimento e alla registrazione alla stregua delle disposizioni del presente capo. 2. In fase di registrazione, tali soggetti prendono visione e confermano gli elementi presenti nella notifica di cui al comma 1. Articolo 14 (Verifiche di coerenza) 1. Le verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sono svolte, a campione, dall’Autorità nazionale competente NIS d’intesa con le Autorità di settore e non sollevano il soggetto NIS dall’obbligo del rispetto dei termini d’uso di cui all’articolo 3 della presente determinazione e, in particolare, dalla responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui al comma 5 del medesimo articolo. 2. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS fornisce riscontro al soggetto entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione tramite il “Servizio NIS/ Dichiarazione”. Il predetto termine può essere prorogato dall’Autorità nazionale competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia necessario svolgere approfondimenti complessi riguardanti la coerenza delle informazioni contenute nella dichiarazione. 3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni, informazioni aggiuntive o modifiche della dichiarazione, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di rigetto della dichiarazione. 4. Al termine delle verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni, l’Autorità nazionale competente comunica, tramite i Servizi NIS al domicilio digitale del soggetto NIS: a) l’esito positivo della verifica; 12 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale b) l’esito negativo della verifica. 5. La comunicazione di cui al comma 4, lettera b), non solleva il soggetto NIS dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS. Articolo 15 (Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioni) 1. L’elenco dei soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto NIS è elaborato dall’Autorità nazionale competente NIS sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti NIS ai sensi del capo III della presente determinazione e delle verifiche svolte dalle Autorità di settore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a), del medesimo decreto che, ove necessario, possono proseguire anche successivamente all’elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS. 2. Ai sensi del comma 1, il processo di registrazione di cui alla presente determinazione costituisce la fase endoprocedimentale del procedimento di costituzione dell’elenco dei soggetti NIS. 3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati l'inserimento, o meno, nell'elenco dei soggetti NIS. Ai soggetti inseriti nell’elenco dei soggetti NIS e ai loro punti di contatto viene, altresì, comunicato un codice identificativo univoco, per il soggetto NIS, al fine di facilitare le interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente NIS. Capo IV Aggiornamento delle informazioni Articolo 16 (Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni) 1. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, gli utenti aggiornano, tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento annuale informazioni”, le informazioni per conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza. 2. Per tutti i soggetti NIS: a) il punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati. Ove prevista dall’articolo 4, il punto di contatto si assicura che la delega conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e conforme a quanto previsto dall’articolo medesimo; b) il sostituto punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati. Ove prevista delega il sostituto punto di contatto si assicura che la delega conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e conforme a quanto previsto dall’articolo medesimo; c) la segreteria, ove presente, si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e aggiornati. 3. Per tutti i soggetti NIS, gli utenti verificano la correttezza e l’aggiornamento: 13 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a) dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS. Tali informazioni includono almeno il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, l’indicazione del rappresentante legale, l’elenco dei procuratori generali, il numero di telefono, il domicilio digitale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria funzionale; b) dell’elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone fisiche responsabili ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del decreto NIS; c) ove applicabile, dell’elenco dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2022/2555 che il soggetto NIS offre nell’UE e indicando in quali Stati membri; d) dello spazio di indirizzamento IP pubblico e dei nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS, eventualmente distinto a livello di articolazioni di primo livello; e) dell’elenco degli accordi di condivisione delle informazioni f) dei dati identificativi del referente CSIRT e degli eventuali sostituti. 4. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto NIS gli utenti verificano la correttezza e l’aggiornamento dell’elenco delle sedi del soggetto NIS nell’Unione, indicandone l’indirizzo. 5. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto NIS, che hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia ai sensi dell’articolo 6 della presente determinazione, gli utenti verificano che dati anagrafici e di contatto del rappresentante NIS siano corretti e aggiornati. 6. Qualora ritenuto opportuno, è data la facoltà di descrivere la struttura organizzativa dell’organizzazione, indicandone la suddivisione in articolazioni di primo livello. Tale descrizione della struttura organizzativa potrà essere impiegata per l’eventuale conferimento di informazioni di dettaglio relative alle articolazioni di primo livello. 7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto. 8. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo. 9. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta, al domicilio digitale di quest’ultimo. 10. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso. 11. In fase di prima applicazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, lettera c), e dall’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto NIS, in caso di registrazione tardiva, il termine per completare l’aggiornamento annuale è comunicato di volta in volta dall’Autorità nazionale competente NIS. 14 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 12. Il comma 3, lettera b), del presente articolo e l’articolo 17 non si applicano ai soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS e del Regolamento UE 2022/2554 (DORA). Articolo 17 (Elencazione degli organi di amministrazione e direttivi) 1. Ai fini dell’articolo 16, comma 3, lettera b), tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”, gli utenti elencano i codici fiscali delle persone fisiche che compongono gli organi di amministrazione e direttivi, indicandone l’indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono confermate dal punto di contatto. 3. Ai fini dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto NIS, le persone fisiche appartenenti agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto NIS accettano tale indicazione accedendo al Portale ACN, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata a loro indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1. Articolo 18 (Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni) 1. A seguito del perfezionamento dell’aggiornamento annuale, laddove siano sopravvenute modifiche alle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 16, tramite il “Servizio NIS/ Aggiornamento continuo informazioni” gli utenti forniscono le informazioni aggiornate per conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza. 2. L’aggiornamento continuo delle informazioni è possibile fino al 14 aprile di ogni anno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS. 3. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni” all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto. 4. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di quest’ultimo. 5. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta, al domicilio digitale di quest’ultimo. 6. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso. 15 di 16 Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Capo V Disposizioni finali Articolo 19 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dalla presente determinazione, a carico dell’Autorità nazionale competente NIS e delle Autorità di settore, si provvede, rispettivamente, con le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto NIS. Articolo 20 (Pubblicità) 1. La presente determinazione è pubblicata sul sito web e sui siti web istituzionali delle Autorità di settore NIS e ne sarà data, altresì, comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 21 (Applicazione) 1. La presente determinazione aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 333017 del 22 settembre 2025. 2. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del decreto NIS. 3. La presente determinazione si applica a decorrere dal 31 dicembre 2025. Roma, data del protocollo IL DIRETTORE GENERALE Bruno Frattasi Bruno Frattasi 18.12.2025 18:12:36 GMT+01:00 16 di 16