[FEAT] Integrazione analisi docs/nis2 v1.7.0 — scoring asset, tassonomia incidenti, PIR, NIST CSF, fonti certe
Fase 1 - Asset Relevance Scoring NIS2 (GV.OC-04): metodologia 0-100 a 6 criteri, AssetScoringService + endpoint scoringGrid/score/relevantSystems + UI assets.html + registro stampabile. Fase 2 - Tassonomia incidenti Determina ACN 164179/2025: IS-1..4 + regime essenziale/importante (Allegati 3/4). Fase 3 - Post-Incident Review (5-Whys) + metriche TTD/TTC/TTR + timestamp di fase. Fase 4 - Mapping NIST CSF 2.0 (43 controlli) reference-only. Fonti certe: registry config/nis2_sources.php + grounding AI (vieta riferimenti inventati) + citazioni help.js + ingest PDF normativi nella KB RAG (scripts/ingest-nis2-sources.php). Migrazioni 020/021/022 (additive idempotenti). Fix VectorService IP Qdrant (drift .5->.3). Analisi concorrenza Evix (docs/EVIX_ANALISI_CONCORRENZA.html, gap-driven). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per la
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cybersicurezza nazionale
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di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata
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secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, lettera l), che, ai sensi dell’articolo 42,
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comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base
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per l’adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo.
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IL DIRETTORE GENERALE
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VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come convertito con modificazioni nella legge 4
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agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
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dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
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nazionale”;
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VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “il recepimento della direttiva (UE)
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2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante
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modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
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direttiva (UE) 2016/1148”, c.d. decreto NIS, ed in particolare l’articolo 31, commi 1 e 2, che
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prevede che, ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29, l'Autorità nazionale competente NIS
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stabilisce obblighi proporzionati tenuto debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai
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rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della
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loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico, nonché termini, modalità, specifiche
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e tempi graduali di implementazione di tali obblighi;
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VISTO l’articolo 40, comma 5, lettera l), del decreto NIS che prevede che tali obblighi sono stabiliti
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con una o più Determinazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per
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l’attuazione della disciplina NIS;
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VISTO altresì l’articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto NIS, che prevede, in fase di prima
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applicazione, che l’Autorità nazionale competente NIS stabilisce le modalità e le specifiche di base
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per l’adempimento ai predetti obblighi;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2023, recante la nomina
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del Prefetto Bruno Frattasi a Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
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VISTO il “Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection”, edizione 2025
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(Framework nazionale), realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence and information
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security (CIS) della Sapienza Università di Roma e dal Cybersecurity national lab del Consorzio
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interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), in collaborazione con l’Agenzia per la
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cybersicurezza nazionale (ACN), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche e
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private in materia di strategie e processi volti alla sicurezza informatica;
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CONSIDERATO che gli allegati tecnici recanti le predette specifiche di base, illustrate nella
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seconda riunione plenaria del Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, tenutasi il 28 gennaio
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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2025, sono stati condivisi con le Autorità di settore e con le associazioni di categoria anche per
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mezzo dei tavoli settoriali di cui all’articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto NIS;
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PRESSO ATTO dei riscontri pervenuti;
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SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS nella riunione del 10 aprile 2025;
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RITENUTO di avviare la procedura di informazione ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del
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Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
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CONSIDERATO il grado di esposizione dei soggetti ai rischi, le dimensioni dei soggetti e la
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probabilità che si verifichino incidenti, nonché la loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed
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economico;
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ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE
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Articolo 1
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(Definizioni)
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1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
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a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
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b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
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di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
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c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui
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all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
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d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del
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decreto NIS;
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e) “soggetto NIS”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto
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NIS, di natura giuridica pubblica o privata che rientra nell’ambito di applicazione del
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decreto NIS;
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f) “soggetti essenziali”, i soggetti NIS considerati essenziali ai sensi del decreto NIS;
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g) “soggetti importanti”, i soggetti NIS considerati importanti ai sensi del decreto NIS;
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h) “comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS”, la comunicazione di cui
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all’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto NIS;
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i) “organi di amministrazione e direttivi”, gli organi di amministrazione e direttivi di cui
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all’articolo 23 del decreto NIS, ivi incluso, laddove presente, il consiglio di
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amministrazione dei soggetti NIS;
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j) “misure di sicurezza di base”, specifiche di base per gli obblighi di cui agli articoli 23
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e 24 del decreto NIS, sviluppate in accordo al Framework nazionale e organizzate in
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funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti;
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k) “incidenti significativi di base”, le specifiche di base che descrivono gli incidenti
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significativi di cui all’articolo 25 del decreto NIS;
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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l) “sistemi informativi e di rete rilevanti”, sistemi informativi e di rete la cui
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compromissione comporterebbe un impatto significativo sulla confidenzialità, integrità
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e disponibilità delle attività e servizi per i quali il soggetto NIS rientra nell’ambito di
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applicazione del decreto NIS;
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m) “fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio”, i fornitori di cui all’articolo
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2, comma 1, lettera oo), del decreto NIS;
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n) “gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello”, i gestori di cui all’articolo 2,
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comma 1, lettera pp), del decreto NIS;
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o) “soggetti PSNC-NIS”, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.
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105 del 2019 che sono soggetti NIS;
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p) “sistemi informativi e di rete PSNC”, sistemi informativi e di rete che sono inseriti
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nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019
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q) “operatori di servizi essenziali”, c.d. OSE, i soggetti NIS identificati prima della data di
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entrata in vigore del decreto NIS come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto
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legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
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r) “sistemi informativi e di rete OSE”, sistemi informativi e di rete dell’operatore di servizi
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essenziali che abilitano i servizi essenziali per i quali l’operatore stesso è stato
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identificato ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
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s) “operatori telco”, i soggetti NIS che forniscono reti pubbliche di comunicazione
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elettronica o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai sensi del
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decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ad un numero di utenti pari o superiore, anche
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alternativamente:
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1) all’1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati
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dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità per le
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garanzie nelle comunicazioni;
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2) a un milione;
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t) “sistemi informativi e di rete telco”, sistemi informativi e di rete per l’accesso alla rete
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fissa o mobile, da postazione o da terminale mobile, individuati come critici
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dall’operatore telco in quanto potenzialmente in grado di servire, per ciascun servizio
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indicato:
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1) una percentuale dell’utenza pari o superiore all’1% della base di utenti nazionale
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per quel servizio, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle
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comunicazioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
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2) un’utenza pari o superiore a un milione.
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Articolo 2
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(Adozione delle specifiche di base)
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1. In fase di prima applicazione del decreto NIS sono adottate le specifiche di base di cui agli
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allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante della presente determinazione.
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2. Le misure di sicurezza di base, a carico degli organi di amministrazione e direttivi e in
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materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, sono stabiliti:
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a) per i soggetti importanti, nell’allegato 1;
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b) per i soggetti essenziali, nell’allegato 2.
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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3. Gli incidenti significativi di base sono stabiliti:
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a) per i soggetti importanti, nell’allegato 3;
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b) per i soggetti essenziali, nell’allegato 4.
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Articolo 3
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(Termini per l’adozione delle specifiche di base)
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1. Il termine per l’adozione delle misure di sicurezza di base di cui agli allegati 1 e 2 è fissato
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in diciotto mesi dalla ricezione, da parte del soggetto NIS della comunicazione di
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inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.
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2. Il termine per l’adempimento dell’obbligo di notifica degli incidenti significativi di base
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descritti negli allegati 3 e 4 è fissato in nove mesi dalla ricezione, da parte del soggetto NIS,
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della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.
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Articolo 4
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(Sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio)
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del decreto NIS, entro diciotto mesi dalla
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ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, i gestori di
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registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi
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di dominio si adeguano alle previsioni di cui al predetto articolo, commi 1 e 2, nonché
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adottano e rendono pubbliche le politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo
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articolo.
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2. Le modalità di adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2, nonché le
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politiche e le procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo sono approvate dagli organi
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di amministrazione e direttivi.
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3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello
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e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio adottano politiche al fine di
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assicurare un livello di sicurezza informatica coerente con le specifiche di cui all’allegato 1.
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4. Le politiche di sicurezza informatica di cui al comma 3 sono approvate dagli organi di
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amministrazione e direttivi.
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Articolo 5
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(Obblighi di notifica per i soggetti PSNC-NIS)
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto NIS, i soggetti PSNC-NIS
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notificano gli incidenti significativi di base di cui all’allegato 4, ai sensi dell’articolo 25 del
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decreto NIS, limitatamente ai sistemi informativi e di rete diversi da quelli PSNC.
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2. Il termine per l’obbligo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della
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presente determinazione.
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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Articolo 6
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(Regime transitorio per gli operatori di servizi essenziali)
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, gli
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operatori di servizi essenziali, limitatamente ai sistemi informativi e di rete OSE, per quanto
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non in contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure
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tecniche e organizzative già adottate prima dell’entrata in vigore del decreto NIS ai sensi del
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decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
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2. Al fine di assicurare la continuità dell’obbligo di notifica di incidente di cui all’articolo 12,
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comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, dall’entrata in vigore della presente
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determinazione, ai sensi dell’articolo 25 del decreto NIS, gli operatori di servizi essenziali,
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limitatamente ai sistemi informativi e di rete OSE, notificano gli incidenti significativi di
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base di cui:
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a) all’allegato 3, qualora siano soggetti importanti;
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b) all’allegato 4, qualora siano soggetti essenziali.
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3. Il termine per gli adempimenti di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in
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vigore della presente determinazione.
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Articolo 7
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(Regime transitorio per gli operatori telco)
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, gli
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operatori telco, limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, per quanto non in
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contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure di sicurezza
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e di integrità delle reti e dei servizi già adottate prima dell’entrata in vigore del decreto NIS
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ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.
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2. Al fine di assicurare la continuità dell’obbligo di notifica di incidente di cui all’articolo 40,
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comma 3, lettera b), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ai sensi dell’articolo 25
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del decreto NIS, dall’entrata in vigore della presente determinazione, gli operatori telco,
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limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, notificano gli incidenti significativi di
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base:
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a) di cui all’allegato 3, qualora siano soggetti importanti;
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b) di cui all’allegato 4, qualora siano soggetti essenziali.
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3. Ai fini del comma 2, nella definizione del livello di servizio atteso di cui agli allegati 3 e 4,
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gli operatori telco considerano come incidenti significativi di base i seguenti casi:
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a) durata superiore ad un’ora e percentuale degli utenti colpiti superiore al quindici per
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cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
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b) durata superiore a due ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al dieci per
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cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
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c) durata superiore a quattro ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al cinque
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per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
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d) durata superiore a sei ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al due per cento
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del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;
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e) durata superiore ad otto ore e percentuale degli utenti colpiti superiore all’uno per
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cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.
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4.
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Il termine per gli adempimenti di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in
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vigore della presente determinazione.
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Articolo 8
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(Disposizioni finanziarie)
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1. Dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
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pubblica, anche ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto NIS.
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Articolo 9
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(Pubblicità)
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1. La presente determinazione è pubblicata sui siti web istituzionali dell’Agenzia per la
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cybersicurezza nazionale e delle Autorità di settore NIS. Ne sarà data, altresì,
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comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Articolo 10
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(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
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1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del
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decreto NIS.
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2. La presente determinazione entra in vigore a decorrere dal 30 aprile 2025.
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3. L’articolo 2, commi 2 e 3, e l’articolo 3 entrano in vigore il giorno successivo
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all’esperimento della procedura di informazione ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535
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del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
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Roma, data del protocollo
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IL DIRETTORE GENERALE
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Bruno Frattasi
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Firmato digitalmente da: Bruno
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Frattasi
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Data: 14/04/2025 10:52:39
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Reference in New Issue
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