[FEAT] Integrazione analisi docs/nis2 v1.7.0 — scoring asset, tassonomia incidenti, PIR, NIST CSF, fonti certe
Fase 1 - Asset Relevance Scoring NIS2 (GV.OC-04): metodologia 0-100 a 6 criteri, AssetScoringService + endpoint scoringGrid/score/relevantSystems + UI assets.html + registro stampabile. Fase 2 - Tassonomia incidenti Determina ACN 164179/2025: IS-1..4 + regime essenziale/importante (Allegati 3/4). Fase 3 - Post-Incident Review (5-Whys) + metriche TTD/TTC/TTR + timestamp di fase. Fase 4 - Mapping NIST CSF 2.0 (43 controlli) reference-only. Fonti certe: registry config/nis2_sources.php + grounding AI (vieta riferimenti inventati) + citazioni help.js + ingest PDF normativi nella KB RAG (scripts/ingest-nis2-sources.php). Migrazioni 020/021/022 (additive idempotenti). Fix VectorService IP Qdrant (drift .5->.3). Analisi concorrenza Evix (docs/EVIX_ANALISI_CONCORRENZA.html, gap-driven). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la
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cybersicurezza nazionale
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di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata
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secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante termini, modalità e procedimenti
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di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti
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devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di
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designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale.
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IL DIRETTORE GENERALE
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VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e
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dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;
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VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
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2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
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dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
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nazionale”;
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VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “Recepimento della direttiva (UE)
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2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante
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modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
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direttiva (UE) 2016/1148” e, in particolare, l’articolo 7 e l’articolo 40, comma 5, lettera b);
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VISTO il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di
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un gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
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VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante “Norme per l’applicazione del
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regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;
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VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
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definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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VISTA la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della
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cybersicurezza nazionale e di reati informatici”;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
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delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in
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particolare, l’articolo 76;
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CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4
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settembre 2024, n. 138, i soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto si registrano o
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità
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nazionale competente NIS;
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CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e dell’articolo 40, comma 5,
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lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, con determinazione dell’Agenzia per la
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cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, sono stabiliti i
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termini, le modalità nonché i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui
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all’articolo 7 e le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dello stesso
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articolo, nonché i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui
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all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 333017 del 22 settembre 2025 che ha aggiornato la
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precedente determinazione n.38565 del 26 novembre 2024 integrandovi le modalità di designazione
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del referente CSIRT e di aggiornamento annuale delle informazioni, tramite il servizio dedicato
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NIS/Aggiornamento annuale disponibile sul Portale ACN;
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RITENUTO di aggiornare e sostituire la predetta determinazione in vista della registrazione 2026
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dei soggetti NIS sul portale ACN tramite il servizio dedicato NIS/Dichiarazione;
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SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS di cui all’articolo 12 del decreto
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legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nella riunione del 18 dicembre 2025;
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ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE
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Capo I
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Disposizioni di carattere generale
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Articolo 1
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(Definizioni)
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1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
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a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
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b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
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di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
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c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui
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all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
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d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del
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decreto NIS;
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e) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui
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all’articolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di
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amministrazione dei soggetti NIS;
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f) “Portale ACN”, il Portale dei servizi tramite il quale sono accessibili i servizi che
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l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale mette a disposizione dei suoi interlocutori e
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dei soggetti, pubblici e privati, che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina
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cyber o con i quali l’Agenzia deve interagire ai sensi della stessa;
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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g) “SPID”, il Sistema pubblico dell’identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD,
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modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
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modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del Decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;
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h) “CIE”, Carta di Identità Elettronica, è il documento d’identità personale garantita dallo
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Stato e rilasciata dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del
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possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni;
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i) “Servizi NIS”, i servizi, accessibili tramite il Portale ACN, necessari per supportare
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l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto NIS e le interlocuzioni tra
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l’Autorità nazionale compente NIS e i soggetti;
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j) “Servizio NIS/Dichiarazione”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale
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competente NIS ai soggetti ai fini della registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del
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decreto NIS;
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k) “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile
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dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento annuale,
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delle informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS;
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l) “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”, il Servizio NIS reso disponibile
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dall’Autorità nazionale competente NIS ai soggetti NIS per l’aggiornamento continuo,
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delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS;
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||||
m) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
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(acn.gov.it);
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n) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
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NIS, accessibile tramite il Portale ACN per l’erogazione dei Servizi NIS;
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o) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di
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natura giuridica pubblica o privata per conto della quale un utente accede al Portale
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ACN e, in particolare, ai Servizi NIS;
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p) “soggetto NIS”, un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
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q) “punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7,
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comma 1, lettera c), del decreto NIS;
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r) “sostituto punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi
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dell’articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto NIS;
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s) “segreteria”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al
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sostituto punto di contatto per promuovere l’efficace interlocuzione con l’Autorità
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nazionale competente NIS;
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t) “operatore”, la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al
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sostituto punto di contatto operando sui servizi NIS;
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u) “utente”, i componenti degli organi di amministrazione e direttivi, il punto di contatto,
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il sostituto punto di contatto, la segreteria, il referente CSIRT, il sostituto referente
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CSIRT e gli operatori che accedono al Portale ACN e, in particolare, accedono ai servizi
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di competenza;
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v) “referente CSIRT e sostituti”, le persone fisiche designate dal Punto di contatto per
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interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto
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NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto;
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w) “rappresentante NIS”, il rappresentante di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto NIS;
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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x) “censimento”, il processo di autenticazione, tracciamento e verifica di un utente
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finalizzato alla sua associazione a un soggetto per accedere al Portale ACN e, in
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particolare, ai Servizi NIS;
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y) “associazione”, il processo di tracciamento, verifica e convalida dell’associazione
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dell’utenza con un soggetto che consente all’utente stesso di accedere al Portale ACN
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e, in particolare, ai Servizi NIS;
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||||
z) “registrazione”, il processo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS;
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aa) “dichiarazione”, la dichiarazione resa dal punto di contatto ai fini della registrazione;
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bb) “elenco dei soggetti NIS”, l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di
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cui all’articolo 7, comma 3, del decreto NIS;
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||||
cc) “impresa collegata”, un soggetto che soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e
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3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di
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imprese;
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dd) “impresa autonoma”, una impresa non identificabile come impresa collegata;
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ee) “gruppo di imprese”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
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12 gennaio 2019, n. 14, l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo
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Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti, ai sensi degli articoli
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2497 e 2545-septies del codice civile, alla direzione e coordinamento di una società, di
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un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività
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di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente
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tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla,
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direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
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||||
ff) “gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”, un gruppo di imprese costituito sulla
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base delle condizioni, modalità ed effetti disciplinati dal Regolamento (CEE) n.
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2137/85.
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||||
gg) “aggiornamento annuale delle informazioni”, il processo tramite il quale i soggetti NIS
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forniscono e, ogni anno, aggiornano le informazioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5,
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del decreto NIS;
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hh) “aggiornamento continuo delle informazioni”, il processo tramite il quale, ai sensi
|
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dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS, i soggetti NIS comunicano qualsiasi modifica
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delle informazioni trasmesse ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo
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tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica;
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ii) “spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, gli
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indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità
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in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet (ISP), Registri Internet
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Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle
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||||
normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti;
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jj) “nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS”, i nomi di dominio che
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un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi
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con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni
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deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi
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nazionali, europei e internazionali vigenti;
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kk) “accordi di condivisione”, gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza
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informatica, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto NIS.
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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Articolo 2
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(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
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1. La presente determinazione stabilisce termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso
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al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS nonché le ulteriori informazioni che i
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||||
soggetti NIS devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento
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delle funzioni attribuite dal decreto NIS, i termini, le modalità e i procedimenti di
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||||
designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione.
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2. Ai fini del comma 1, la presente determinazione definisce:
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||||
a) le modalità di designazione del punto di contatto e del sostituto punto di contatto:
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b) il processo per il censimento degli utenti per accedere al Portale ACN;
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c) il procedimento per l’associazione degli utenti al soggetto per conto del quale accedono
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ai Servizi NIS;
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||||
d) il procedimento per la registrazione, tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione”;
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e) il processo per la conferma annuale delle informazioni, tramite il “Servizio
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NIS/Aggiornamento annuale informazioni”;
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||||
f) il processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni, tramite il “Servizio
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NIS/Aggiornamento continuo informazioni”.
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3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto NIS, gli organi di amministrazione
|
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e direttivi dei soggetti NIS sovrintendono alla registrazione, comunicazione o
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||||
aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto e sono
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responsabili delle eventuali violazioni.
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||||
4. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui
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||||
all’articolo 7 del decreto NIS, con le modalità sopra indicate, è punita ai sensi dell’articolo
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||||
38 del medesimo decreto.
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Articolo 3
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(Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS)
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||||
1. I soggetti comunicano con l’Autorità nazionale competente NIS, anche ai fini del
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censimento, dell’associazione e della registrazione, esclusivamente tramite i Servizi NIS o
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tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, salvo in caso di diversa espressa
|
||||
specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente o per cause di forza maggiore,
|
||||
fermo restando quanto previsto dal decreto NIS.
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||||
2. Le istruttorie dell’Autorità nazionale competente NIS e delle Autorità di settore NIS ai fini
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||||
della presente determinazione sono svolte prioritariamente sulla base delle informazioni
|
||||
trasmesse dai soggetti tramite i Servizi NIS.
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||||
3. Gli utenti aggiornano le informazioni trasmesse tramite il Portale ACN o tramite i Servizi
|
||||
NIS tempestivamente, secondo eventuale specifica indicazione dell’Autorità nazionale
|
||||
competente NIS, nel rispetto dei termini indicati dal decreto NIS.
|
||||
4. Gli utenti sono tenuti a verificare la correttezza delle informazioni visualizzate o ricevute
|
||||
tramite il Portale ACN e i Servizi NIS, e in caso di incongruenze effettuano la segnalazione
|
||||
di cui al comma 6.
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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5. Resta ferma la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
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||||
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
|
||||
formazione di atti falsi o, comunque, contenenti dati non più rispondenti a verità.
|
||||
6. Gli utenti segnalano, tramite gli appositi canali di comunicazione del Portale ACN o tramite
|
||||
la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, malfunzionamenti o comportamenti inattesi
|
||||
del Portale ACN stesso e dei Servizi NIS.
|
||||
7. Le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono
|
||||
condivise nel rispetto della politica di condivisione delle informazioni. Salvo diversa
|
||||
specifica indicazione, le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i
|
||||
Servizi NIS sono a divulgazione limitata e sono ristrette all’originatore e ai destinatari
|
||||
dell’informazione, nonché alle loro organizzazioni, alle loro terze parti e ai propri clienti. I
|
||||
destinatari non possono condividere le informazioni ricevute al di fuori della propria
|
||||
organizzazione, delle loro terze parti e dei propri clienti. La condivisione delle informazioni
|
||||
ricevute nella propria organizzazione con le terze parti e con i clienti è limitata ai dati
|
||||
strettamente necessari per lo svolgimento delle attività (principio del need-to-know).
|
||||
Articolo 4
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||||
(Punto di contatto)
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||||
1. Il punto di contatto è una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare
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||||
l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare,
|
||||
il punto di contatto accede al Portale ACN e ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto,
|
||||
la registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce, per conto del soggetto
|
||||
NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.
|
||||
2. Le funzioni di punto di contatto possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto
|
||||
NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS, censiti sul registro delle imprese di
|
||||
cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o da un dipendente del soggetto NIS
|
||||
delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo. Laddove il punto di contatto,
|
||||
nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalga di personale esterno, restano comunque
|
||||
ferme le disposizioni di cui al comma 1.
|
||||
3. Qualora il soggetto sia parte di un gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto
|
||||
possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra
|
||||
nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto
|
||||
stesso.
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||||
4. Qualora il soggetto NIS sia una pubblica amministrazione, le funzioni di punto di contatto
|
||||
possono essere svolte da personale che presta servizio o dipendente di un’altra pubblica
|
||||
amministrazione che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, previa
|
||||
autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
|
||||
n. 165, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso.
|
||||
5. Il punto di contatto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli
|
||||
organi di amministrazione e direttivi del soggetto medesimo ai fini di quanto previsto dal
|
||||
decreto NIS.
|
||||
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6 di 16
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||||
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
6. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi del
|
||||
soggetto NIS ai sensi dell’articolo 23 del decreto NIS e delle persone fisiche ai sensi
|
||||
dell’articolo 38 del medesimo decreto.
|
||||
7. Nel caso di avvicendamento del punto di contatto, gli organi di amministrazione e direttivi
|
||||
provvedono senza ingiustificato ritardo alla designazione del nuovo punto di contatto e
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||||
assicurano il suo censimento sul Portale ACN.
|
||||
8. La designazione del punto di contatto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
|
||||
della legge 28 giugno 2024, n. 90, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS,
|
||||
può soddisfare l’obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di
|
||||
cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge.
|
||||
Articolo 5
|
||||
(Sostituto punto di contatto)
|
||||
1. Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, distinta dal punto di contatto, designato
|
||||
con le medesime modalità di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, a cui si applicano le
|
||||
previsioni del citato articolo.
|
||||
2. Il sostituto punto di contatto supporta il punto di contatto nell’esercizio delle proprie
|
||||
funzioni, può interloquire direttamente con l’Autorità nazionale competente NIS e può
|
||||
effettuare sulla piattaforma digitale le medesime azioni del punto di contatto, ad eccezione
|
||||
della registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS.
|
||||
3. Il sostituto punto di contatto è designato entro il 31 maggio dell’anno in cui il soggetto NIS
|
||||
ha ricevuto comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.
|
||||
4. L’obbligo di designazione del sostituto punto di contatto non si applica ai soggetti NIS che
|
||||
versino nell’impossibilità materiale di effettuare tale adempimento, in quanto il punto di
|
||||
contatto è l’unica persona fisica operante nell’organizzazione.
|
||||
Articolo 6
|
||||
(Rappresentante nell’Unione)
|
||||
1. Per designare il proprio rappresentante NIS in Italia, i soggetti NIS di cui all’articolo 5,
|
||||
comma 1, lettera b), del decreto NIS, trasmettono e aggiornano, dal primo settembre al trenta
|
||||
novembre di ogni anno, al domicilio digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
|
||||
la documentazione indicata nella sezione dedicata del sito web. Con le medesime modalità,
|
||||
tali soggetti comunicano il domicilio digitale per le conseguenti interlocuzioni con
|
||||
l’Autorità nazionale competente NIS.
|
||||
2. L’Autorità nazionale competente NIS comunica al domicilio digitale del soggetto
|
||||
l’autorizzazione, o il diniego, a procedere al censimento e alla registrazione entro trenta
|
||||
giorni dalla ricezione della trasmissione di cui al comma 1.
|
||||
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni o informazioni, i termini di cui
|
||||
al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle
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||||
integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
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Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di diniego di
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censimento e registrazione.
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 del
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presente articolo possono delegare le funzioni di punto di contatto:
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a) al rappresentante NIS stesso, qualora sia una persona fisica;
|
||||
b) al rappresentante legale, a uno dei procuratori generali o a un dipendente del
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rappresentante NIS stesso, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica.
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Articolo 7
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(Referente CSIRT e sostituti)
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1. Il referente CSIRT è una persona fisica designata dal Punto di Contatto, a partire dal 20
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novembre ed entro il 31 dicembre 2025, tramite la dedicata procedura telematica resa
|
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disponibile dal Portale ACN.
|
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2. Il referente CSIRT ha il compito di interloquire con lo CSIRT Italia, di cui all’articolo 2,
|
||||
comma 1, lettera i) del decreto NIS, ed effettuare le notifiche di cui agli articoli 25 e 26 del
|
||||
medesimo decreto per conto del soggetto NIS.
|
||||
3. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del referente CSIRT, con
|
||||
particolare riferimento alla notifica degli incidenti significativi di cui all’articolo 25 del
|
||||
decreto NIS e relativi seguiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, possono essere
|
||||
designati uno o più sostituti referente CSIRT.
|
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4. I sostituti referente CSIRT, ove designati, supportano il referente CSIRT nell’esercizio delle
|
||||
funzioni di cui al comma 2 e possono svolgerle per suo conto.
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||||
5. Il referente CSIRT e i suoi sostituti, ove designati, possiedono almeno competenze di base
|
||||
in materia di sicurezza informatica e di gestione di incidenti informatici, nonché una
|
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conoscenza approfondita dei sistemi informativi e di rete del soggetto per conto del quale
|
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operano.
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Capo II
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||||
Censimento e associazione delle utenze
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Articolo 8
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(Censimento degli utenti)
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1. Gli utenti si autenticano sul Portale ACN tramite CIE o SPID personale.
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||||
2. Gli utenti completano la propria anagrafica fornendo le informazioni seguenti, se non già
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condivise tramite CIE o SPID:
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a) nome e cognome;
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||||
b) codice fiscale;
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c) luogo e data di nascita;
|
||||
d) cittadinanza;
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||||
e) Paese di residenza e, ove richiesto, di domicilio;
|
||||
f) indirizzo della sede prevalente di servizio, aziendale o professionale;
|
||||
g) indirizzo di posta elettronica ordinaria, preferibilmente individuale, nonché di servizio,
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||||
aziendale o professionale;
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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h) ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata, preferibilmente individuale,
|
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nonché di servizio, aziendale o professionale;
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i) numero di telefono, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o
|
||||
professionale;
|
||||
j) ove disponibile, un numero alternativo di telefono, preferibilmente individuale di
|
||||
servizio, aziendale o professionale;
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||||
k) denominazione e codice fiscale dell’organizzazione di appartenenza prevalente.
|
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3. Qualora, ai sensi della normativa vigente, un utente non possa disporre di credenziali SPID
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||||
o di CIE, può autenticarsi con credenziali personali. La procedura per la richiesta delle
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||||
credenziali personali è pubblicata nella sezione dedicata del sito web. Tali utenti forniscono
|
||||
un codice di identificazione nazionale in luogo del codice fiscale di cui al comma 2, lettera
|
||||
c).
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Articolo 9
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||||
(Associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NIS)
|
||||
1. Il punto di contatto, censito sul Portale ACN, effettua l’associazione della sua utenza con il
|
||||
soggetto che lo ha designato attraverso la digitazione del suo codice fiscale o del codice
|
||||
dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
|
||||
servizi (IPA).
|
||||
2. L’utente:
|
||||
a) verifica la denominazione nonché l’indirizzo, il domicilio digitale e i recapiti della sede
|
||||
legale del soggetto visualizzati dal Portale ACN;
|
||||
b) indica se è:
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||||
1) rappresentante legale del soggetto;
|
||||
2) procuratore generale del soggetto;
|
||||
3) delegato dal rappresentante legale del soggetto;
|
||||
c) indica il codice fiscale dell’organizzazione di cui è dipendente qualora diverso dal
|
||||
soggetto al quale si sta associando;
|
||||
d) indica il ruolo svolto presso il soggetto.
|
||||
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), numero 3, l’utente inserisce sul Portale ACN la delega
|
||||
rilasciata a suo nome dal soggetto NIS, dichiarando che la stessa lo autorizza ad accedere al
|
||||
Portale ACN stesso e ai Servizi NIS per conto del medesimo soggetto.
|
||||
4. L’associazione dell’utenza del punto di contatto è sottoposta alla convalida del soggetto
|
||||
NIS, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio digitale di
|
||||
quest’ultimo.
|
||||
5. Al termine del processo di censimento e associazione, il soggetto riceve al suo domicilio
|
||||
digitale la comunicazione di conclusione del processo stesso.
|
||||
6. La convalida dell’associazione dell’utenza del punto di contatto ad un soggetto NIS
|
||||
determina la dissociazione, se presente, dell’utenza del punto di contatto precedentemente
|
||||
associata.
|
||||
7. Il sostituto punto di contatto effettua, su invito del punto di contatto, l’associazione con le
|
||||
medesime modalità del punto di contatto di cui al presente articolo.
|
||||
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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||||
Articolo 10
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||||
(Associazione delle utenze al soggetto NIS)
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||||
1. Al punto di contatto è data facoltà di invitare ulteriori utenti con il ruolo di operatore e, al
|
||||
più, un utente con il ruolo di segreteria.
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||||
2. Gli utenti censiti sul Portale ACN che non sono stati designati e associati quali punti di
|
||||
contatto o sostituti punti di contatto:
|
||||
a) sono associati al soggetto NIS, per conto del quale operano, su indicazione e invito
|
||||
del punto di contatto;
|
||||
b) non possono effettuare azioni sul Portale ACN che determinano la trasmissione di
|
||||
comunicazioni, inerenti il perfezionamento degli adempimenti di cu al decreto NIS,
|
||||
al domicilio digitale del soggetto NIS o all’Autorità nazionale competente NIS.
|
||||
3. Tutti gli utenti possono:
|
||||
a) annullare la propria associazione con il soggetto NIS;
|
||||
b) disabilitare la propria utenza.
|
||||
4. Il punto di contatto, il sostituto punto di contatto, e la segreteria possono ridurre il proprio
|
||||
ruolo ad operatore.
|
||||
|
||||
Capo III
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||||
Registrazione dei soggetti NIS e elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS
|
||||
Articolo 11
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||||
(Registrazione)
|
||||
1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, gli utenti compilano, tramite il “Servizio NIS/
|
||||
Dichiarazione”, la dichiarazione per il soggetto per cui operano ai fini della sua
|
||||
registrazione, assicurandosi che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate.
|
||||
2. In particolare, l’utente:
|
||||
a) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, indica se il soggetto è parte di un
|
||||
gruppo di imprese e, in tal caso, indica se il soggetto è la capo gruppo ovvero indica il
|
||||
codice fiscale della capo gruppo;
|
||||
b) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca i soggetti NIS di cui è a
|
||||
conoscenza che sono imprese collegate nei confronti delle quali soddisfi almeno uno
|
||||
dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale
|
||||
di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto;
|
||||
c) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca le imprese collegate che
|
||||
soddisfano nei suoi confronti almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del
|
||||
decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto,
|
||||
ai fini della loro identificazione come soggetti NIS ai sensi del medesimo comma;
|
||||
d) elenca i codici ATECO che descrivono l’attività del soggetto;
|
||||
e) indica le normative settoriali dell’Unione europea citate negli allegati I e II del decreto
|
||||
NIS per definire le tipologie di soggetto che rientrano nell’ambito di applicazione del
|
||||
decreto NIS;
|
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||||
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
f) indica i valori del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti al fine di
|
||||
determinare l’appartenenza del soggetto NIS alla categoria delle medie o grandi imprese
|
||||
ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Le pubbliche amministrazioni possono
|
||||
non indicare i valori del fatturato e del bilancio;
|
||||
g) elenca le tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto NIS a cui il
|
||||
soggetto è riconducibile.
|
||||
3. Fermo restando l’obbligo di registrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 10, del
|
||||
decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS informa le imprese di cui al comma 2,
|
||||
lettera c), del presente articolo che nei loro confronti si sono verificati i presupposti di cui
|
||||
al citato articolo del decreto NIS.
|
||||
4. Qualora il soggetto non sia una impresa autonoma, il calcolo del fatturato e del bilancio
|
||||
nonché del numero di dipendenti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo è
|
||||
effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione
|
||||
2003/361/CE.
|
||||
5. Qualora in fase di compilazione della dichiarazione siano rilevate incongruenze, queste sono
|
||||
segnalate all’utente che deve procedere a:
|
||||
a) modificare la dichiarazione correggendo le informazioni errate o incomplete;
|
||||
b) fornire ulteriori elementi informativi per giustificare l’incongruenza rilevata.
|
||||
6. Al termine della compilazione della dichiarazione, all’utente è rimessa la conferma della
|
||||
valutazione preliminare fornita automaticamente dalla piattaforma, sulla base dei criteri di
|
||||
cui agli articoli 3 e 6 del decreto NIS, fondata sulla base delle informazioni fornite ai sensi
|
||||
del presente articolo.
|
||||
7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente
|
||||
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono
|
||||
telematicamente tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione” all’Autorità nazionale competente
|
||||
NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al domicilio digitale del soggetto con
|
||||
l’avvertenza che tale dichiarazione potrà essere sottoposta alle verifiche di coerenza di cui
|
||||
all’articolo 14.
|
||||
8. Decorsi dieci giorni solari dalla sottomissione della dichiarazione questa si intende
|
||||
definitivamente acquisita e non ulteriormente modificabile dall’utente.
|
||||
9. Le dichiarazioni sottomesse o modificate oltre i termini di cui al comma 1 sono considerate
|
||||
tardive, salvo che il ritardo sia determinato da documentate criticità tecnico-operative non
|
||||
imputabili all’utente.
|
||||
10. Ai soggetti già inseriti nell’elenco dei soggetti NIS, all’avvio della registrazione per l’anno
|
||||
2026, viene presentata una bozza di dichiarazione precompilata sulla base delle
|
||||
informazioni trasmesse nel corso dell’anno solare precedente tramite i Servizi NIS.
|
||||
Articolo 12
|
||||
(Clausola di salvaguardia)
|
||||
1. Nel caso in cui l’utente ritenga che il calcolo effettuato ai sensi dell’articolo 11, comma 4,
|
||||
non sia proporzionato tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio
|
||||
dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, nel corso della
|
||||
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||||
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||||
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
registrazione può chiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3,
|
||||
comma 12, del decreto NIS.
|
||||
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, tramite il “Servizio NIS/Dichiarazione”, l’utente
|
||||
fornisce gli elementi di valutazione corrispondenti ai criteri di cui al decreto del Presidente
|
||||
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS
|
||||
all’Autorità nazionale competente NIS, che li condivide con le Autorità di settore interessate
|
||||
ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del medesimo decreto.
|
||||
3. Al soggetto NIS è fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale
|
||||
competente NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS.
|
||||
|
||||
Articolo 13
|
||||
(Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS)
|
||||
1. I soggetti che ricevono una notifica di individuazione da parte dell’Autorità nazionale
|
||||
competente NIS, su proposta delle Autorità di settore, ai sensi dell’articolo 3, comma 13,
|
||||
del decreto NIS, procedono al censimento e alla registrazione alla stregua delle disposizioni
|
||||
del presente capo.
|
||||
2. In fase di registrazione, tali soggetti prendono visione e confermano gli elementi presenti
|
||||
nella notifica di cui al comma 1.
|
||||
Articolo 14
|
||||
(Verifiche di coerenza)
|
||||
1. Le verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sono svolte, a
|
||||
campione, dall’Autorità nazionale competente NIS d’intesa con le Autorità di settore e non
|
||||
sollevano il soggetto NIS dall’obbligo del rispetto dei termini d’uso di cui all’articolo 3
|
||||
della presente determinazione e, in particolare, dalla responsabilità per le dichiarazioni
|
||||
mendaci di cui al comma 5 del medesimo articolo.
|
||||
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS fornisce riscontro al
|
||||
soggetto entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione tramite il “Servizio NIS/
|
||||
Dichiarazione”. Il predetto termine può essere prorogato dall’Autorità nazionale competente
|
||||
NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia necessario
|
||||
svolgere approfondimenti complessi riguardanti la coerenza delle informazioni contenute
|
||||
nella dichiarazione.
|
||||
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni, informazioni aggiuntive o
|
||||
modifiche della dichiarazione, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a
|
||||
decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese
|
||||
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al
|
||||
presente comma può essere motivo di rigetto della dichiarazione.
|
||||
4. Al termine delle verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni,
|
||||
l’Autorità nazionale competente comunica, tramite i Servizi NIS al domicilio digitale del
|
||||
soggetto NIS:
|
||||
a) l’esito positivo della verifica;
|
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
b) l’esito negativo della verifica.
|
||||
5. La comunicazione di cui al comma 4, lettera b), non solleva il soggetto NIS dall’obbligo di
|
||||
registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS.
|
||||
Articolo 15
|
||||
(Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioni)
|
||||
1. L’elenco dei soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto NIS è elaborato
|
||||
dall’Autorità nazionale competente NIS sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti
|
||||
NIS ai sensi del capo III della presente determinazione e delle verifiche svolte dalle Autorità
|
||||
di settore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a), del medesimo decreto che, ove
|
||||
necessario, possono proseguire anche successivamente all’elaborazione dell’elenco dei
|
||||
soggetti NIS.
|
||||
2. Ai sensi del comma 1, il processo di registrazione di cui alla presente determinazione
|
||||
costituisce la fase endoprocedimentale del procedimento di costituzione dell’elenco dei
|
||||
soggetti NIS.
|
||||
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS
|
||||
comunica ai soggetti registrati l'inserimento, o meno, nell'elenco dei soggetti NIS. Ai
|
||||
soggetti inseriti nell’elenco dei soggetti NIS e ai loro punti di contatto viene, altresì,
|
||||
comunicato un codice identificativo univoco, per il soggetto NIS, al fine di facilitare le
|
||||
interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente NIS.
|
||||
|
||||
Capo IV
|
||||
Aggiornamento delle informazioni
|
||||
Articolo 16
|
||||
(Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni)
|
||||
1. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, gli utenti aggiornano, tramite il “Servizio NIS/
|
||||
Aggiornamento annuale informazioni”, le informazioni per conto del soggetto per cui
|
||||
operano, assicurandone la correttezza.
|
||||
2. Per tutti i soggetti NIS:
|
||||
a) il punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano corretti e
|
||||
aggiornati. Ove prevista dall’articolo 4, il punto di contatto si assicura che la delega
|
||||
conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e conforme a
|
||||
quanto previsto dall’articolo medesimo;
|
||||
b) il sostituto punto di contatto si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano
|
||||
corretti e aggiornati. Ove prevista delega il sostituto punto di contatto si assicura che la
|
||||
delega conferitagli dal rappresentante legale del soggetto sia corretta, aggiornata e
|
||||
conforme a quanto previsto dall’articolo medesimo;
|
||||
c) la segreteria, ove presente, si assicura che i propri dati anagrafici e di contatto siano
|
||||
corretti e aggiornati.
|
||||
3. Per tutti i soggetti NIS, gli utenti verificano la correttezza e l’aggiornamento:
|
||||
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
a) dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS. Tali informazioni includono almeno
|
||||
il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, l’indicazione del
|
||||
rappresentante legale, l’elenco dei procuratori generali, il numero di telefono, il
|
||||
domicilio digitale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria funzionale;
|
||||
b) dell’elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone
|
||||
fisiche responsabili ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del decreto NIS;
|
||||
c) ove applicabile, dell’elenco dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della
|
||||
direttiva 2022/2555 che il soggetto NIS offre nell’UE e indicando in quali Stati membri;
|
||||
d) dello spazio di indirizzamento IP pubblico e dei nomi di dominio in uso o nella
|
||||
disponibilità del soggetto NIS, eventualmente distinto a livello di articolazioni di primo
|
||||
livello;
|
||||
e) dell’elenco degli accordi di condivisione delle informazioni
|
||||
f) dei dati identificativi del referente CSIRT e degli eventuali sostituti.
|
||||
4. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto NIS gli utenti verificano la
|
||||
correttezza e l’aggiornamento dell’elenco delle sedi del soggetto NIS nell’Unione,
|
||||
indicandone l’indirizzo.
|
||||
5. Per i soggetti NIS di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto NIS, che hanno
|
||||
designato il proprio rappresentante NIS in Italia ai sensi dell’articolo 6 della presente
|
||||
determinazione, gli utenti verificano che dati anagrafici e di contatto del rappresentante NIS
|
||||
siano corretti e aggiornati.
|
||||
6. Qualora ritenuto opportuno, è data la facoltà di descrivere la struttura organizzativa
|
||||
dell’organizzazione, indicandone la suddivisione in articolazioni di primo livello. Tale
|
||||
descrizione della struttura organizzativa potrà essere impiegata per l’eventuale conferimento
|
||||
di informazioni di dettaglio relative alle articolazioni di primo livello.
|
||||
7. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente
|
||||
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono
|
||||
telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni”
|
||||
all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al
|
||||
domicilio digitale del soggetto.
|
||||
8. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o
|
||||
dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto
|
||||
medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio
|
||||
digitale di quest’ultimo.
|
||||
9. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta,
|
||||
al domicilio digitale di quest’ultimo.
|
||||
10. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta,
|
||||
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine,
|
||||
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso.
|
||||
11. In fase di prima applicazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 3,
|
||||
lettera c), e dall’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto NIS, in caso di registrazione
|
||||
tardiva, il termine per completare l’aggiornamento annuale è comunicato di volta in volta
|
||||
dall’Autorità nazionale competente NIS.
|
||||
|
||||
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||||
|
||||
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
|
||||
12. Il comma 3, lettera b), del presente articolo e l’articolo 17 non si applicano ai soggetti che
|
||||
rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS e del Regolamento UE 2022/2554
|
||||
(DORA).
|
||||
Articolo 17
|
||||
(Elencazione degli organi di amministrazione e direttivi)
|
||||
1. Ai fini dell’articolo 16, comma 3, lettera b), tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento
|
||||
annuale informazioni”, gli utenti elencano i codici fiscali delle persone fisiche che
|
||||
compongono gli organi di amministrazione e direttivi, indicandone l’indirizzo di posta
|
||||
elettronica certificata.
|
||||
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono confermate dal punto di contatto.
|
||||
3. Ai fini dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto NIS, le persone fisiche appartenenti
|
||||
agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto NIS accettano tale indicazione
|
||||
accedendo al Portale ACN, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata
|
||||
a loro indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1.
|
||||
Articolo 18
|
||||
(Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni)
|
||||
1. A seguito del perfezionamento dell’aggiornamento annuale, laddove siano sopravvenute
|
||||
modifiche alle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 16, tramite il “Servizio NIS/
|
||||
Aggiornamento continuo informazioni” gli utenti forniscono le informazioni aggiornate per
|
||||
conto del soggetto per cui operano, assicurandone la correttezza.
|
||||
2. L’aggiornamento continuo delle informazioni è possibile fino al 14 aprile di ogni anno
|
||||
successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), del
|
||||
decreto NIS.
|
||||
3. Gli utenti designati quali punti di contatto confermano, ai sensi del decreto del Presidente
|
||||
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni fornite e le trasmettono
|
||||
telematicamente tramite il “Servizio NIS/Aggiornamento continuo informazioni”
|
||||
all’Autorità nazionale competente NIS. Copia di tali informazioni, per ricevuta, è inviata al
|
||||
domicilio digitale del soggetto.
|
||||
4. La modifica, confermata da punto di contatto, dell’indicazione del rappresentante legale o
|
||||
dell’elenco dei procuratori generali del soggetto NIS è sottoposta alla convalida del soggetto
|
||||
medesimo, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al domicilio
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digitale di quest’ultimo.
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5. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS sono trasmesse, per ricevuta,
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al domicilio digitale di quest’ultimo.
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6. Le modifiche dei dati anagrafici e di contatto degli utenti sono trasmesse, per ricevuta,
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all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’utente stesso o, in subordine,
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all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata dall’utente stesso.
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15 di 16
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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Capo V
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Disposizioni finali
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Articolo 19
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(Disposizioni finanziarie)
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1. Agli oneri derivanti dalla presente determinazione, a carico dell’Autorità nazionale
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competente NIS e delle Autorità di settore, si provvede, rispettivamente, con le risorse di
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cui agli articoli 10 e 11 del decreto NIS.
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Articolo 20
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(Pubblicità)
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1. La presente determinazione è pubblicata sul sito web e sui siti web istituzionali delle
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Autorità di settore NIS e ne sarà data, altresì, comunicazione tramite pubblicazione nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Articolo 21
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(Applicazione)
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1. La presente determinazione aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 333017 del 22
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settembre 2025.
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2. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del
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decreto NIS.
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3. La presente determinazione si applica a decorrere dal 31 dicembre 2025.
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Roma, data del protocollo
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IL DIRETTORE GENERALE
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Bruno Frattasi
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Bruno
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Frattasi
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18.12.2025
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18:12:36
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GMT+01:00
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